CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12958/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942. Considerato che il primo e il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per i reati di bancarotta documentale e distrattiva - non sono non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risulta essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, inoltre, risultano aspecifici in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822) hanno ribadito il principio per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge processuale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati - è manifestamente infondato in quanto: -il dies a quo è il 18/02/2013 (data in cui veniva dichiarato il fallimento); - il termine di prescrizione è pari a dieci anni a cui si aggiunge ai sensi dell'alt 159 cod. pen. 1/4 della pena massima per complessivi anni 12 mesi 6; Pertanto, la prescrizione dei reati di cui all'impugnazione matura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il co