CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30521/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30521/2020 Numero sezionale 4517/2022 Numero di raccolta generale 17654/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1813/03/20 depositata in data 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’intimazione di pagamento notificatagli per complessivi euro 172.462,33 in forza di sentenza definitiva che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento per tributi, interessi e sanzioni riferiti all’anno 2009; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello riformando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo dedotto si duole della violazione degli artt. 111 Cost., 118 c. 1 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. per avere la CTR in primo luogo reso motivazione apparente, assente o comunque insufficiente e in secondo luogo mancato di ritenere privo di motivazione l’atto impugnato, confusamente redatto dall’Ufficio; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30521/2020 Numero sezionale 4517/2022 Numero di raccolta generale 17654/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 - il motivo è inammissibile nella sua prima articolazione, in quanto esso veicola e pone una critica puramente motivazionale non ammessa; - dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30521/2020 Numero sezionale 4517/2022 Numero di raccolta generale 17654/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso e ponendosi qui la motivazione della pronuncia gravata ben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - nella sua seconda articolazione, poi, il motivo è parimenti inammissibile in quanto nel censurare peraltro direttamente l’atto impugnato, e non la sentenza della CTR, propone nel concreto questioni di merito il cui esame non è consentito nella presente sede di legittimità; - il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 29 c. 1 lett. a) del d. L. n. 78 del 2010 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. appuntandosi ancora sul vizio motivazionale della sentenza impugnata; - il motivo è parimenti inammissibile in quanto cumula tra loro censure motivazionali – comunque non ammesse per le ragioni illustrate in sede di decisione del motivo che precede - e di puro merito che tra di loro nel concreto risultano inestricabili e vanno quindi dichiarate inammissibili; - questa Corte ritiene con giurisprudenza del tutto costante che (tra le molte, si veda per tutte la pronuncia resa da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018) è ammissibile il Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30521/2020 Numero sezionale 4517/2022 Numero di raccolta generale 17654/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., purché lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, il che non è dato ricavare nel caso che ci occupa; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-