Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48702/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Premesso che l'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, ritenendo "prematuro concedere al detenuto la misura alternativa richiesta"; Rilevato che il ricorso per cassazione si risolve nella prospettazione di valutazioni di merito alternative a quelle del provvedimento impugnato, dalla cui lettura non emerge mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (v. pag. 3, ove si osserva che, pur valutando la circostanza che il detenuto ha terminato di espiare la pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e le scarne informazioni, seppur positive, trasmesse dall'Istituto penitenziario, il breve periodo di osservazione intramuraria - ancora in fase embrionale - non appare idoneo a valutare compiutamente la personalità del soggetto); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che l'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, ritenendo "prematuro concedere al detenuto la misura alternativa richiesta"; Rilevato che il ricorso per cassazione si risolve nella prospettazione di valutazioni di merito alternative a quelle del provvedimento impugnato, dalla cui lettura non emerge mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (v. pag. 3, ove si osserva che, pur valutando la circostanza che il detenuto ha terminato di espiare la pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e le scarne informazioni, seppur positive, trasmesse dall'Istituto penitenziario, il breve periodo di osservazione intramuraria - ancora in fase embrionale - non appare idoneo a valutare compiutamente la personalità del soggetto); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 48702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris