CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 45196/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SARDONE Donato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/02/2020 dalla Corte di Appello di Milano PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] srl visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali, come da nota depositata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Monza, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 28/02/2020 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 14/02/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di appropriazione indebita aggravata in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di accesso abusivo al sistema informatico di tale società ex art. 615 ter cod. pen; confermava altresì le statuizioni in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Sardone tramite il difensore di fiducia, eccependo: - il vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 646 cod. pen. per il mancato riscontro dei motivi di appello, con apodittica affermazione del concorso fra i reati contestati, senza indicazione della misura della pena base, rimasta indeterminata, e degli aumenti per la continuazione e per l'aggravante; - violazione di legge (artt. 530 cod. proc. pen. e 615 ter comma prima cod. pen.) per l'omesso riscontro degli elementi costitutivi del reato, atteso che al Sardone era consentito l'accesso al sistema informatico per effettuare i pagamenti dei fornitori, operando in piena autonomia e per conto della società; - violazione di legge con riferimento all'appropriazione indebita, in sé incompatibile con il reato ex art. 615 ter cod. pen., posto che, non avendo la disponibilità delle somme, era stato necessario, per ottenerle, introdursi abusivamente nel sistema informatico; - violazione di legge per l'omessa indicazione dei criteri di calcolo della pena (per il reato più grave, la continuazione - esterna e interna - l'aggravante). Con memoria difensiva del 03/11/2021, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, contestando la requisitoria del P.G. 3. Posto che non è in contestazione, sulla base della ricostruzione in fatto della vicenda delineata dai giudici di merito, che l'imputato, addetto alla contabilità presso la società [OSCURATO:PERSONA], si sia impossessato di somme delle quali poteva disporre in quanto legittimato ad operare sui sistemi informatici, con distrazione dalle finalità aziendali, introducendosi nei sistemi stessi per finalità illecite e, quindi, abusivamente, il ricorrente deduce vizio di motivazione ponendo questioni attinenti alla qualificazione giuridica della condotta ed al concorso dei delitti contestati. La censura è infondata. 4. Per quanto attiene l'art. 615-ter cod. pen. - norma che presidia i beni giuridici della privacy e della libertà del domicilio informatico - la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la tutela sotto il profilo dello "ius excludendi alios" si estende anche alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati o autorizzati a compiere determinate operazioni (Cass. sez. 2, sent. n. 26604 del 29/05/2019 - dep. 17/06/2019 - Rv. 276427), specificando che ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata - come nel caso di specie - abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio (Cass. sez. 5, sent. n. 2905 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019 - Rv. 274596). 5. Attraverso l'accesso al sistema informatico, mediante utilizzo abusivo delle credenziali di autenticazione legittimamente detenute per effettuare pagamenti in favore dei fornitori, è stato altresì possibile da parte del ricorrente l'impossessamento delle somme ivi depositate. Non sussistono dubbi sul concorso formale di reati - questione che non necessitava peraltro di un particolare onere motivazionale - essendo evidente che le norme contestate tutelano beni diversi (la privacy e la libertà del domicilio informatico, la proprietà e il patrimonio), con la conseguenza che la condotta, così come in concreto accertata, integra entrambe le fattispecie delittuose. 6. Deve ritenersi, in particolare, che risponda di appropriazione indebita il dipendente di una società, incaricato di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale, posto la facoltà dell'imputato di effettuare pagamenti non gli conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari; in definitiva, il ricorrente aveva la disponibilità delle somme, finalizzata al pagamento dei fornitori, per cui distraendole nel proprio esclusivo interesse ha invertito il titolo del possesso (cd. interversio possesionis) in tal modo rendendosi responsabile del delitto ex art. 646 cod. pen. 7. Manifestamente infondate risultano infine le censure relative al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice determinato correttamente la pena base per il più grave reato di appropriazione indebita (un anno, due mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa), in considerazione delle modalità della condotta e comunque con parametri prossimi ai minimi edittali, ed effettuando aumenti contenuti - specificamente indicati - per la recidiva specifica, per l'aggravante ex art. 61 n.11 cod. pen., per la continuazione (interna e con il reato sub B), come riportato a pag. 7 della sentenza di primo grado. 8. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo, in conformità con la richiesta.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere este