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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19952/2024

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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 30 dicembre 2023, la Corte di appello di Catania rideterminava la durata di sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. in anni uno e mesi sei, confermando nel resto il decreto del Tribunale di Catania. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Corte di appello aveva ritenuto la pericolosità del proposto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) e art. 4 lett. c) del D.L.vo n. 159/11 obliterando ogni motivazione sulla denunciata assenza di riscontri processualmente apprezzabili in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione e in ordine alla attualità della pericolosità concretamente apprezzabile, avendo esaminato precedenti assai lontani nel tempo e privilegiato esclusivamente due procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Catania, sempre rinviati per richieste della difesa, relativi ai reati di cui all'art. 223 L.F. contestati come commessi nel febbraio 2018 e nel dicembre 2019.

Il difensore osserva che, a fronte di elementi concreti che documentavano la situazione reddituale e lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] degli ultimi quindici anni, deducendo la lecita provenienza degli introiti suoi e della moglie derivanti sino al 2019 da una attività di gestione di un piccolo market, la pubblica accusa non aveva mai indicato alcuna circostanza idonea a rappresentare la sproporzione tra capacità reddituale del proposto e tenore di vita; dal 2019 al momento di adozione del decreto [OSCURATO:PERSONA] svolgeva una regolare attività lavorativa presso terzi con regolari buste paga; non era stata attribuita alcuna rilevanza in ordine alle sentenze di assoluzione per fatti occorsi nell'arco temporale preso in esame dai giudici. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo le condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA] per delitti contro il patrimonio, ma anche i due procedimenti penali pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta, traendo la conclusione che "l'ampio arco temporale in cui sono state consumate le attività delittuose (di cui alle citate condanne) (dal 1994 al 2019) non può che confermare la non occasionalità delle condotte..." (pag.5 decreto impugnato),, così fondando un giustificato giudizio di attualità di pericolosità sociale; quanto alla sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita, la Corte di appello ha rilevato che sono state individuate diverse società riconducibili direttamente o indirettamente a [OSCURATO:PERSONA], per cui i redditi documentati non erano in alcun modo idonei a sostenere gli impieghi necessari per i relativi investimenti imprenditoriali.Con riferimento quindi al ricorso proposto, si deve ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435- 01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene, per quanto sopra esposto, posto che la Corte di appello ha risposto a tutte le censure sollevate già in sede di impugnazione avverso il decreto del Tribunale, riproposte con il ricorso per cassazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 30 dicembre 2023, la Corte di appello di Catania rideterminava la durata di sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. in anni uno e mesi sei, confermando nel resto il decreto del Tribunale di Catania. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Corte di appello aveva ritenuto la pericolosità del proposto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) e art. 4 lett. c) del D.L.vo n. 159/11 obliterando ogni motivazione sulla denunciata assenza di riscontri processualmente apprezzabili in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione e in ordine alla attualità della pericolosità concretamente apprezzabile, avendo esaminato precedenti assai lontani nel tempo e privilegiato esclusivamente due procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Catania, sempre rinviati per richieste della difesa, relativi ai reati di cui all'art. 223 L.F. contestati come commessi nel febbraio 2018 e nel dicembre 2019. Il difensore osserva che, a fronte di elementi concreti che documentavano la situazione reddituale e lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] degli ultimi quindici anni, deducendo la lecita provenienza degli introiti suoi e della moglie derivanti sino al 2019 da una attività di gestione di un piccolo market, la pubblica accusa non aveva mai indicato alcuna circostanza idonea a rappresentare la sproporzione tra capacità reddituale del proposto e tenore di vita; dal 2019 al momento di adozione del decreto [OSCURATO:PERSONA] svolgeva una regolare attività lavorativa presso terzi con regolari buste paga; non era stata attribuita alcuna rilevanza in ordine alle sentenze di assoluzione per fatti occorsi nell'arco temporale preso in esame dai giudici. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo le condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA] per delitti contro il patrimonio, ma anche i due procedimenti penali pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta, traendo la conclusione che "l'ampio arco temporale in cui sono state consumate le attività delittuose (di cui alle citate condanne) (dal 1994 al 2019) non può che confermare la non occasionalità delle condotte..." (pag.5 decreto impugnato),, così fondando un giustificato giudizio di attualità di pericolosità sociale; quanto alla sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita, la Corte di appello ha rilevato che sono state individuate diverse società riconducibili direttamente o indirettamente a [OSCURATO:PERSONA], per cui i redditi documentati non erano in alcun modo idonei a sostenere gli impieghi necessari per i relativi investimenti imprenditoriali.Con riferimento quindi al ricorso proposto, si deve ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435- 01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene, per quanto sopra esposto, posto che la Corte di appello ha risposto a tutte le censure sollevate già in sede di impugnazione avverso il decreto del Tribunale, riproposte con il ricorso per cassazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sen
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