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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13970/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a censurare l'omessa applicazione dell'art. 129 cod, proc. pen. nonché il mancato proscioglimento all'esito del giudizio di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. P4.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglie e estensore Il PresideQte Or nd 'poni [OSCURATO:PERSONA]‘ciJolo o si i, . v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a censurare l'omessa applicazione dell'art. 129 cod, proc. pen. nonché il mancato proscioglimento all'esito del giudizio di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. P4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglie e estensore Il PresideQte Or nd 'poni [OSCURATO:PERSONA]‘ciJolo o si i, . v
Sentenza Cassazione n. 13970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris