CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto all'integrazione del reato, ha assegnato rilevanza alle modalità di detenzione della significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo marjuana, variamente detenuta nell'abitazione, facendo pertinente riferimento all'attribuita coltivazione di quattro piante che raggiungevano anche l'altezza di due metri e alle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio che, contrariamente a quanto pur prospettato, non risultano equivoche laddove sono state giudicate significative del possesso della sostanza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04