CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 09793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9793/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 715/2026* * * 37495/2025* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di L *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L * rigettava l istanzadi rinvio facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzionedomiciliare sostitutiva avanzata da * * detenuto in espiazione di penaimputabile anche a condanne per reati di cui all art. 4 bis * pen. associazione perdelinquere finalizzata al narcotraffico .Il * che le condizioni di salute del richiedente affetto da disturbo dauso di stupefacenti e correlate patologie di rilevanza psichiatrica non impegnavano ilparametro legale artt. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen.dovendosi escludere la loro incompatibilità con il regime detentivo.Il Tribunale nel rimarcare la scarsa propensione dell interessato a sottomettersi allecure necessarie rilevava altresì da un lato l avvenuto trasferimento del soggetto pressoistituto penitenziario dotato di reparto specificamente attrezzato a fronteggiare le anzidettepatologie e dall altro anche in rapporto a ciò la mancata emersione di rilevanti criticità sottoil profilo dell umanità della pena.2. * ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico qui riassunto a norma dell art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc.pen. il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negatoaccesso alle provvidenze invocate.* al riguardo la grave sottovalutazione dello stato clinico in realtà caratterizzatoda forte scompenso psichico ed elevato rischio suicidario e sottolinea l inidoneità dell istitutodi pena di subentrata assegnazione ad assicurareadeguato monitoraggio clinico eappropriata terapia contenitiva e riabilitativa.Per negare l incompatibilità con il regime detentivo si sarebbe dovuto in ogni casoricorrere a perizia.La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sarebbe gravemente parziale inquanto concentrata unicamente sul profilo della gravità delle patologie comunqueinnegabile e sulla idoneità delle cure senza che sia stata prestata la giusta e doverosanel quadro del rispetto dei principi costituzionali art. 32 * e convenzionali art. 3CEDU .Non sarebbe stata affatto valutata infine la possibilità di ammettere l interessato ad unpercorso riabilitativo in * terapeutica in località comunque distante dal luogo dicommissione dei reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.2. Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini deldifferimento facoltativo della pena detentiva di cui all art. 147 primo comma n. 2 cod. peno della detenzione domiciliare disciplinata dall art. 47 ter comma 1 ter * pen. che nemutua i presupposti è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia gravecioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose ecomunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l interesse del condannatoad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività * 1 n.11725 del 14/03/2025 S. * 287692 01 * 1 n. 2337 del 13/11/2020 * *280352 01 * 1 n. 789 del 18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 01 * 1 n.972 del 14/10/2011 dep. 2012 * * 251674 01 .Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che rispetto alla misura in questionedebbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità cui si ispirano le norme contenute nell art. 27 terzocomma * e nell art. 3 CEDU * 1 n. 22253 del 17/04/2024 F. * 286904 01 *1 n. 55049 del 07/06/2017 * * 271891 01 * F n. 34286 del 21/08/2008 ** 240666 01 * 1 n. 17947 del 30/03/2004 * * 228289 01 dovendosiavere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare unasituazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizionedi restrizione carceraria * 1 n. 39853 del 13/04/2023 G. * 285757 01 * 1 n.16681 del 24/01/2011 * * 249966 01 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 ** 244132 01 . Né è dubitabile che anche in tale evenienza il giudice di sorveglianzacompetente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento idoneo a contemperare nelmodo migliore gli elevati valori in gioco.3. L ordinanza impugnata muovendosi all interno della cornice legale di riferimentosopra richiamata ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinicadell interessato.Per come riportato dal giudice di merito * risulta affetto allo stato – ossiaall esito di un osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute riflessa dallapiù recente relazione dei medici operanti nel penitenziario di attuale assegnazione dotato diidoneo reparto psichiatrico – da grave disturbo da uso di cocaina all origine di sindromecaratterizzata da discontrollo delle pulsioni agitazione psicomotoria ipomaniacalità eriduzione della capacità critica che ne riduce la compliance alla terapia psicoattiva e larende almeno parzialmente inefficace.Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico si presenta stabile nonchéprivo di «elementi psichici maggiori» fonti di immediato allarme esso è costantementemonitorato in istituto non necessitando di accertamenti o terapie di particolare complessitào di trattamenti che potrebbero essere garantititi solo al di fuori del circuito detentivo.4. È alla luce di tale ponderato apprezzamento che il Tribunale di sorveglianza escludel esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell esecuzione della pena o ladetenzione domiciliare in surroga ossia dopo aver constatato l inesistenza di patologierealmente incompatibili con lo stato detentivo o tali da procurare sofferenze oltre i limiti dellaumana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena.L ordinanza impugnata non è dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale perchéessa impeccabilmente richiama l obiettività clinica e le risultanze medico legali soprasintetizzate riferite all attualità e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale chehanno la responsabilità delle cure ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gliulteriori interessi legalmente rilevanti.5. L esaustiva ricognizione del quadro clinico è basata sulle relazioni del servizio dimedicina interna penitenziaria senza ausilio di perizia.In ciò tuttavia non è ravvisabile in sé alcuna aporia giacché anche nel procedimentodi sorveglianza vale il principio su cui v. * U n. 39746 del 23/03/2017 A. * 27093601 * 4 n. 9455 del 09/01/2025 * * 287734 01 * 2 n. 52517 del 03/11/2016* * 268815 01 * 4 n. 7444 del 17/01/2013 * * 255152 01 secondocui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale essendo rimessa al giudicedi merito anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa la valutazionedella necessità di disporre indagini specifiche con la conseguenza che non è sindacabile insede di legittimità sempre che sia sorretto da adeguata motivazione come è a dirsi nellaspecie il convincimento del giudice circa l esistenza di elementi tali da escludere lasituazione che l accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.6. * l ordinanza impugnata – lì ove conclude nel senso della possibilitàallo stato di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario senza negativaincidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell espiazione – è conforme a legge ed èesente da illogicità o altre criticità del ragionamento rilevabili in questa sede.Né appare appuntabile sotto alcun riguardo il passaggio motivazionale secondo cui inrapporto al lontano fine pena luglio 2028 il trasferimento del condannato in *terapeutica non potrebbe avvenire al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 147 primocomma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen. di cui è stata impeccabilmentesancita l insussistenza.7. La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione.Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente a norma dell art.616 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9793/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 715/2026* * * 37495/2025* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di L *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L * rigettava l istanzadi rinvio facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzionedomiciliare sostitutiva avanzata da * * detenuto in espiazione di penaimputabile anche a condanne per reati di cui all art. 4 bis * pen. associazione perdelinquere finalizzata al narcotraffico .Il * che le condizioni di salute del richiedente affetto da disturbo dauso di stupefacenti e correlate patologie di rilevanza psichiatrica non impegnavano ilparametro legale artt. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen.dovendosi escludere la loro incompatibilità con il regime detentivo.Il Tribunale nel rimarcare la scarsa propensione dell interessato a sottomettersi allecure necessarie rilevava altresì da un lato l avvenuto trasferimento del soggetto pressoistituto penitenziario dotato di reparto specificamente attrezzato a fronteggiare le anzidettepatologie e dall altro anche in rapporto a ciò la mancata emersione di rilevanti criticità sottoil profilo dell umanità della pena.2. * ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico qui riassunto a norma dell art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc.pen. il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negatoaccesso alle provvidenze invocate.* al riguardo la grave sottovalutazione dello stato clinico in realtà caratterizzatoda forte scompenso psichico ed elevato rischio suicidario e sottolinea l inidoneità dell istitutodi pena di subentrata assegnazione ad assicurareadeguato monitoraggio clinico eappropriata terapia contenitiva e riabilitativa.Per negare l incompatibilità con il regime detentivo si sarebbe dovuto in ogni casoricorrere a perizia.La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sarebbe gravemente parziale inquanto concentrata unicamente sul profilo della gravità delle patologie comunqueinnegabile e sulla idoneità delle cure senza che sia stata prestata la giusta e doverosanel quadro del rispetto dei principi costituzionali art. 32 * e convenzionali art. 3CEDU .Non sarebbe stata affatto valutata infine la possibilità di ammettere l interessato ad unpercorso riabilitativo in * terapeutica in località comunque distante dal luogo dicommissione dei reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.2. Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini deldifferimento facoltativo della pena detentiva di cui all art. 147 primo comma n. 2 cod. peno della detenzione domiciliare disciplinata dall art. 47 ter comma 1 ter * pen. che nemutua i presupposti è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia gravecioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose ecomunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l interesse del condannatoad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività * 1 n.11725 del 14/03/2025 S. * 287692 01 * 1 n. 2337 del 13/11/2020 * *280352 01 * 1 n. 789 del 18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 01 * 1 n.972 del 14/10/2011 dep. 2012 * * 251674 01 .Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che rispetto alla misura in questionedebbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità cui si ispirano le norme contenute nell art. 27 terzocomma * e nell art. 3 CEDU * 1 n. 22253 del 17/04/2024 F. * 286904 01 *1 n. 55049 del 07/06/2017 * * 271891 01 * F n. 34286 del 21/08/2008 ** 240666 01 * 1 n. 17947 del 30/03/2004 * * 228289 01 dovendosiavere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare unasituazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizionedi restrizione carceraria * 1 n. 39853 del 13/04/2023 G. * 285757 01 * 1 n.16681 del 24/01/2011 * * 249966 01 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 ** 244132 01 . Né è dubitabile che anche in tale evenienza il giudice di sorveglianzacompetente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento idoneo a contemperare nelmodo migliore gli elevati valori in gioco.3. L ordinanza impugnata muovendosi all interno della cornice legale di riferimentosopra richiamata ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinicadell interessato.Per come riportato dal giudice di merito * risulta affetto allo stato – ossiaall esito di un osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute riflessa dallapiù recente relazione dei medici operanti nel penitenziario di attuale assegnazione dotato diidoneo reparto psichiatrico – da grave disturbo da uso di cocaina all origine di sindromecaratterizzata da discontrollo delle pulsioni agitazione psicomotoria ipomaniacalità eriduzione della capacità critica che ne riduce la compliance alla terapia psicoattiva e larende almeno parzialmente inefficace.Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico si presenta stabile nonchéprivo di «elementi psichici maggiori» fonti di immediato allarme esso è costantementemonitorato in istituto non necessitando di accertamenti o terapie di particolare complessitào di trattamenti che potrebbero essere garantititi solo al di fuori del circuito detentivo.4. È alla luce di tale ponderato apprezzamento che il Tribunale di sorveglianza escludel esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell esecuzione della pena o ladetenzione domiciliare in surroga ossia dopo aver constatato l inesistenza di patologierealmente incompatibili con lo stato detentivo o tali da procurare sofferenze oltre i limiti dellaumana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena.L ordinanza impugnata non è dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale perchéessa impeccabilmente richiama l obiettività clinica e le risultanze medico legali soprasintetizzate riferite all attualità e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale chehanno la responsabilità delle cure ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gliulteriori interessi legalmente rilevanti.5. L esaustiva ricognizione del quadro clinico è basata sulle relazioni del servizio dimedicina interna penitenziaria senza ausilio di perizia.In ciò tuttavia non è ravvisabile in sé alcuna aporia giacché anche nel procedimentodi sorveglianza vale il principio su cui v. * U n. 39746 del 23/03/2017 A. * 27093601 * 4 n. 9455 del 09/01/2025 * * 287734 01 * 2 n. 52517 del 03/11/2016* * 268815 01 * 4 n. 7444 del 17/01/2013 * * 255152 01 secondocui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale essendo rimessa al giudicedi merito anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa la valutazionedella necessità di disporre indagini specifiche con la conseguenza che non è sindacabile insede di legittimità sempre che sia sorretto da adeguata motivazione come è a dirsi nellaspecie il convincimento del giudice circa l esistenza di elementi tali da escludere lasituazione che l accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.6. * l ordinanza impugnata – lì ove conclude nel senso della possibilitàallo stato di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario senza negativaincidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell espiazione – è conforme a legge ed èesente da illogicità o altre criticità del ragionamento rilevabili in questa sede.Né appare appuntabile sotto alcun riguardo il passaggio motivazionale secondo cui inrapporto al lontano fine pena luglio 2028 il trasferimento del condannato in *terapeutica non potrebbe avvenire al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 147 primocomma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen. di cui è stata impeccabilmentesancita l insussistenza.7. La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione.Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente a norma dell art.616 cod. proc. pen. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *