Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21039/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26275 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: accertamento – annullamento autotutela–cessata materia –nuovo atto di recupero –ne bis in idem - Campo per procura speciale in calce al contro r icorso, elettivamente domiciliata pre sso l’indirizzo di posta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5595 / 0 8 /2019, depos itata i n data 31 dicembre 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., un atto di recupero del credito iva indebitamente compensato nell’anno 2012; a seguito del ricorso proposto dalla società,l’Agenzia delle entrate aveva annullato l’atto in autotutela ed emesso un nuovo atto di recupero del medesimo credito; avverso tale atto la societàaveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’ adozione del successivo atto di recupero violava il principio del ne bis in idem eche, in ogni caso, l’amministrazione finanziaria era decaduta; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: l’Agenzia delle entrate ha depositato un’istanza con la quale ha evidenziato che la società ha presentato domanda di definizione delle controversie ai sensi dell’art. 5, legge n. 130/2022 e che risultano regolarmente effettuati i pagamenti, sicchéha chiesto di dichiarare la l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico della parte che l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26275 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: accertamento – annullamento autotutela–cessata materia –nuovo atto di recupero –ne bis in idem - Campo per procura speciale in calce al contro r icorso, elettivamente domiciliata pre sso l’indirizzo di posta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5595 / 0 8 /2019, depos itata i n data 31 dicembre 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., un atto di recupero del credito iva indebitamente compensato nell’anno 2012; a seguito del ricorso proposto dalla società,l’Agenzia delle entrate aveva annullato l’atto in autotutela ed emesso un nuovo atto di recupero del medesimo credito; avverso tale atto la societàaveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’ adozione del successivo atto di recupero violava il principio del ne bis in idem eche, in ogni caso, l’amministrazione finanziaria era decaduta; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: l’Agenzia delle entrate ha depositato un’istanza con la quale ha evidenziato che la società ha presentato domanda di definizione delle controversie ai sensi dell’art. 5, legge n. 130/2022 e che risultano regolarmente effettuati i pagamenti, sicchéha chiesto di dichiarare la l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico della parte che l
Sentenza Cassazione n. 21039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris