CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 34158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27/2/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di revocare l'ordine di esecuzione e di concedere l'indulto sulla pena residua di anni tre, mesi undici e giorni 29 in esecuzione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 3, L. 241 del 2006. Nello specifico il ricorrente rileva che la conclusione sul punto sarebbe errata in quanto la mancata concessione dell'indulto è motivata dal giudice dell'esecuzione per una sopravvenuta condanna nel quinquennio che, però, è alla pena di otto mesi laddove la norma prevede che il beneficio debba essere revocato, ovvero non possa essere concesso, nel caso in cui nel quinquennio il soggetto riporti una condanna "non inferiore a due anni". 4. In data 14 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia accolto e che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il diniego di concessione del beneficio, fondato sulla considerazione che l'interessato, nel quinquennio, ha riportato un'altra condanna, è errato. La pena inflitta con la sentenza sopravvenuta, infatti, sarebbe inferiore a due anni e, quindi, non rileverebbe ai fini della concessione o meno ovvero della revoca dell'indulto. La doglianza è fondata. L'art. 1, comma 3, L. 241 del 2006 prevede espressamente che il beneficio dell'indulto non possa essere concesso, ovvero se riconosciuto debba essere revocato, se l'interessato abbia riportato ovvero riporti una condanna a pena detentiva "non inferiore a due anni" per un delitto non colposo commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge,. Nel caso di specie, come documentato dalla difesa e per quanto risulta dagli atti, il ricorrente ha riportato una condanna per un reato, accertato in data 11 marzo 2011, quindi commesso nel quinquennio, alla pena di otto mesi, che è inferiore al limite di pena indicato dalla norma. Sotto tale profilo, pertanto, la condizione ostativa posta a fondamento del diniego della richiesta non sussiste e il provvedimento impugnato, fondato sull'errata applicazione della legge, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale