CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 08844/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroCompania [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] spa in A.S., in persona del legalerappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8,Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3064/2021 pubblicatain data 10/09/2021, n.r.g. 4377/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], esponeva che ad agosto2008 era stato dichiarato lo stato di insolvenza delle cinque società del gruppoNumero registro generale 8718/2022Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 8844/2026Data pubblicazione 08/04/2026Alitalia, fra cui la sua datrice di lavoro. Deduceva di essere stato posto inc.i.g.s. fino ad ottobre 2011, quando era stato licenziato ai sensi dell’art. 4 L.n. 223/1991.Impugnava il licenziamento, sostenendone l’illegittimità perché inviolazione dell’art. 2112 c.c., posto che fra le società del gruppo Alitalia eCompania [OSCURATO:SOCIETA] era intervenuta cessione del compendioanziendale a decorrere dal 13/01/2009. Prospettava questione di legittimitàcostituzionale del d.l. n. 134/2008, convertito nella c.d. legge Marzano, cheaveva introdotto una deroga all’art. 2112 c.c. non consentita dalla disciplinacomunitaria di tutela dei diritti dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda.Pertanto adìva il Tribunale di Civitavecchia per ottenere l’accertamento delsuo diritto ad essere assunto da [OSCURATO:SOCIETA] dal 13/01/2009 e la condannadella medesima società al pagamento di tutte le retribuzioni medio temporematurate.2.- Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA], costituitosi ilcontraddittorio, il Tribunale rigettava le domande, ritenendo che il d.l. n.134/2008 non avesse introdotto una deroga all’art. 2112 c.c., ma avesse soloprecisato che la cessione dei singoli beni aziendali con finalità liquidatoria nonfosse sussumibile nell’art. 2112 c.c.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Reali.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) per sostenere la questione di legittimità costituzionale, ripropostadall’appellante, occorrerebbe considerare la vicenda come untrasferimento d’azienda;b) diversamente, si è trattato della cessione di singoli beni aziendali invista della liquidazione del cedente e non di una ristrutturazioneaziendale, sicché è esclusa la conservazione dell’attività economicaorganizzata nella propria identità e, quindi, la configurabilità di untrasferimento d’azienda;c) lo stesso art. 5 della direttiva comunitaria n. 23/2001 esclude che, nelleoperazioni con finalità liquidatorie, possano trovare applicazione leNumero registro generale 8718/2022Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 8844/2026Data pubblicazione 08/04/2026tutele per i dipendenti del cedente previste dagli artt. 3 e 4 dellamedesima direttiva;d) il commissario liquidatore ha optato per un programma di liquidazioneai sensi dell’art. 27, co. 2, lett. b-bis) del d.lgs. n. 270/1999, in un’otticadi dismissione del patrimonio e non di ristrutturazione dell’impresacedente, con il solo obiettivo di assicurare la continuazione del pubblicoservizio di trasporto aereo;e) dunque sussistono entrambi gli elementi (cessione di singoli beni efinalità liquidatoria) in presenza dei quali l’art. 56, co. 3 bis, d.lgs. n.270/1999 (inserito dal d.l. n. 185/2008) esclude la sussistenza di untrasferimento d’azienda o di un suo ramo e, quindi, l’applicabilitàdell’art. 2112 c.c.;f) l’avvenuto mantenimento della continuità del servizio di trasporto aereonulla prova in ordine alla continuità aziendale fra cedente e cessionario;g) la Commissione europea, nella decisione del 12/11/2008, confermatadal Tribunale di primo grado dell’Unione con sentenza dell’08/03/2012(causa T-123/09) e poi dalla Corte G.U.E. con sentenza del 13/06/2012,ha affermato che l’offerta presentata da CAI ha riguardato solo unperimetro di beni ridotto rispetto alla dimensione originaria di Alitalia,in particolare unicamente l’attività di trasporto aereo passeggeri ealcuni beni connessi, in particolare solo la metà dei 180 aeromobili delgruppo Alitalia, escludendo dunque la continuità economica fra il gruppoAlitalia e CAI;h) secondo il giudice di legittimità, le decisioni della Commissione dell’UE,ancorché prive della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte diproduzione di diritto comunitario, anche con riguardo alla materia degliaiuti di Stato, sicché vincolano il giudice nazionale anche nei giudizipendenti, costituendo ius superveniens che incide sul rapportocontroverso (Cass. ord. n. 1325/2018; Cass. n. 10191/2017; Cass. n.15354/2014);i) peraltro, proprio in relazione alla finalità liquidativa l’art. 47, co. 5, L.n. 428/1990 esclude la sussistenza di un trasferimento d’azienda e,quindi, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., rientrando tale ipotesi in una diquelle previste dall’art. 5 della direttiva comunitaria n. 23/2001, comeNumero registro generale 8718/2022Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 8844/2026Data pubblicazione 08/04/2026precisato anche dalla Corte G.U.E. nella nota sentenza dell’11/06/2009C-561/2007;j) l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 (nel testo modificato dall’art. 19quater d.l. n. 135/2009), si riferisce al diverso caso in cui a seguitodell’amministrazione straordinaria vi sia continuazione dell’attività;k) in tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10414/2020);l) vi è stata discontinuità aziendale, che ai sensi della c.d. legge Marzanoconsente all’acquirente di assumere la gestione del servizio pubblico, iltutto sotto il controllo di una pubblica autorità, ma senza che sussistala continuità dell’impresa, destinata anzi alla liquidazione.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria hanno resistito con controricorso e poi hanno depositatomemoria.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 47, co. 4bis, L. n. 428/1990 (introdotto dall’art. 19 quater d.l. n. 135/2009), 5 d.l. n.347/2003 conv. in L. n. 39/2004 (c.d. legge Marzano), come modificato dald.l. n. 134/2008 conv. in L. n. 166/2008, 27 d.lgs. n. 270/1999 e 2112 c.c.per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un trasferimentod’azienda.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo è tipicamente di fatto l’accertamento della sussistenza degliestremi di un trasferimento d’azienda, come tale riservato al giudice di meritoe insindacabile in sede di legittimità, qualora – come nella specie –adeguatamente motivato. Nel caso in esame la Corte territoriale haespressamente escluso che vi fosse stata continuità aziendale ed anzi haaccertato che la cessione aveva riguardato singoli beni ed era stata effettuatadal Commissario straordinario con una finalità esclusivamente liquidatoria.In secondo luogo questo accertamento di fatto è stato dichiaratamenteNumero registro generale 8718/2022Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 8844/2026Data pubblicazione 08/04/2026basato anche sulle valutazioni compiute dalla Commissione europea nelladecisione del 12/11/2008, vincolante per il giudice nazionale, senza che ilricorrente abbia negato tale vincolatività.In terzo luogo si censura la “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 47,co. 4 bis, L. n. 428/1990, laddove la Corte territoriale, diversamente, haescluso l’applicazione di tale norma ed ha invece affermato espressamente didovere applicare l’art. 47, co. 5, L. n. 428 cit. Dunque manca la pertinenzadella censura rispetto al decisum dei giudici d’appello, sicché sotto questoprofilo il motivo difetta di specificità.2.- Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente si duoledel mancato rilievo della questione di legittimità costituzionale da luiprospettata nei due gradi di merito.Il motivo è inammissibile.In primo luogo la questione di legittimità costituzionale di per sé non puòintegrare un motivo di ricorso per cassazione, che pertanto è inammissibile.Essa può solo essere sollevata a sostegno di un motivo di ricorso, perché soloa tale condizione la “questione” diviene rilevante.In secondo luogo il ricorrente si limita alla riproposizione della questione dilegittimità costituzionale, senza minimamente confrontarsi con le articolateed argomentate ragioni spese dalla Corte territoriale per negare la sussistenzadel requisito della non manifesta infondatezza della questione medesima.Quanto ad un astrattamente possibile rinvio pregiudiziale d’ufficio –sollecitato dal richiamo, da parte del ricorrente, di alcune fonti comunitarie –va ricordato che, secondo la risalente giurisprudenza della Corte di GiustiziaEuropea (Corte G.U.E. 06/10/1982 – causa c-283/81 – [OSCURATO:SOCIETA] + 1 controMinistero della Sanità), «l’obbligo di sottoporre alla Corte di Giustizia lequestioni d’interpretazione del trattato e degli atti adottati dalle istituzionidella Comunità che l’art. 177 , 3^ comma del trattato impone ai giudicinazionali di ultima istanza rientrano nell’ambito della collaborazione, istituitaal fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme deldiritto comunitario nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, inquanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte diGiustizia. La disposizione soprammenzionata mira più particolarmente adevitare che si producano divergenze giurisprudenziali all’interno dellaNumero registro generale 8718/2022Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 8844/2026Data pubblicazione 08/04/2026Comunità su questioni di diritto comunitario. La portata di tale obbligo vapertanto valutata tenendo conto di questi scopi, in funzione della competenzarispettiva dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia».Tuttavia si è espressamente escluso che il rinvio pregiudiziale costituisca«un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una lite pendente dinanzi ad ungiudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che lacontroversia solleva una questione d’interpretazione del diritto comunitarioperché il giudice [di ultima istanza] sia obbligato a ritenere che sussista unaquestione sollevata ai sensi di detto articolo».Inoltre si è affermato che i giudici di ultima istanza «… dispongono dellostesso potere discrezionale di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire sesia necessaria una pronunzia su un punto di diritto comunitario onde consentirloro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corteuna questione d’interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi adessi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione,qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della lite».Peraltro, qualora la Corte di Giustizia si sia già pronunziata, l’autoritàdell’interpretazione data dalla Corte può far venir meno la causa dell’obbligodel rinvio pregiudiziale: «… ciò avviene in ispecie qualora la questionesollevata sia sostanzialmente identica ad altra questione, sollevata inrelazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudizialeovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costantegiurisprudenza della Corte, indipendentemente dalla natura dei procedimentida cui essa ha tratto origine, anche in mancanza di stretta identità dellequestioni controverse».Altra ipotesi di esonero dall’obbligo del giudice di ultima istanza di disporreil rinvio pregiudiziale è stata rinvenuta nel caso in cui lo stesso giudice «…abbia accertato che la corretta applicazione del diritto comunitario s’imponecon tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi».Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte G.U.E. Grande Sezione(sentenza 06/10/2021, [OSCURATO:PERSONA] e Catania MultiserviziSpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpA in Causa c-561/19), che ha confermatole ipotesi – già delineate nella sentenza sopra ricordata – al ricorrere dellequali il giudice nazionale di ultima istanza, pur in presenza di una questioneNumero registro generale 8718/2022Numero sezionale 266/2026Numero di raccolta generale 8844/2026Data pubblicazione 08/04/2026concernente l’applicazione del diritto eurounitario, è esonerato dall’obbligo diinvestire la Corte tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale. Tra questeipotesi vi sono i casi di irrilevanza della questione: dell’acte éclairé, quando laquestione sia materialmente identica ad altra già decisa o vi sia unagiurisprudenza consolidata della Corte sul punto, e dell’acte clair, quandol’interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da nondare adito a ragionevoli dubbi.Nel caso in esame non vi sono ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, dal momento che sussiste l’esonero di questaCorte dal generale dovere del rinvio pregiudiziale. Infatti, come si ricava dallasentenza della Corte G.U.E. dell’11/06/2009 nella causa C-561/2007, alladirettiva 2001/23/CE del 12/03/2001 è già stata data l’interpretazionenecessaria affinché questa Corte possa pervenire alla decisione del presentericorso (c.d. acte éclairé).3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a ciascunacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data21/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]