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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05747/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3687/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nuela [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Er- rico - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende 9,029( - controricorrente - avverso la sentenza n. 3568/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]- POLI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - con pignoramenti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14/2/2008, eseguiti ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], un processo esecutivo per espropriazione immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] l'immobile pignorato, già in precedenza ipotecato in favore della banca creditrice a garanzia del credito vantato nei confronti dello stesso Elico; - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di socio accomandatario della II [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], proponeva una prima opposizione all'esecuzione, tuttora pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla rimessione della causa in primo grado disposta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 2876/2018; - il predetto Elico, in proprio e nella menzionata qualità, introduceva successivamente - con ricorso del 2/2/2011 - una seconda opposizione all'esecuzione, deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dall'istituto di credito per difetto dei requisiti ex art. 474 cod. proc. civ., trattandosi (in tesi) di un mutuo condizionato; respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione del processo e introdotto il giudizio di merito, il Tribunale sammaritano rigettava l'opposizione con la sentenza n. 3012 del 23/7/2014; - tale decisione era sostanzialmente confermata dalla Corte d'appello di Napoli che, con la sentenza n. 3568 del 16/7/2018, revocava la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., ma manteneva ferme le restanti statuizioni del giudice di primo grado; - avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di socio accomandatario della II [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante di BNP Paribas S.A,, cessionaria del credito controverso; entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e dell'intero procedimento per violazione degli artt. 102, 602, 603, 604 e 615 cod. proc. civ., per essersi svolto il giudizio di opposizione in assenza degli acquirenti dell'immobile sottoposto ad esecuzione for- zata, da reputarsi litisconsorti necessari; - il processo esecutivo è stato intrapreso, ex artt. 602 ss. cod. proc. civ., nei confronti dei terzi proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti dell'immobile ipotecato a garanzia dei crediti van- tati dalla B.N.L. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debi- tore principale, e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente ri- masto soccombente nei gradi di merito: «Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio ne- cessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analoga- mente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714- 01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637- 01); - la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura è, dunque, fon- data e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, affinché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col creditore procedente, ma pure coi terzi proprietari dell'immobile as- soggettato all'esecuzione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in con- siderazione dell'esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3687/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nuela [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Er- rico - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende 9,029( - controricorrente - avverso la sentenza n. 3568/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]- POLI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - con pignoramenti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14/2/2008, eseguiti ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], un processo esecutivo per espropriazione immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] l'immobile pignorato, già in precedenza ipotecato in favore della banca creditrice a garanzia del credito vantato nei confronti dello stesso Elico; - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di socio accomandatario della II [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], proponeva una prima opposizione all'esecuzione, tuttora pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla rimessione della causa in primo grado disposta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 2876/2018; - il predetto Elico, in proprio e nella menzionata qualità, introduceva successivamente - con ricorso del 2/2/2011 - una seconda opposizione all'esecuzione, deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dall'istituto di credito per difetto dei requisiti ex art. 474 cod. proc. civ., trattandosi (in tesi) di un mutuo condizionato; respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione del processo e introdotto il giudizio di merito, il Tribunale sammaritano rigettava l'opposizione con la sentenza n. 3012 del 23/7/2014; - tale decisione era sostanzialmente confermata dalla Corte d'appello di Napoli che, con la sentenza n. 3568 del 16/7/2018, revocava la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., ma manteneva ferme le restanti statuizioni del giudice di primo grado; - avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di socio accomandatario della II [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante di BNP Paribas S.A,, cessionaria del credito controverso; entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e dell'intero procedimento per violazione degli artt. 102, 602, 603, 604 e 615 cod. proc. civ., per essersi svolto il giudizio di opposizione in assenza degli acquirenti dell'immobile sottoposto ad esecuzione for- zata, da reputarsi litisconsorti necessari; - il processo esecutivo è stato intrapreso, ex artt. 602 ss. cod. proc. civ., nei confronti dei terzi proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti dell'immobile ipotecato a garanzia dei crediti van- tati dalla B.N.L. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debi- tore principale, e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente ri- masto soccombente nei gradi di merito: «Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio ne- cessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analoga- mente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714- 01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637- 01); - la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura è, dunque, fon- data e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, affinché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col creditore procedente, ma pure coi terzi proprietari dell'immobile as- soggettato all'esecuzione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in con- siderazione dell'esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,
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