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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14309/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaCampania n. 6830/2022 depositata il 18/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Pollica emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento d'ufficio per omessa denuncia eversamento IMU anno 2015, basandosi sulla titolarità della concessionedemaniale n. 169/10 del 14.10.2010, prorogata fino al 31.12.2020, per2.

La società impugnava l'avviso di accertamento, articolandomolteplici motivi di ricorso, tra cui carenza di motivazione dell’attoNumero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026impugnato, inapplicabilità dell'IMU, errore nella categoria catastaleimposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà, annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazionesui criteri di calcolo dell’IMU.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania rigettaval'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado ecompensando le spese.5.

Avverso siffatta sentenza il Comune di Pollica ha presentato ricorsoper Cassazione affidandosi a 5 motivi di censura.6.

La società contribuente ha depositato controricorso.7.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente si duole dell’error in procedendoper violazione degli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/92 nonché violazione deldiritto di difesa (Art. 24 Cost.) in relazione dell’art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella partein cui aveva ritenuto tardiva la sua costituzione in primo grado e laconseguente inutilizzabilità della documentazione, in ragione dellagiurisprudenza della Cassazione (Cass. 2585/2019) che fa derivaredalla tardività della costituzione solo la decadenza dalla possibilità diproporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma nonl'inammissibilità della documentazione né la preclusione del diritto didifesa.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente si lamenta dell’error inprocedendo per violazione degli artt. 23, 32 e 58 D.Lgs. 546/92 nonchéviolazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa) in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) c.p.c., assumendo che la documentazioneNumero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiarata inutilizzabile in primo grado fosse già acquisita al fascicolod'ufficio e quindi al giudizio di appello, in conformità all'art. 25 comma 2D.Lgs. 546/92, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata peraver ritenuto che la documentazione non fosse depositata in appello.3.

Con il terzo motivo, il Comune di duole dell’error in procedendo perviolazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 36 comma 2 n. 4 D.Lgs. 546/1992per motivazione apparente, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma n.5 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello presenti unamotivazione apparente, non chiarendo se si riferisca alladocumentazione o alle controdeduzioni e, quindi, per non aver espostoin modo chiaro e comprensibile l'iter logico seguito per giungere alladecisione, violando l'art. 111 comma 6 Cost., art. 132 cpc e art. 36D.Lgs. 546/92.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente si lamenta dell’error in iudicandoper violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs.n.504/92 e dell’art.18, comma3, L.388/2000 e quindi degli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 nonchédell’art. 1 commi 335 e ss.

Legge 311/2004 e dell’art. 19, D.Lgs.546/92, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) c.p.c., deducendol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato chel'avviso di accertamento fosse privo di motivazione per mancataesplicitazione di criteri a base dell’imputazione con conseguentecompressione del diritto di diritto di difesa del contribuente conparticolare riferimento all’individuazione dei dati castali, come ritenutodal giudice di prime cure.

A tal proposito sostiene che l'avviso si basisulla normativa che estende la soggettività passiva IMU ai concessionaridemaniali marittimi e, al contempo, che la CTP non avesse tenuto contodella normativa che impone al contribuente l’iscrizione in catasto,consentendo ai Comuni, in difetto, di provvedere (commi 335 e ss.Legge 311/2004).Numero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

Con il quinto motivo, infine, il Comune si lamenta dell’error inprocedendo per violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia sumotivo di appello in relazione all’art. 18 della L.388/2000 in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., deducendo che il Giudice di appelloavesse omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla legittimazionepassiva IMU del concessionario, prevista dall'art. 18 della L.388/2000,con conseguente violazione dell'art. 112 cpc.6.

Ragioni logico-giuridiche, impongono di esaminare preliminarmenteil quarto motivo del ricorso che attiene ad un requisito di validitàdell’atto di accertamento, negata (anche) dalla CGT di 2° grado perdifetto di motivazione dell’avviso.6.1.

Il motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento deglialtri motivi.6.2.

E’ affermazione costante di questa Corte che in base al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazionenel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso diaccertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passidella motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censuraesclusivamente mediante l'esame del ricorso (vedi Cass.16147/2017,Cass.13358/2025).6.3.

Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo dedottol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato chel'avviso di accertamento era privo di motivazione - sostenendo chel'avviso si basi sulla normativa che estende la soggettività passiva IMUai concessionari demaniali marittimi e che la CTP non avesse tenutoconto della normativa che impone al contribuente l’iscrizione in catasto,consentendo ai Comuni, in difetto, di provvedere- non ha illustrato iNumero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026contenuti rilevanti dell’avviso impugnato e della motivazione del Giudicedi primo grado (che aveva ritenuto per l’appunto indimostrata la fontedella rendita catastale applicata con conseguente compressioneillegittima del diritto di difesa del contribuente), in spregio al requisito dispecificità del motivo del ricorso per cassazione in ragione dell’omessarappresentazione della coerenza e della pertinenza del motivo diimpugnazione con detti contenuti.6.4.

Per giunta, il motivo si appalesa anche infondato in relazioneall’affermazione che il Comune possa provvedere all’iscrizione in catastoin difetto di iniziativa del contribuente, considerato che alla streguadella rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentirel'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazionecatastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58 nonché la L. 30 dicembre 2004 n.311, art. 1, c. 336), oltreché della specifica disciplina introdotta inordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali(l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74), la Corte ha già avuto modo dirilevare l'esclusiva competenza riservata all'amministrazione centraledello Stato in ordine l'attribuzione della rendita catastale, sia purrimarcando "il ruolo partecipativo, informativo e di impulso dei comuniin ambito catastale" (Cass., 14 marzo 2019, n. 7275 cui adde Cass., 26gennaio 2021, n. 1571).

Sicchè, per effetto, di detta rimodulazione -che ha comportato (anche) l'abrogazione del D.Lgs. n. 504 del 1992,art. 5, comma 4 (v. la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173), che (inuna all'art. 11, commi 1, 2 e 3), consentiva di determinare, e diaccertare, l'imponibile ICI in relazione ai "fabbricati, diversi da quelliindicati nel comma 3, non iscritti in catasto", sulla base del valore"determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari giàiscritti" (v., in particolare, Cass., 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., 26gennaio 2021, n. 1571, cit.; Cass., 11 aprile 2019, n. 10125, Cass., 6Numero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026giugno 2012, n. 9111) - è venuto meno, a decorrere dal periodo diimposta 2007, il potere di accertamento del Comune correlato alladeterminazione (in via provvisoria) della rendita catastale di fabbricatinon iscritti in catasto (diversi da quelli iscrivibili nel gruppo catastale D,interamente posseduti e distintamente contabilizzati da imprese) sullabase della rendita (cd. presunta) attribuita a fabbricati similari giàiscritti (art. 5, comma 4, cit., in relazione all'art. 11, commi 1 ss., cit.;v., ora, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in L.22 dicembre 2011, n. 214 (vedi Cass. 32113/2024, ben nota al Comuneper essere stata parte del relativo giudizio).7.

Dalla dichiarata inammissibilità del 4° motivo discende la definitivitàdella statuizione sull’invalidità dell’accertamento impugnato per difettodi adeguata motivazione, il che determina l’assorbimento degli altrimotivi di impugnazione.8.

In definitiva, il ricorso va rigettato.9.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, in favore del procuratore antistatario della controricorrente,in difetto di nota pertinente al presente giudizio (quella prodotta siriferisce a causa contro [OSCURATO:PERSONA]).10.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del procuratoreantistatario della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in Euro 1.800,00, per compenso, Euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA, come per legge.Numero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Tributaria didata 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaCampania n. 6830/2022 depositata il 18/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Pollica emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento d'ufficio per omessa denuncia eversamento IMU anno 2015, basandosi sulla titolarità della concessionedemaniale n. 169/10 del 14.10.2010, prorogata fino al 31.12.2020, per2. La società impugnava l'avviso di accertamento, articolandomolteplici motivi di ricorso, tra cui carenza di motivazione dell’attoNumero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026impugnato, inapplicabilità dell'IMU, errore nella categoria catastaleimposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà, annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazionesui criteri di calcolo dell’IMU.4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania rigettaval'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado ecompensando le spese.5. Avverso siffatta sentenza il Comune di Pollica ha presentato ricorsoper Cassazione affidandosi a 5 motivi di censura.6. La società contribuente ha depositato controricorso.7. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole dell’error in procedendoper violazione degli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/92 nonché violazione deldiritto di difesa (Art. 24 Cost.) in relazione dell’art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella partein cui aveva ritenuto tardiva la sua costituzione in primo grado e laconseguente inutilizzabilità della documentazione, in ragione dellagiurisprudenza della Cassazione (Cass. 2585/2019) che fa derivaredalla tardività della costituzione solo la decadenza dalla possibilità diproporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma nonl'inammissibilità della documentazione né la preclusione del diritto didifesa.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si lamenta dell’error inprocedendo per violazione degli artt. 23, 32 e 58 D.Lgs. 546/92 nonchéviolazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa) in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) c.p.c., assumendo che la documentazioneNumero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiarata inutilizzabile in primo grado fosse già acquisita al fascicolod'ufficio e quindi al giudizio di appello, in conformità all'art. 25 comma 2D.Lgs. 546/92, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata peraver ritenuto che la documentazione non fosse depositata in appello.3. Con il terzo motivo, il Comune di duole dell’error in procedendo perviolazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 36 comma 2 n. 4 D.Lgs. 546/1992per motivazione apparente, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma n.5 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello presenti unamotivazione apparente, non chiarendo se si riferisca alladocumentazione o alle controdeduzioni e, quindi, per non aver espostoin modo chiaro e comprensibile l'iter logico seguito per giungere alladecisione, violando l'art. 111 comma 6 Cost., art. 132 cpc e art. 36D.Lgs. 546/92.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si lamenta dell’error in iudicandoper violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs.n.504/92 e dell’art.18, comma3, L.388/2000 e quindi degli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 nonchédell’art. 1 commi 335 e ss. Legge 311/2004 e dell’art. 19, D.Lgs.546/92, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) c.p.c., deducendol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato chel'avviso di accertamento fosse privo di motivazione per mancataesplicitazione di criteri a base dell’imputazione con conseguentecompressione del diritto di diritto di difesa del contribuente conparticolare riferimento all’individuazione dei dati castali, come ritenutodal giudice di prime cure. A tal proposito sostiene che l'avviso si basisulla normativa che estende la soggettività passiva IMU ai concessionaridemaniali marittimi e, al contempo, che la CTP non avesse tenuto contodella normativa che impone al contribuente l’iscrizione in catasto,consentendo ai Comuni, in difetto, di provvedere (commi 335 e ss.Legge 311/2004).Numero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Con il quinto motivo, infine, il Comune si lamenta dell’error inprocedendo per violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia sumotivo di appello in relazione all’art. 18 della L.388/2000 in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., deducendo che il Giudice di appelloavesse omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla legittimazionepassiva IMU del concessionario, prevista dall'art. 18 della L.388/2000,con conseguente violazione dell'art. 112 cpc.6. Ragioni logico-giuridiche, impongono di esaminare preliminarmenteil quarto motivo del ricorso che attiene ad un requisito di validitàdell’atto di accertamento, negata (anche) dalla CGT di 2° grado perdifetto di motivazione dell’avviso.6.1. Il motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento deglialtri motivi.6.2. E’ affermazione costante di questa Corte che in base al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazionenel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso diaccertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passidella motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censuraesclusivamente mediante l'esame del ricorso (vedi Cass.16147/2017,Cass.13358/2025).6.3. Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo dedottol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato chel'avviso di accertamento era privo di motivazione - sostenendo chel'avviso si basi sulla normativa che estende la soggettività passiva IMUai concessionari demaniali marittimi e che la CTP non avesse tenutoconto della normativa che impone al contribuente l’iscrizione in catasto,consentendo ai Comuni, in difetto, di provvedere- non ha illustrato iNumero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026contenuti rilevanti dell’avviso impugnato e della motivazione del Giudicedi primo grado (che aveva ritenuto per l’appunto indimostrata la fontedella rendita catastale applicata con conseguente compressioneillegittima del diritto di difesa del contribuente), in spregio al requisito dispecificità del motivo del ricorso per cassazione in ragione dell’omessarappresentazione della coerenza e della pertinenza del motivo diimpugnazione con detti contenuti.6.4. Per giunta, il motivo si appalesa anche infondato in relazioneall’affermazione che il Comune possa provvedere all’iscrizione in catastoin difetto di iniziativa del contribuente, considerato che alla streguadella rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentirel'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazionecatastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58 nonché la L. 30 dicembre 2004 n.311, art. 1, c. 336), oltreché della specifica disciplina introdotta inordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali(l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74), la Corte ha già avuto modo dirilevare l'esclusiva competenza riservata all'amministrazione centraledello Stato in ordine l'attribuzione della rendita catastale, sia purrimarcando "il ruolo partecipativo, informativo e di impulso dei comuniin ambito catastale" (Cass., 14 marzo 2019, n. 7275 cui adde Cass., 26gennaio 2021, n. 1571). Sicchè, per effetto, di detta rimodulazione -che ha comportato (anche) l'abrogazione del D.Lgs. n. 504 del 1992,art. 5, comma 4 (v. la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173), che (inuna all'art. 11, commi 1, 2 e 3), consentiva di determinare, e diaccertare, l'imponibile ICI in relazione ai "fabbricati, diversi da quelliindicati nel comma 3, non iscritti in catasto", sulla base del valore"determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari giàiscritti" (v., in particolare, Cass., 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., 26gennaio 2021, n. 1571, cit.; Cass., 11 aprile 2019, n. 10125, Cass., 6Numero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026giugno 2012, n. 9111) - è venuto meno, a decorrere dal periodo diimposta 2007, il potere di accertamento del Comune correlato alladeterminazione (in via provvisoria) della rendita catastale di fabbricatinon iscritti in catasto (diversi da quelli iscrivibili nel gruppo catastale D,interamente posseduti e distintamente contabilizzati da imprese) sullabase della rendita (cd. presunta) attribuita a fabbricati similari giàiscritti (art. 5, comma 4, cit., in relazione all'art. 11, commi 1 ss., cit.;v., ora, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in L.22 dicembre 2011, n. 214 (vedi Cass. 32113/2024, ben nota al Comuneper essere stata parte del relativo giudizio).7. Dalla dichiarata inammissibilità del 4° motivo discende la definitivitàdella statuizione sull’invalidità dell’accertamento impugnato per difettodi adeguata motivazione, il che determina l’assorbimento degli altrimotivi di impugnazione.8. In definitiva, il ricorso va rigettato.9. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, in favore del procuratore antistatario della controricorrente,in difetto di nota pertinente al presente giudizio (quella prodotta siriferisce a causa contro [OSCURATO:PERSONA]).10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del procuratoreantistatario della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in Euro 1.800,00, per compenso, Euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA, come per legge.Numero registro generale 9132/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 14309/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Tributaria didata 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia
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