CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 27959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto riqualificare il ricorso come opposizione, e tramettere gli atti al Tribunaledi sorveglianza GenovaRITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento del 26 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza diGenova ha dichiarato estinta la pena detentiva, ma non quella pecuniaria, e ognieffetto penale della condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] all’esitodell’affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen. in esecuzione dall’11 gennaio2024.2. Avverso la decisione è stato proposto ricorso per cassazione nell’interessedel condannato, a mezzo del difensore, articolando due motivi.2.1. Con il primo è stata eccepita la nullità dell’ordinanza per totale carenzadi motivazione, con particolare riferimento alla mancata valutazione delladocumentazione attestante la condizione reddituale della condannata.A fronte di tale produzione, il Tribunale, aderendo integralmente allaproposta del Magistrato di sorveglianza, ha omesso di prendere in esame quantodedotto, con la conseguenza che non è possibile individuare alcuna effettivamotivazione della decisione.2.2. Con il secondo motivo la censura di carenza di motivazione è stataestesa anche al provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale è stataproposta la declaratoria di estinzione della sola pena detentiva sulla basedell’assunto che la condannata era in grado di effettuare il pagamento della penapecuniaria.Si tratta, infatti, di provvedimento contenuto in un modulo prestampatoprivo di qualsiasi effettiva motivazione.3. Il Procuratore generale ha chiesto di riqualificare il ricorso comeopposizione e tramettere gli atti al Tribunale di sorveglianza Genova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinatodisposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.2. L’art. 1, comma 1, lett. b), d. l. 23 dicembre 2013, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all’art. 678 ocd.proc. pen. il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materierelative (…) alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale,anche in casi particolari (…) procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc.pen.».Tale disposizione stabilisce che il giudice dell’esecuzione provvede senzaformalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificataall’interessato e che contro l’ordinanza possono proporre opposizione, davantiallo stesso giudice, il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso siprocede a norma dell’art. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazionedell’udienza.2.1. Pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso inpunto di esito dell’affidamento in prova al servizio sociale l’interessato puòesperire il rimedio dell’opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso ilquale procederà a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra leparti, anziché ricorso per cassazione che potrà essere proposto avverso lasuccessiva decisione.2.2. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudicedell’esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provvedutonelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.;anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, affermache «avverso il provvedimento del giudice dell' esecuzione - sia che questi abbiadeciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia cheabbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché cometale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avversoil suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazionedegli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissionedegli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015,Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; piùrecentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).Va ribadito l’orientamento secondo cui «in tema di affidamento in prova alservizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misuraalternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, commaquarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678,comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allostesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cuiall'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazioneerroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deveessere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, comeopposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643).Coerentemente con quanto sin qui illustrato è stato deciso da questa Corteche «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso ilprovvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal tribunale disorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., èesperibile opposizione innanzi allo stesso tribunale ed in tal modo deve esserequalificato il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il citatoprovvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli attigiuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti altribunale di sorveglianza competente» (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep.2022, Ngom, Rv. 282487 - 01).3. Nel caso di specie, come rilevato anche dal Procuratore generale nellapropria requisitoria scritta, il provvedimento con il quale è stata dichiarata nonestinta la pena pecuniaria è stato adottato con la medesima ordinanza che hadeciso sull’esito complessivo dell’affidamento in prova nell’ambito del medesimoprocedimento attivato per la declaratoria di estinzione della pena.Si tratta, anche nel caso in esame, di provvedimento assunto dal Tribunaledi sorveglianza de plano in materia che riguarda le conseguenze derivanti dalperiodo di sottoposizione all’affidamento in prova, non di un provvedimentorelativo alla sola estinzione della pena pecuniaria assunto autonomamenterispetto a quello di verifica dell’esito positivo della prova.Operando, tuttavia, il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorsoper cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendoprocedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc.pen.Discende che, riqualificata l’impugnazione come opposizione, gli atti devonoessere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Genova affinché provvedasull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen.,essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorsoproposto. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli ati alTribunale di sorveglianza di Genova.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]