CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 04132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di KOKO [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa SU una generica e aspecifica contestazione del giudizio di responsabilità relativamente al dolo dell'evasione ascritta all'imputato, profilo contestato, anche in questa sede, ribadendo un assetto difensivo che, prescindendo dalla fondatezza del rilievo in linea di principio, si fonda comunque su una situazione in fatto solo affermata e mai comprovata, senza che siffatto aspetto, messo in evidenza dai giudici del merito, risulti in alcun modo contestato dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.