CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 18048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17923/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1359/2017 depositata il 08/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Genova, che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto della stessa Corte d’appello, con il quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato accordata ai fini dell’opposizione a decreto penale di condanna; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in temadi spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato t esto unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021). P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci