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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00207/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13152/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ASSESSORATO DELL’ECONOMIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Dirigente regionale nominato liquidatore società partecipate – applicabilità dell’art. 9 co. 3 del D.L. 78/2010 –principio di onnicomprensività rispetto ai compensi percepiti come dirigente RGN 13152/2021 Pag. avverso la sentenza n. 818/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio con le Amministrazioni in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto a ritenere la retribuzioni liquidatele dagli organi assembleari delle società [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente, in data 6/9/2011 e 5/12/2011 in ragione del conferimento dell’incarico di commissario liquidatore delle predette società partecipate.

2. La Corte territoriale disattendeva la tesi della ricorrente, secondo la quale gli incarichi in parola avevano una matrice privatistica e rientravano nella categoria delle prestazioni libero-professionali, e riteneva, come già il giudice di prime cure, che gli stessi andassero assimilati agli incarichi aggiuntivi ed assoggettati al principio di onnicomprensività delle retribuzioni dirigenziali.

Richiamava il contenuto dell’art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000 («Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti sono corrisposti direttamente dall’amministrazione di appartenenza …») e riteneva che quindi, l’espressione «incarico conferito su designazione » dell’amministrazione fosse riferibile a tutti gli incarichi, anche assegnati da soggetti terzi, nei quali l’indicazione della persona chiamata ad espletarli avvenga in RGN 13152/2021 Pag. ragione del proprio ufficio e su determinazione dell’amministrazione di appartenenza.

Riteneva che la Circolare n. 9/2009 della Regione Sicilia avesse correttamente fatto applicazione di tale normativa prevedendo che «devono qualificarsi come ‘conferiti in ragione del proprio ufficio’ anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a quello ricoperto nella propria amministrazione o su designazione della stessa (ad esempio come amministratori di società)».

Assumeva che nel concetto di organi di gestione di una società l’ordinamento annovera tanto gli amministratori che i liquidatori, quantunque questi ultimi, per loro natura e per le finalità proprie del loro incarico, siano chiamati all’espletamento di funzioni “gestorie” ridotte all’ordinaria amministrazione e rigidamente funzionali alle attività di dismissione del patrimonio e di estinzione dei rapporti obbligatori pendenti.

Riteneva infondata la deduzione mirante a sottrarre quoad tempus l’incarico della [OSCURATO:PERSONA] dagli effetti vincolistici nascenti dal disposto dell’art. 9, comma 3, D.L. n. 78/2010 la cui applicabilità nell’ambito della Regione Sicilia non era stata in alcun modo incisa dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 2014.

3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

4. Il Comune di Palermo non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000, dell’art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 3 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che gli incarichi affidati alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] RGN 13152/2021 [OSCURATO:SOCIETA]. rientrassero tra quelli soggetti alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 nonché al principio di onnicomprensività.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, della L.R. 15 maggio 2000 n 10.

Critica la sentenza impugnata in relazione all’errato inquadramento dell’incarico di liquidatore delle società [OSCURATO:SOCIETA]., partecipate dalla Regione Siciliana, nella fattispecie degli incarichi aggiuntivi, per tali intendendosi quelli conferiti ai dirigenti dall’amministrazione di appartenenza: a) “in ragione del loro ufficio”; b) “comunque conferiti dall’amministrazione di appartenenza ove prestano servizio”; c) “o su designazione della stessa”.

3. I motivi sono infondati.

3.1. Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto.

L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente.

Al riguardo vige, pertanto, il divieto per il dirigente pubblico di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale).

3.2. In virtù del citato principio di onnicomprensività applicato al dirigente pubblico, di cui all’articolo 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, cui siano stati attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva, alcuna RGN 13152/2021 Pag. remunerazione è posta a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario (così, Cass. n. 32617 del 4 novembre 2022).

Con il primo comma del medesimo art. 24, così come modificato dall’art. 45, comma 1, lett. a), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Brunetta), attraverso un meccanismo di progressiva sostituzione alla previgente disciplina pubblicistica, dapprima con la legge delega n. 421 e, quindi, con la legge n. 59/1997, si è ribadito, con sempre maggiore chiarezza, l’uso della contrattazione collettiva diretta ad estendere le disposizioni di matrice contrattuale tanto ai dirigenti non generali, quanto a quelli generali.

3.3. Dall’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni di legge o contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi («3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi»).

In tal modo, il legislatore ha inteso rafforzare il principio già affermato dall’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

RGN 13152/2021 Pag.

La disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre ad aver formato oggetto di chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato, è stata ritenuta, con sentenze n. 173 del 2012 e n. 61 del 2014 della Corte costituzionale, conforme ai principi contenuti nella Costituzione e applicabile anche ai dirigenti delle Regioni a statuto speciale.

3.4. È pur vero che sussistono eccezioni ma non riguardano casi come quello qui in esame.

Se l’incarico è per conto terzi (cioè, non direttamente riconducibile all’amministrazione di appartenenza), può essere previsto un compenso, ma questo deve essere versato all’amministrazione e non trattenuto dal dirigente (ed è quello che è avvenuto nella specie visto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta a giudizio contabile - e condannata - per aver trattenuto compensi che invece andavano versati all’amministrazione di appartenenza).

La contrattazione integrativa può prevedere quote accessorie (tra il 50% e il 66% dell’importo disponibile) per incarichi aggiuntivi, ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

3.5. Quanto alla normativa della Regione Sicilia, il relativo quadro è stato ben ricostruito dal Giudice contabile nella sentenza n. 143 dell’8 aprile 2020, in riferimento ad una fattispecie di incameramento da parte di una dirigente esterna della Regione Siciliana delle somme percepite per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di una [OSCURATO:PERSONA] degli Studi, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione o, in subordine, per l’omesso versamento delle predette somme nel conto entrata del bilancio della amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

In tale sede si è delineato con chiarezza l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità del principio di onnicomprensività.

RGN 13152/2021 Pag.

L’art. 13, comma 4, della L.R. n. 10 del 2000, ha disposto che: «Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza».

Il principio di onnicomprensività della retribuzione è stato, poi, riaffermato dal legislatore regionale allorché, con l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 2 del 2008, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 19 del 2008, ha previsto che: «Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell’ articolo 4 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l’anno 2007 di 1.670 migliaia di Euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di Euro annui, ferme restando le disposizioni dell’articolo 13, comma 4, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi».

Dal rinvio legale, in tema di incarichi aggiuntivi del personale regionale con qualifica dirigenziale, a quanto previsto per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro - [OSCURATO:PERSONA] - Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, discende l’applicabilità dell’art. 60, comma 1, del RGN 13152/2021 Pag. citato contratto, che, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione, prevedeva che: «In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001».

Inoltre, l’art. 13, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] dei dirigenti della Presidenza del Consiglio, per il Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, prevedeva che: «Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposto ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione».

Quindi, la maggiorazione va attuata sul trattamento accessorio ma non legittima il dirigente a trattenere l’importo corrisposto dal terzo.

3.5. Si aggiunga, da ultimo, che questa Corte si è già pronunciata in ordine alla diretta applicabilità alla Regione Sicilia dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 di cui al punto sub

3.3. che precede che, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione Sicilia senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, ed è idonea a sterilizzare anche le disposizioni della contrattazione collettiva (v.

Cass. n. 13773 del 23 maggio 2025).

RGN 13152/2021 Pag.

3.6. Tutta la normativa innanzi riportata, prevede, quindi, univocamente che i compensi in discussione non possono essere erogati al dirigente incaricato, ma devono essere, invece, versati direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza, che provvederà a liquidare al dirigente non apicale o al semplice funzionario la percentuale dovuta (il 50% del compenso, previa detrazione degli oneri) o a trattenere il 100% del compenso ricevuto, nel caso di dirigente apicale (dirigente generale della Regione Siciliana).

3.7. Nello specifico risulta dallo stesso ricorso per cassazione che la Regione Siciliana è socio pubblico delle società poste in liquidazione: totalitario per [OSCURATO:SOCIETA]. e di maggioranza per [OSCURATO:SOCIETA].

Ed allora la scelta dell’[OSCURATO:PERSONA] di nominare quale liquidatore un proprio dirigente è dettata da esigenze e compiti propri; di conseguenza, l’incarico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] ben poteva considerarsi come incarico comunque riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti dirigenziali.

Quindi correttamente è stato ritenuto che rientrasse nel concetto di incarico conferiti in ragione del proprio ufficio anche quello formalmente attribuito da un soggetto terzo ma su designazione della stessa amministrazione di appartenenza del dirigente (socio pubblico del soggetto terzo).

Sul punto vi è un accertamento in fatto della Corte territoriale secondo cui “la nomina della [OSCURATO:PERSONA] alla funzione di commissario liquidatore venne deliberata sulla base di un preciso mandato in tal senso conferito dall’amministrazione regionale al rappresentante nominato dalla Regione a partecipare all’assemblea straordinaria delle due società controllate”.

Risulta sempre dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] era “già dirigente generale della Regione Siciliana”.

RGN 13152/2021 Pag.

3.8. Inoltre, come evidenziato nella sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, n. 74/A/2017 del 15/6/2017, con cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al risarcimento del danno di euro 163.730,33, in favore della Regione siciliana “al momento di assunzione da parte dell’odierna appellante degli incarichi di liquidatore, erano già in vigore le disposizioni che vietavano ai dirigenti della Regione siciliana di percepire l’intero compenso aggiuntivo o, a seconda della posizione funzionale rivestita, il 50 per cento di esso”.

Sempre il giudice contabile ha escluso che potesse essere attribuita valenza alla contestazione della difesa dell’appellante (anche qui reiterata), secondo cui la tipologia di incarichi di liquidatore di società, conferiti alla medesima da soggetti privati diversi dall’amministrazione di appartenenza, non sarebbe ricompresa nell’ambito degli incarichi aggiuntivi rientranti tra quelli soggetti al principio di onnicomprensività.

In effetti, la dizione usata dal legislatore nel testo dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2000, - con riferimento a«qualsiasi incarico conferito» in ragione dell’ufficio o « comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizioo su designazione della stessa» - non lascia margini di dubbio sull’ampia portata dell’ambito di applicazione del principio di onnicomprensività.

In primo luogo, il tenore letterale della disposizione autorizza l’estensione dell’applicabilità del principio, in termini generali, a tutti gli incarichi, di qualsiasi natura, compresa la tipologia di quelli di liquidatore di società private, conferiti alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, dalle assemblee dei soci delle società partecipate dalla Regione siciliana.

Inoltre, nella fattispecie, sussiste anche il secondo requisito menzionato dalla norma ai fini dell’applicabilità del divieto di percepire emolumenti aggiuntivi al trattamento economico previsto.

RGN 13152/2021 Pag.

Infatti, il conferimento di entrambi gli incarichi in questione da parte dell’Assemblea dei soci delle società partecipate è stato preceduto da espressa designazione della Regione siciliana.

3.9. Corretta, infine, è l’inclusione nel concetto di ‘organi di gestione’ anche dei liquidatori di una società partecipata.

Ed infatti, nel caso di liquidazione, ex art. 2489 cod. civ., il potere gestionale passa dai precedenti amministratori ai liquidatori, i quali assumono la gestione della società con l’obiettivo esclusivo di liquidare il patrimonio.

Essi devono agire con diligenza e professionalità, come richiesto dalla natura dell’incarico e sono responsabili per danni derivanti da negligenza o violazione dei doveri, analogamente agli amministratori; inoltre, la loro attività può includere anche la continuazione temporanea dell’esercizio aziendale, se utile a preservare l’avviamento in vista di una cessione.

4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13152/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ASSESSORATO DELL’ECONOMIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Dirigente regionale nominato liquidatore società partecipate – applicabilità dell’art. 9 co. 3 del D.L. 78/2010 –principio di onnicomprensività rispetto ai compensi percepiti come dirigente RGN 13152/2021 Pag. avverso la sentenza n. 818/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio con le Amministrazioni in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto a ritenere la retribuzioni liquidatele dagli organi assembleari delle società [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente, in data 6/9/2011 e 5/12/2011 in ragione del conferimento dell’incarico di commissario liquidatore delle predette società partecipate. 2. La Corte territoriale disattendeva la tesi della ricorrente, secondo la quale gli incarichi in parola avevano una matrice privatistica e rientravano nella categoria delle prestazioni libero-professionali, e riteneva, come già il giudice di prime cure, che gli stessi andassero assimilati agli incarichi aggiuntivi ed assoggettati al principio di onnicomprensività delle retribuzioni dirigenziali. Richiamava il contenuto dell’art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000 («Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti sono corrisposti direttamente dall’amministrazione di appartenenza …») e riteneva che quindi, l’espressione «incarico conferito su designazione » dell’amministrazione fosse riferibile a tutti gli incarichi, anche assegnati da soggetti terzi, nei quali l’indicazione della persona chiamata ad espletarli avvenga in RGN 13152/2021 Pag. ragione del proprio ufficio e su determinazione dell’amministrazione di appartenenza. Riteneva che la Circolare n. 9/2009 della Regione Sicilia avesse correttamente fatto applicazione di tale normativa prevedendo che «devono qualificarsi come ‘conferiti in ragione del proprio ufficio’ anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a quello ricoperto nella propria amministrazione o su designazione della stessa (ad esempio come amministratori di società)». Assumeva che nel concetto di organi di gestione di una società l’ordinamento annovera tanto gli amministratori che i liquidatori, quantunque questi ultimi, per loro natura e per le finalità proprie del loro incarico, siano chiamati all’espletamento di funzioni “gestorie” ridotte all’ordinaria amministrazione e rigidamente funzionali alle attività di dismissione del patrimonio e di estinzione dei rapporti obbligatori pendenti. Riteneva infondata la deduzione mirante a sottrarre quoad tempus l’incarico della [OSCURATO:PERSONA] dagli effetti vincolistici nascenti dal disposto dell’art. 9, comma 3, D.L. n. 78/2010 la cui applicabilità nell’ambito della Regione Sicilia non era stata in alcun modo incisa dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 2014. 3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 4. Il Comune di Palermo non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000, dell’art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 3 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che gli incarichi affidati alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] RGN 13152/2021 [OSCURATO:SOCIETA]. rientrassero tra quelli soggetti alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 nonché al principio di onnicomprensività. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, della L.R. 15 maggio 2000 n 10. Critica la sentenza impugnata in relazione all’errato inquadramento dell’incarico di liquidatore delle società [OSCURATO:SOCIETA]., partecipate dalla Regione Siciliana, nella fattispecie degli incarichi aggiuntivi, per tali intendendosi quelli conferiti ai dirigenti dall’amministrazione di appartenenza: a) “in ragione del loro ufficio”; b) “comunque conferiti dall’amministrazione di appartenenza ove prestano servizio”; c) “o su designazione della stessa”. 3. I motivi sono infondati. 3.1. Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto. L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente. Al riguardo vige, pertanto, il divieto per il dirigente pubblico di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale). 3.2. In virtù del citato principio di onnicomprensività applicato al dirigente pubblico, di cui all’articolo 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, cui siano stati attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva, alcuna RGN 13152/2021 Pag. remunerazione è posta a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario (così, Cass. n. 32617 del 4 novembre 2022). Con il primo comma del medesimo art. 24, così come modificato dall’art. 45, comma 1, lett. a), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Brunetta), attraverso un meccanismo di progressiva sostituzione alla previgente disciplina pubblicistica, dapprima con la legge delega n. 421 e, quindi, con la legge n. 59/1997, si è ribadito, con sempre maggiore chiarezza, l’uso della contrattazione collettiva diretta ad estendere le disposizioni di matrice contrattuale tanto ai dirigenti non generali, quanto a quelli generali. 3.3. Dall’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni di legge o contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi («3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi»). In tal modo, il legislatore ha inteso rafforzare il principio già affermato dall’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. RGN 13152/2021 Pag. La disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre ad aver formato oggetto di chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato, è stata ritenuta, con sentenze n. 173 del 2012 e n. 61 del 2014 della Corte costituzionale, conforme ai principi contenuti nella Costituzione e applicabile anche ai dirigenti delle Regioni a statuto speciale. 3.4. È pur vero che sussistono eccezioni ma non riguardano casi come quello qui in esame. Se l’incarico è per conto terzi (cioè, non direttamente riconducibile all’amministrazione di appartenenza), può essere previsto un compenso, ma questo deve essere versato all’amministrazione e non trattenuto dal dirigente (ed è quello che è avvenuto nella specie visto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta a giudizio contabile - e condannata - per aver trattenuto compensi che invece andavano versati all’amministrazione di appartenenza). La contrattazione integrativa può prevedere quote accessorie (tra il 50% e il 66% dell’importo disponibile) per incarichi aggiuntivi, ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa. 3.5. Quanto alla normativa della Regione Sicilia, il relativo quadro è stato ben ricostruito dal Giudice contabile nella sentenza n. 143 dell’8 aprile 2020, in riferimento ad una fattispecie di incameramento da parte di una dirigente esterna della Regione Siciliana delle somme percepite per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di una [OSCURATO:PERSONA] degli Studi, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione o, in subordine, per l’omesso versamento delle predette somme nel conto entrata del bilancio della amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. In tale sede si è delineato con chiarezza l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità del principio di onnicomprensività. RGN 13152/2021 Pag. L’art. 13, comma 4, della L.R. n. 10 del 2000, ha disposto che: «Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza». Il principio di onnicomprensività della retribuzione è stato, poi, riaffermato dal legislatore regionale allorché, con l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 2 del 2008, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 19 del 2008, ha previsto che: «Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell’ articolo 4 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l’anno 2007 di 1.670 migliaia di Euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di Euro annui, ferme restando le disposizioni dell’articolo 13, comma 4, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi». Dal rinvio legale, in tema di incarichi aggiuntivi del personale regionale con qualifica dirigenziale, a quanto previsto per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro - [OSCURATO:PERSONA] - Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, discende l’applicabilità dell’art. 60, comma 1, del RGN 13152/2021 Pag. citato contratto, che, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione, prevedeva che: «In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001». Inoltre, l’art. 13, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] dei dirigenti della Presidenza del Consiglio, per il Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, prevedeva che: «Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposto ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione». Quindi, la maggiorazione va attuata sul trattamento accessorio ma non legittima il dirigente a trattenere l’importo corrisposto dal terzo. 3.5. Si aggiunga, da ultimo, che questa Corte si è già pronunciata in ordine alla diretta applicabilità alla Regione Sicilia dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 di cui al punto sub 3.3. che precede che, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione Sicilia senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, ed è idonea a sterilizzare anche le disposizioni della contrattazione collettiva (v. Cass. n. 13773 del 23 maggio 2025). RGN 13152/2021 Pag. 3.6. Tutta la normativa innanzi riportata, prevede, quindi, univocamente che i compensi in discussione non possono essere erogati al dirigente incaricato, ma devono essere, invece, versati direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza, che provvederà a liquidare al dirigente non apicale o al semplice funzionario la percentuale dovuta (il 50% del compenso, previa detrazione degli oneri) o a trattenere il 100% del compenso ricevuto, nel caso di dirigente apicale (dirigente generale della Regione Siciliana). 