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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 dicembre 2024

Cassazione n. 34924/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20255/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] M1H [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CREMONA n.464/2023 depositata il 13/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevata la mancata accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spesea favore della parte resistente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 24/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20255/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] M1H [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CREMONA n.464/2023 depositata il 13/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevata la mancata accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spesea favore della parte resistente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34924/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris