CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 1961
Cassazione n. 20950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del Tribunale del riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza di riesame, confermando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari il 30 novembre 2021 poiché gravemente indiziato dei reati di calunnia e minaccia a pubblico ufficiale di cui agli artt. 368 e 336 cod. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] - già Maresciallo in congedo dell'Arma dei Carabinieri -, recatosi dinanzi agli uffici della Procura di Bari, avrebbe attribuito falsamente la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 497 -ter cod. pen. agli appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] svolgenti attività di volontariato all'interno della Procura e del Tribunale. Quanto all'accusa provvisoria di cui all'art. 336 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe usato minacce nei confronti di personale della Polizia di Stato in uniforme, per costringerlo all'arresto degli appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi ad un agente di polizia avrebbe affermato «lei è un ufficiale di polizia giudiziaria? No, lei è un poliziotto scusi, lei sta in divisa (...), io le sto dicendo è appena entrato un falso carabiniere, con gli alamari dei carabinieri, esiste un articolo 497 -ter, in flagranza di reato va arrestato. Le chiedo di arrestarlo punto lo arresta? Non lo arresta? Benissimo. Riferiremo a chi di competenza», al fine di costringere detto appartenente alla polizia ad effettuare l'arresto in flagranza di reato del personale volontario dell'[OSCURATO:PERSONA], prospettando di denunciarlo qualora non avesse proceduto; fatti verificatisi in Bari il 20 settembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 368 e 497- ter cod. pen. Erroneo sarebbe l'assunto del Tribunale del riesame nella parte in cui aveva ritenuto che l'utilizzo degli alamari da parte degli appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] non integri la fattispecie di cui all'art. 497 -ter cod. pen., norma che punisce "chiunque" indossi illecitamente segni distintivi delle forze dell'ordine, quali appunto sono gli alamari, evenienza che fa ritenere la condotta degli appartenenti alla citata associazione penalmente rilevante. Non pertinente sarebbe il riferimento del Collegio della cautela al contenuto dello statuto e del regolamento della "A.N.C." che non può certamente derogare a norme, quale appunto quella di cui all'art. 497 -ter cod. pen., di rango superiore nella gerarchia delle fonti. In ogni caso non sussisterebbe la consapevolezza dell'innocenza altrui necessaria ad integrarne la calunnia che, invece, in considerazione della reiterazione della condotta da parte del [OSCURATO:PERSONA] che paleserebbe la convinzione della colpevolezza delle persone accusate. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 336 cod. pen. Con il secondo motivo, la difesa censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le minacce a pubblico ufficiale nella condotta del ricorrente che si limitava di prospettare denunce a loro carico. La minaccia necessaria ad integrare l'art. 336 cod. pen. dovrebbe essere valutata con giudizio ex ante, avuto riguardo alla potenzialità costrittiva del male ingiusto, mentre la prospettazione di una denuncia all'autorità giudiziaria, non prevedendo necessariamente la sottoposizione a giudizio — che consegue piuttosto al 'positivo' esito delle indagini preliminari — non era idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale, tanto più che costui, in virtù del suo ruolo, era edotto del funzionamento del sistema processuale e, quindi, a conoscenza del fatto che una denuncia infondata sarebbe stata archiviata. Secondo il ricorrente difetterebbe l'idoneità della condotta a coartare ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. 2.3. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., per assenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine reato di calunnia, la cui possibile reiterazione ben può essere realizzata anche in regine di arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ordine alla dedotta insussistenza circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine ai delitti di cui agli artt. 368 e 336 cod. pen. 2. Al fine di apprezzare complessivamente la condotta onde formulare un giudizio sulla sussistenza degli elementi che consentono di ritenere integrati i delitti contestati in via provvisoria si deve premettere che, sulla base di quanto emerge dal provvedimento del Tribunale del riesame di Bari, il G.i.p. aveva ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza in ragione di plurimi elementi, tratti da immagini prodotte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva pubblicato su pagine internet e social network a lui riconducibili il video della - da lui definita - «inchiesta giornalistica» finalizzata a disvelare un presunto "abuso" realizzato da appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] che avrebbero svolto attività lavorativa "in nero" presso il Palazzo di Giustizia di Bari. Le immagini avrebbero mostratelo un atteggiamento intimidatorio del [OSCURATO:PERSONA], il quale, munito di videocamera e microfono, avvicinava alcuni appartenenti all'A.N.C., invitandoli a non entrare nel Palazzo di Giustizia, accusandoli pubblicamente di essere falsi Carabinieri, in quanto indossavano gli alamari appartenenti alla divisa dell'Arma dei Carabinieri, condotta che avrebbe integrato il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen.; in ragione di ciò il [OSCURATO:PERSONA] intimava l'immediato arresto in flagranza ad opera di ufficiali di Polizia di Stato presenti sul posto, la cui attenzione era stata richiamata proprio da tali condotte. 3 [OSCURATO:PERSONA] agente di Polizia di Stato, infatti, dopo aver palesato il diniego di procedere all'arresto in flagranza richiestogli dal [OSCURATO:PERSONA], invitava costui a declinare le generalità, richiesta inizialmente opposta dal ricorrente che assumeva di essere sindacalista e giornalista autorizzato dai Carabinieri e minacciando l'ufficiale di denuncia laddove egli non avesse proceduto ad arrestare gli appartenenti alla "A.N.C." È stato rilevato, quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 368 cod. pen., come - essendo la calunnia un reato di pericolo - che non fosse necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, essendo sufficiente che la falsa incolpazione contenesse gli elementi necessari per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona agevolmente individuabile. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, rivolgendosi direttamente ad un appartenente alla Polizia di Stato e invitandolo non solo ad indagare, ma ad arrestare in flagranza persone appartenenti alla "A.N.C." che erano presenti in loco, avrebbe realizzato una condotta riconducibile all'art. 368 cod. pen. Anche in relazione all'elemento soggettivo, era stata ritenuta esistente la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati, essendo la "A.N.C." un'associazione storica di carabinieri in congedo il cui statuto e regolamento autorizzerebbe l'utilizzo degli alamari indosso alle uniformi degli associati. Essendo il [OSCURATO:PERSONA] un ex carabiniere, imputato in altro procedimento proprio per il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen., ancor più certa apparirebbe la conoscenza in capo allo stesso delle norme che consentono l'uso di detti segni distintivi. In relazione all'art. 336 cod. pen., la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata inequivocabilmente intimidatoria e tesa ad influenzare l'operato del pubblico ufficiale, prospettando a questi con assoluta certezza la integrazione dell'ipotizzato reato e rappresentato, altresì, conseguenze giuridiche nel caso del mancato arresto. Sussisterebbe, inoltre, il dolo specifico, dovendo ritenersi che - ai fini dell'art. 336 cod. pen. - è sufficiente che le azioni intimidatorie siano finalizzate ad ostacolare l'esercizio del complesso di funzioni del pubblico ufficiale, non avendo rilevanza lo specifico servizio da questi in concreto svolto. Nel caso di specie, l'azione del [OSCURATO:PERSONA] risultava finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (far arrestare soggetti innocenti) e omettere di compiere un atto d'ufficio (l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA]). L'azione del [OSCURATO:PERSONA] che con ripetute ed assillanti richieste sotto la minaccia di ripercussioni penali richiedeva il loro arresto pena la denuncia avrebbero realizzato l'elemento oggettivo della minaccia. Le argomentazioni del G.i.p., sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione dei due reati, sia quanto ad esigenze cautelari e adeguatezza della misura, sono state condivise dal Tribunale del 4 biL4 riesame che ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse incolpato falsamente gli appartenenti all'A.N.C. di una precisa ipotesi delittuosa, osservando che la consapevolezza dell'innocenza degli appartenenti a detta associazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] era desumibile sia dalla facilità con cui sarebbe reperibile online la regolamento della "A.N.C." che legittima i suoi appartenenti a fare uso di alamari e degli altri segni distintivi, sia dallo stessa finalità intento dell'"inchiesta giornalistica", avente il fine di disvelare che gli appartenenti, non potendo svolgere servizio di volontariato, stessero svolgendo lavoro "in nero" presso il Palazzo di giustizia. Anche la deduzione secondo cui la "A.N.C." non potesse fare uso di simboli dell'Arma e che la condotta integrerebbe il delitto di cui all'art. 497-ter cod. pen., norma introdotta nel 2005, viene ritenuta priva di pregio, sia perché detta norma sanzionerebbe il possesso di segni distintivi contraffatti, sia perché dall'entrata in vigore dell'ipotesi di reato nessuna forza di polizia avrebbe mai inteso eccepire alcunché in ordine a detti equipaggiamenti. Quanto, invece, alla configurabilità del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., il Tribunale ha rilevato come la prospettazione - fatta con arroganza e, peraltro, tramite l'utilizzo sistematico da parte del [OSCURATO:PERSONA] di operare denunce a carico delle forze dell'ordine - di una denuncia avente ad oggetto fatti non veritieri risulta sicuramente tesa ad influenzare illecitamente l'operato degli agenti di polizia, coartandone l'esercizio delle funzioni. 3. Fondata risulta la parte del primo motivo che censura la ritenuta gravità indiziaria, non perché sia fondato l'assunto del ricorrente che ritiene che la condotta degli appartenenti alla "A.N.C." integri la fattispecie di cui all'art. 497-ter cod. pen., quanto, piuttosto, perché risulta assente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia contestato in via provvisoria. 3.1. Che la condotta degli appartenenti alla citata associazione possa integrare detta ipotesi di reato è circostanza che deve essere esclusa non già perché, come rilevato dal Tribunale nessuno avrebbe mai ritenuto in tutti questi anni, successivi all'introduzione del reato di cui all'art. 497-ter cod. pen., di indagare gli appartenenti l'associazione (ragionamento empirico non sorretto da adeguato sostrato giuridico), o perché la norma in esame punirebbe il possesso di segni distintivi contraffatti (circostanza non corrispondente al tenore della norma che, infatti, ha trovato spesso applicazione anche in ipotesi di segni distintivi autentici ma utilizzati da soggetto non legittimato e, quindi illecitamente, v. Sez. 5, n. 32964 del 29/05/2014, Piva, Rv. 260191 - 01, decisione che fa riferimento a reato posto in essere da appartenente alla Guardia di Finanza che fa uso di dispositivi in uso al Corpo durante il periodo feriale), ma perché risulta assente l'illiceità connessa al possesso dei segni distintivi. 5 u017 La norma penale in esame punisci infatti, chiunque "illecitamente" utilizza i segni distintivi (...) in uso ai corpi di polizia. Seppure il ricorrente diriga l'attenzione sul termine "chiunque" a cui assegna il senso di una generalizzata integrazione del reato in capo ad ogni soggetto che comunque faccia uso di detti segni distintivi, significativo risulta il termine "illecitamente" contenuto nel sintagma della fattispecie che si interpreta, espressione che autorizza ad un rinvio a norma extra- penale, anche secondaria o negoziale, che ne disciplini l'utilizzo, con ciò potendosi ritenere che anche solo uno statuto o un regolamento che non si pongano in contrasto con norme imperative possano autorizzare il lecito utilizzo dei segni distintivi senza che ciò implichi una violazione della gerarchia delle fonti come tenta di accreditare il ricorrente al fine confutare il "lecito" utilizzo degli alamari da parte degli appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] a cui appartengono gli ex militari dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza. 3.2. Ciò chiarito, deve osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di Corte, ai fini dell'integrazione del delitto di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato deve essere esclusa allorché la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254; Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009, Demattè, Rv. 245541). Ed invero, il principio di diritto in esame corrisponde al dato di senso comune secondo cui, allorché permanga un qualche dubbio o sussista un errore ragionevole in capo all'agente, non può ritenersi integrato il delitto di calunnia (Sez. 6, n. 27846 del 10/06/2009, Giglio, Rv. 244421). Proprio per la particolare natura del dolo di calunnia, l'elemento soggettivo richiesto non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula contenuta nella norma penale in questione, secondo cui è necessaria la incolpazione di "taluno che egli sa innocente", richiede la certa percezione dell'agente dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 4112 del 14/12/2016, dep. 2017, Micolta, Rv. 269440). 3.3. Essendo questo il perimetro entro cui deve essere accertato se sussista o meno il dolo del delitto di calunnia provvisoriamente contestato, la cui intensità deve essere spinta sino a ricomprendere la consapevolezza di accusare un soggetto che si considera con certezza innocente, si osserva come detto presupposto risulti nel caso di specie carente visto che il ricorrente, al momento della azione realizzata attraverso una inscenata protesta, ha enunciato dati oggettivamente veritieri, non smentiti da parte dei Giudici della cautela.A fronte, pertanto della riscontrata veridicità del dato secondo cui gli appartenenti alla "A.N.C." utilizzavano gli alamari di cui alla denuncia effettuata all'ufficiale di polizia presente sul posto, non rilevante, ai fini dell'integrazione della fattispecie di calunnia, risulta l'aver prospettato che detta condotta integrasse l'art. 497 -ter cod. pen. in ordine alla quale si sarebbe reso necessario procedere l'arresto in flagranza dei citati soggetti. Al riguardo, si osserva che la Corte territoriale, che ha analizzato con dovizia di particolari le ragioni che facevano escludere che indossare gli alamari costituisse reato (seppure, per quanto detto, fondando l'assunto su presupposti giuridici non corretti), ha ripercorso la carriera trascorsa nell'Arma e le vicissitudini penali del ricorrente anche in ordine al delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen. che si affermava essere certamente conosciuto, come noto sarebbe stato il lecito utilizzo degli alamari da parte del [OSCURATO:PERSONA], evenienze certamente rilevanti in ordine all'esclusa possibilità che la condotta potesse integrare l'enunciata fattispecie di reato in capo agli appartenenti alla A.N.C., ma non determinanti in ordine alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente e dell'esistenza della consapevolezza di accusare persone che si sapevano innocenti. Sul punto, oltre all'enunciazione di giurisprudenza di questa Corte che ovviamente si condivide, il Tribunale ha affermato «(...) da quanto risulta dagli atti il [OSCURATO:PERSONA] è un ex carabiniere ed è imputato per i delitti di cui agli artt. 497-.ter c.p.(...). La conoscenza in capo allo stesso delle norme che consentono l'uso o meno i segni distintivi appare pertanto certa». La frase in cui si affronta la questione afferente all'elemento soggettivo del delitto di calunnia, non spiega per quale motivo la conoscenza giuridica (enunciata) della norma sulla esatta portata della fattispecie di cui all'art. 497er cod. pen. dovrebbe anche implicare che l'accusa risolta a Carabinieri in pensione di utilizzare gli alamari sia stata operata nella convinzione di accusare persone innocenti; tanto più che, senza che in questa sede rilevi il merito e la fondatezza dell'iniziativa, l'azione dimostrativa era tesa a protestare contro un utilizzo ritenuto, anche per i detti motivi, illegali, di personale negli uffici pubblici. Evidente risulta come, le osservazioni messe in risalto dai Giudici della cautela, lungi dal fornire un'adeguata risposta in ordine alla sussistenza del dolo di calunnia in capo al [OSCURATO:PERSONA], costituiscono elementi utili ad escludere che il personale in pensione dei carabinieri impiegato negli uffici pubblici utilizzasse illecitamente gli alamari, circostanza estranea all'ambito di verifica che avrebbe dovuto valutare il Tribunale che, paradossalmente, proprio perché ha finito per rendere una dettagliata analisi interpretativa delle ragioni che avevano portato ad escludere, attraverso un complessivo giudizio delle risultanze di indagini (significativa nella parte in cui richiama le ragioni del Giudice delle indagini preliminari sul punto), che la condotta degli ex militari integrasse il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen., giustifica implicitamente l'operato del ricorrente che aveva di fatto prospettato un abusivo utilizzo di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia nella legittima convinzione della fondatezza dell'assunto. 3.4. Il fatto, inoltre, che al momento della denuncia fosse stata ipotizzata, sulla base dell'utilizzo di alamari di persone non più appartenenti all'Arma dei Carabinieri, la fattispecie di reato di cui all'art. 497 -ter cod. pen., non risulta evenienza ex se idonea ad integrare il delitto di calunnia, visto che non assume rilevanza l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767). Ed infatti, quando la falsa incolpazione consegue ad un errore dell'agente circa profili essenzialmente valutativi della condotta denunciata, salvo che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta e consapevolmente forzata, non può ritenersi integrato il dolo di calunnia (Sez. 6, n. 22922 del 23/05/2013, Zanardi, Rv. 256628) che è stato escluso anche quando, in simili situazioni ci si limiti alla formulazione di addebiti temerari (Sez. 6, n. 16645 del 18/02/2009, Russo, Rv. 243517). 4. Le conclusioni sopra riportate in ordine all'assenza di gravi indizi per carenza di elementi che depongano per il necessario dolo del delitto di calunnia, fanno ritenere insussistenti i gravi indizi anche nei riguardi dell'ipotizzato delitto ex art. 336 cod. pen. di minaccia a pubblico ufficiale asseritamente commesso con la prospettazione di denuncia nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato; la condotta sarebbe stata asseritamente commessa allorché, con perentorietà ed arroganza, è stato imposto di effettuare l'arresto per il delitto di cui all'art. 497- ter cod. pen. degli appartenenti alla A.N.C., pena la denuncia all'autorità giudiziaria. Deve condividersi il pertinente principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui non integra, per difetto del dolo normativamente richiesto, il delitto d'interruzione di pubblico servizio né quello di minaccia a pubblico ufficiale la condotta di chi effettui reiteratemente richieste insistenti d'intervento alla forza pubblica, minacciando di sporgere denuncia per omissione d'atti d'ufficio in caso di mancato espletamento dei compiti istituzionali (Sez. 6, n. 28738 del 04/07/2008, Pinna, Rv. 240929 - 01). È stato in termini generali escluso il reato di cui all'art. 336 cod. pen., allorché la prospettazione di effettuare una denuncia all'autorità giudiziaria non venga formulata allo scopo di esercitare un diritto, ma con quella di coartare la volontà del pubblico ufficiale al fine di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri o ad omettere un atto del suo ufficio; ciò si verifica - si è affermato - quando il fatto minacciato consista nella presentazione di una denuncia penale calunniosa (v. in motivazione Sez. 6, n. 32390 del 16/04/2008, Martucci, Rv. 240650 — 01), in quanto proprio la prefigurata futura denuncia di un fatto che si sa essere inesistente realizza una frattura logica tra quello che è un legittimo diritto del soggetto agente e la concreta finalità contra ius della minacciata denuncia. Proprio l'assenza di consapevolezza di accusare, sapendoli innocenti, gli appartenenti alla "A.N.C." di essere autori del delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen., influisce negativamente sulla stessa conformazione della fattispecie astrattamente contestata, che non può certo trasformarsi in minaccia a causa della perentorietà o arroganza con cui la stessa viene rappresentata. 5. La carenza di elementi decisivi in ordine alla gravità indiziaria relativamente ai delitti di cui alle fattispecie provvisoriamente contestate ex artt. 368 e 336 cod. proc. pen. implica la necessità di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, unitamente all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari con cui veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del ricorrente P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 30.11.2021 e dispone