3.7. Nello specifico risulta dallo stesso ricorso per cassazione che la Regione Siciliana è socio pubblico delle società poste in liquidazione: totalitario per [OSCURATO:SOCIETA]. e di maggioranza per [OSCURATO:SOCIETA]. Ed allora la scelta dell’[OSCURATO:PERSONA] di nominare quale liquidatore un proprio dirigente è dettata da esigenze e compiti propri; di conseguenza, l’incarico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] ben poteva considerarsi come incarico comunque riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti dirigenziali. Quindi correttamente è stato ritenuto che rientrasse nel concetto di incarico conferiti in ragione del proprio ufficio anche quello formalmente attribuito da un soggetto terzo ma su designazione della stessa amministrazione di appartenenza del dirigente (socio pubblico del soggetto terzo). Sul punto vi è un accertamento in fatto della Corte territoriale secondo cui “la nomina della [OSCURATO:PERSONA] alla funzione di commissario liquidatore venne deliberata sulla base di un preciso mandato in tal senso conferito dall’amministrazione regionale al rappresentante nominato dalla Regione a partecipare all’assemblea straordinaria delle due società controllate”. Risulta sempre dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] era “già dirigente generale della Regione Siciliana”. RGN 13152/2021 Pag. 3.8. Inoltre, come evidenziato nella sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, n. 74/A/2017 del 15/6/2017, con cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al risarcimento del danno di euro 163.730,33, in favore della Regione siciliana “al momento di assunzione da parte dell’odierna appellante degli incarichi di liquidatore, erano già in vigore le disposizioni che vietavano ai dirigenti della Regione siciliana di percepire l’intero compenso aggiuntivo o, a seconda della posizione funzionale rivestita, il 50 per cento di esso”. Sempre il giudice contabile ha escluso che potesse essere attribuita valenza alla contestazione della difesa dell’appellante (anche qui reiterata), secondo cui la tipologia di incarichi di liquidatore di società, conferiti alla medesima da soggetti privati diversi dall’amministrazione di appartenenza, non sarebbe ricompresa nell’ambito degli incarichi aggiuntivi rientranti tra quelli soggetti al principio di onnicomprensività. In effetti, la dizione usata dal legislatore nel testo dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2000, - con riferimento a«qualsiasi incarico conferito» in ragione dell’ufficio o « comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizioo su designazione della stessa» - non lascia margini di dubbio sull’ampia portata dell’ambito di applicazione del principio di onnicomprensività. In primo luogo, il tenore letterale della disposizione autorizza l’estensione dell’applicabilità del principio, in termini generali, a tutti gli incarichi, di qualsiasi natura, compresa la tipologia di quelli di liquidatore di società private, conferiti alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, dalle assemblee dei soci delle società partecipate dalla Regione siciliana. Inoltre, nella fattispecie, sussiste anche il secondo requisito menzionato dalla norma ai fini dell’applicabilità del divieto di percepire emolumenti aggiuntivi al trattamento economico previsto. RGN 13152/2021 Pag. Infatti, il conferimento di entrambi gli incarichi in questione da parte dell’Assemblea dei soci delle società partecipate è stato preceduto da espressa designazione della Regione siciliana. 3.9. Corretta, infine, è l’inclusione nel concetto di ‘organi di gestione’ anche dei liquidatori di una società partecipata. Ed infatti, nel caso di liquidazione, ex art. 2489 cod. civ., il potere gestionale passa dai precedenti amministratori ai liquidatori, i quali assumono la gestione della società con l’obiettivo esclusivo di liquidare il patrimonio. Essi devono agire con diligenza e professionalità, come richiesto dalla natura dell’incarico e sono responsabili per danni derivanti da negligenza o violazione dei doveri, analogamente agli amministratori; inoltre, la loro attività può includere anche la continuazione temporanea dell’esercizio aziendale, se utile a preservare l’avviamento in vista di una cessione. 4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 5. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva. 5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 00207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris