CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1983
Cassazione n. 40048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 614, 633, comma 2, cod. pen.; Letta la memoria difensiva pervenuta in data 10 novembre 2025, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso Considerato che il primo e il secondo motivo - che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità non essendo integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie interessate - sono manifestamente infondati non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, in quanto, al di là della formale appartenenza dell'immobile alla persona offesa come ricavabile dal rogito notarile versato in atti, a nulla rileva che quest'ultimo non vi risiedesse stabilmente né la presunta presenza di lavori in atto presso lo stabile di sua proprietà. Tutto ciò premesso, manca, di conseguenza, l'altrui consenso all'accesso nell'abitazione e alla sua occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d