CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca CERONI, che ha concluso per lil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di lesioni aggravate in concorso, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile, liquidando anche una provvisionale di euro 10.000 - ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ( art. 583 co. 1 n. 1 cod.pen.) e rideterminato la pena. 2. Ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge motivi nell'interesse di singoli ricorrenti, e un motivo comune a tutti. 3. Nell'interesse di Shabir [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità assoluta della notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Udine, anche per difetto di conoscenza del processo e violazione del contradditorio, con conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. 3.1. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], espone che, con nomina comunicata, in data 27 marzo 2018 a mezzo PEC e con raccomandata in pari data, alla segreteria della Procura della Repubblica di Udine, l'imputato aveva nominato, quale difensore di fiducia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, comunicando, con p.e.c., tale nomina anche al difensore di ufficio, indicato nella fase delle indagini, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine; ciononostante, il Tribunale di Udine, nel disporre, alla udienza del 23 aprile 2018, la rinnovazione della notificazione del decreto che dispone il giudizio e del verbale della udienza preliminare (svoltasi in data 19 febbraio 2018) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando alla udienza del 16 luglio 2018, non teneva conto della predetta nomina fiduciaria, tant'è che la notifica veniva effettuata, ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio che, tuttavia, non aveva più alcuna legittimazione. Si duole che la Corte di appello, nel replicare all'analoga eccezione, l'abbia rigettata sul presupposto che, alla data del 27 marzo 2018, si era già celebrata l'udienza preliminare, e, conseguentemente, gli atti del processo non si trovassero presso l'ufficio di Procura, in quanto già trasmessi dal GUP al Tribunale di Udine per il dibattimento, che sarebbe iniziato il 23 aprile 2018. Contesta quanto affermato nella sentenza impugnata, che ha individuato in capo all'imputato un onere di farsi parte diligente onde individuare l'Ufficio che aveva la disponibilità degli atti del processo, sostenendo che gravasse, piuttosto, sul Giudice procedente e sul Pubblico Ministero di udienza l'onere della verifica della rituale costituzione delle parti. 3.1.1. Con ulteriore doglianza, la Difesa ricorrente eccepisce la nullità assoluta delle sentenze di merito, per difetto di conoscenza del processo in capo a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la notifica del decreto di rinvio a giudizio è stata eseguita presso il difensore di ufficio, con cui mai ha intrattenuto alcun rapporto, invocando i principi della sentenza delle Sezioni Unite 'Ismail'. Contesta l'affermazione della sentenza di appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico in quanto egli nominò il difensore di fiducia dopo essere stato rinviato a giudizio dal GUP, dal momento che la notifica del decreto che dispone il giudizio venne dichiarata nulla dal Tribunale, che ne ordinò la rinnovazione, venendo effettuata anche tale ulteriore notifica, ai sensi dell'art. 164 co. 4 cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], non più legittimato, piuttosto che presso il difensore fiduciario già nominato. 3.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] formula analoga eccezione di nullità assoluta, per difetto della prova della certa conoscenza del processo, rilevando che questi, all'atto della perquisizione, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio nominato in quella sede, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; sostiene che il ricorrente non aveva avuto alcun contatto con detto difensore e non aveva, quindi, avuto conoscenza del processo a suo carico se non successivamente al giudizio di primo grado: infatti, non aveva mai ricevuto alcuna notifica del d.r.g. di primo grado, notificato presso il domicilio del difensore di ufficio, ciò che non è sufficiente a garantire la certa conoscenza del processo, come richiesto dalle Sez. Un.' Ismail'. Stigmatizza la valutazione della Corte di appello, che ha confuso la conoscenza del procedimento con quella del processo, giacchè il ricorrente, pur consapevole, a seguito della perquisizione, del procedimento a suo carico, non ha invece mai avuto conoscenza del giudizio di primo grado, di cui ha appreso solo dopo la sentenza di primo grado, quando effettuò la nomina fiduciaria. 3.3. Nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen, e correlati vizi della motivazione, con riferimento alla affermata partecipazione concorsuale dei predetti nel fatto commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia in primo luogo la nutilizzabilità dei tabulati telefonici dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], in quanto assunti senza l'autorizzazione del giudice; in ogni caso, la Corte di appello non ha chiarito le circostanze dell'attribuzione di determinate utenze ai ricorrenti; senza chiarire perché, pur formalmente intestatari, ne fossero effettivi utilizzatori; né è stato scrutinato il contributo concorsuale dei predetti, escludendo che fossero meri spettatori o conniventi. 5. Con ulteriore motivo, nell'interesse di tutti i ricorrenti, ci si duole della valutazione operata in tema di trattamento sanzionatorio, lamentando che, pur avendo riconosciuto con giudizio di prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello non si è attenuto al criterio di proporzione utilizzato dal primo giudizio nella individuazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Sono fondati i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. 1. E' fondato in modo assorbente, il motivo con cui viene dedotta, nell'interesse di Shabbir [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la mancata conoscenza dei processo. 1.1. Nondimeno, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti sia di Shabbir [OSCURATO:PERSONA] che del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che risulta infondata. Infatti, dalla consultazione dell'incarto processuale - al quale la Corte di legittimità accede in virtù del vizio dedotto (error in procedendo) - risulta che: - la nomina di fiducia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in data 27 marzo 2018, successivamente alla celebrazione dell'udienza preliminare, alla quale aveva, invece, presenziato solo il difensore di ufficio; - il difensore di ufficio ricevette la notifica del decreto che dispone il giudizio r.g., mediante la lettura dell'atto all'esito dell'udienza preliminare; - quanto all'imputato, il Tribunale di Udine, alla prima udienza del 23 aprile 2018, dispose, nei suoi confronti, la rinnovazione della notifica del decreto che dispone in giudizio e del verbale di udienza, che venne eseguita - secondo le informazioni a disposizione del Tribunale fino a quel momento, non avendo il difensore comunicato la sopravvenuta nomina fiduciaria alla cancelleria del Tribunale - presso il domicilio del difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 164 co. 4 cod. proc. pen., per irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio, eletto all'atto della perquisizione, in Imola alla via Gobetti n. 9. Correttamente risultando eseguita la notifica nei confronti dell'imputato, altrettanto deve dirsi per il difensore, che, come detto, venne nominato solo dopo che il Giudice dell'udienza preliminare aveva emesso il decreto di rinvio a giudizio. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Maritan, a tenore del quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 Cc. (dep. 10/06/2015 ), Maritan, Rv. 263600 ). 1.2. Analoga eccezione è stata formulata anche con riguardo alla notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale eccezione risulta infondata, dal momento che la vocatio in judicium risulta correttamente eseguita presso il difensore di ufficio, dove [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria. 2. Come premesso, pur dovendosi ritenere correttamente eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio, risulta, nondimeno, fondata l'eccepita mancanza di prova della conoscenza del processo da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va ribadito il principio che la notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso ed il decreto suddetti (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264 - In motivazione la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo).2.1. Con riferimento a tale ultimo aspetto, osserva il Collegio che, pur essendo intervenuta prima ancora della celebrazione del giudizio di primo grado, la nomina fiduciaria dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] rimase allegata agli atti della Procura della Repubblica, a cui era stata comunicata a mezzo P.E.C. dallo stesso difensore. Nel processo dinanzi al Tribunale, l'imputato fu assente, mentre la difesa venne rappresentata dal difensore di ufficio, ab initio individuato. Solo dopo la sentenza di primo grado, dinanzi alla Corte di appello, il difensore fiduciario, già nominato fin dal 27 marzo 2018, ebbe a dedurre che Shabbir [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto contatti con il difensore di ufficio, e, quindi, non aveva mai avuto conoscenza del processo, dal momento che, come si è già detto, la citazione a giudizio era stata notificata ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen. 2.2.11 principio di diritto che viene qui in rilievo è quello affermato dalle sezioni unite 'Ismail', che hanno affrontato la quaestio juris della legittimità della celebrazione del processo in absentia nei confronti dell'imputato, la dichiarazione della cui assenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si sia fondata sul presupposto che l'indagato abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui tale elezione sia avvenuta all'atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con corrispondente nomina del difensore di ufficio. Le Sezioni Unite hanno affermato che "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". 2.3.Va, altresì ,ricordato che, come statuito in altra pronuncia del Massimo consesso di legittimità, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" ( Sez.. U, n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ), Innaro, Rv. 275716). 2.4. A tali coordinate non si è attenuta la Corte di appello di Trieste, che ha ritenuto di desumere la conoscenza del giudizio dinanzi al Tribunale dalla circostanza che la nomina fiduciaria fosse stata effettuata dopo l'udienza preliminare. E, tuttavia, posto che la nomina venne comunicata solo alll'Ufficio della Procura della Repubblica, da tanto non può razionalmente trarsi - se non a costo di un inammissibile salto logico - la conoscenza in capo all'imputato della vocatio in iudicium; e tanto, a maggior ragione ove si consideri che, dopo la nomina, al processo di primo grado non presenziò mai né l'imputato né il difensore di fiduciario. Invero, il Collegio ha potuto verificare che, conformemente, a quanto prospettato in ricorso, una volta che l'imputato ebbe a ricevere la notifica della sentenza di primo grado, il difensore di fiducia depositò l'atto di appello, corredato dalla nomina fiduciaria, inserendo, rispetto a quella depositata il 27 marzo 2018 alla sola Procura della Repubblica, l'indicazione anche del numero del registro del dibattimento, che invece, mancava in quella iniziale, dove era presente solo l'indicazione del RGNR. La difesa, durante il giudizio di primo grado, venne, dunque, assicurata dal difensore di ufficio, che presenziò alla celebrazione del processo; ma tanto non è sufficiente, alla luce del richiamato approdo giurisprudenziale, a rassicurare in merito alla effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato. La conseguenza è che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre, ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen., la notifica dell'avviso all'imputato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. La mancata osservanza di quest'ultima previsione avrebbe comportato il dovere della Corte d'appello, investita di specifica censura sul punto, di dichiarare, ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza di primo grado e di trasmettere gli atti al primo giudice. Ne discende che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b), all'annullamento delle sentenze di secondo e primo grado, segue la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. 3. Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: questi, infatti, ha ricevuto la notifica della vocatio in judícium presso il difensore di ufficio, dove aveva eletto domicilio, il 19 maggio 2017, nel corso della perquisizione; egli aveva nominato il difensore di fiducia solo successivamente alla sentenza di primo grado, rilasciando procura per proporre l'appello. Anche in tal caso, durante il processo di primo grado, la difesa dell'imputato è stata assicurata dal difensore di ufficio; ma, come si ripete, in assenza di riscontri certi dell'instaurazione di un effettivo rapporto professionale con l'imputato, che viene anzi negato dal ricorrente, non può dirsi raggiunta la prova della conoscenza del processo in capo all'imputato. Ancora una volta emerge la illogicità di una motivazione che pretende di desumere dalla tennpistica della nomina fiduciaria, la consapevolezza del processo di primo grado, attraverso un' affermazione che si rivela congetturale, in quanto sprovvista di un riscontro concreto in grado di retrodatare la conoscenza effettiva del processo alla fase della vocali() in judicium. 4. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che il ricorso, pur denunciando il difetto di conoscenza del processo, nulla deduce in concreto per argomentare il vizio denunciato. Si limita, infatti, la difesa a dare atto della regolarità della notifica del decreto di rinvio a giudizio ( pg. 2). Da qui, la assoluta genericità del motivo, che risulta inammissibilmente proposto. 4.1. L'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici è manifestamente infondata, dal momento che, come osservato nella sentenza impugnata, essi ( al pari di tutti gli atti delle indagini contenuti nel fascicolo del P.M.), sono stati acquisiti con il consenso di tutte le parti, compreso il difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Lo scrutinio della responsabilità risulta puntualmente condotto dalla Corte di appello, ripercorrendo le dichiarazioni della persona offesa, della quale ha vagliato la attendibilità, e dando atto degli esiti delle indagini che hanno consentito di risalire alla identificazione dei complici dell'[OSCURATO:PERSONA], tra cui, appunto, il [OSCURATO:PERSONA] (tabulati telefonici, riconoscimento fotografico, certificazione medica, pg. 9 ss.). ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.). Quanto al contributo concorsuale di quest'ultimo nel violento pestaggio ai danni della persona offesa, giova ricordare che esso assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Non occorre, dunque, che il [OSCURATO:PERSONA] si sia reso materialmente responsabile dell'aggressione, essendo sufficiente un qualsivoglia contributo agevolatore che si rinviene nella sentenza impugnata. 4.3. Anche la censura che attinge il trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], non ha alcun pregio. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la sentenza impugnata, riconoscendo con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche e operando la valutazione in ordine all'entità della diminuzione secondo i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. escludendo la sussistenza di elementi giustificativi di una più ampia riduzione della pena. 5.L'esito del presente scrutinio di legittimità è, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Shabbir, l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e di quella impugnata. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, invece, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di rito. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle