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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06042/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - va esclusa la preventiva unitaria programmazione tra l'adesione alla compagine associativa di cui alla prima sentenza indicata e i fatti di reato di estorsione tentata e consumata, lesioni personali e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, giudicati con la seconda sentenza; - già con la sentenza n. 3747/19 emessa dal Tribunale di Bari in data 15/10/2019 e, dunque, in epoca successiva alla intervenuta irrevocabilità della sentenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di associazione di tipo mafioso, è stata esclusa nei confronti del predetto imputato la sussistenza dell'aggravante di cui all'a rt. 7 d.

I. n. 152 del 1991, relativamente ai fatti contestati; - segnatamente il Tribunale ha evidenziato che, come già lumeggiato nella sentenza emessa in data 16/02/2018 dalla Corte di appello di Bari, con riguardo agli originari coindagati, in occasione degli episodi estorsivi contestati nel libello accusatorio, le stesse persone offese nespecificavano i contorni in termini tali da escludere una evidente matrice mafiosa; - in particolare, le concrete modalità attuative delle richieste non presentavano sfumature evocanti un carattere mafioso della sollecitazione, con riguardo alla tentata estorsione sub A della seconda sentenza, difettando ad esempio financo una specifica prospettazione minatoria a fronte dell'eventualità del mancato pagamento delle somme richieste; - relativamente agli episodi sub B) e D) della stessa sentenza, invece gli atti intimidatori presentavano connotazioni non dissimili da quelle praticate da sodali non legati a consorterie mafiose, non potendosi ritenere sufficiente ai fini che occupano la mera e preventiva conoscenza che la persona offesa avesse avuto dell'affiliazione degli estortori del clan [OSCURATO:PERSONA]; - ebbene la statuizione contenuta nella predetta sentenza, che ha ritenuto condivisibili le argomentazioni formulate dalle stesse difese degli imputati, in ordine all'esclusione dell'aggravante mafiosa, nella duplice forma del metodo e dell'agevolazione, non consente di ipotizzare la sussistenza in capo a ai 1 ì [OSCURATO:PERSONA] dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti reato giudicati con le sentenze in esame; - peraltro, l'esclusione della preventiva unitaria programmazione dei fatti estorsivi commessi in danno degli imprenditori Sanseverino e Martino appare del tutto compatibile con l'ampio arco temporale, pari a più di sei anni, in cui era commesso il reato associativo.

Osservato, pertanto, che, a fronte del dato insuperato dell'avvenuta esclusione per i reati oggetto del secondo titolo dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il ricorso, che insiste sull'unificazione, adducendo altresì l'argomento, non dirimente, del raffronto con altre posizioni, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - va esclusa la preventiva unitaria programmazione tra l'adesione alla compagine associativa di cui alla prima sentenza indicata e i fatti di reato di estorsione tentata e consumata, lesioni personali e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, giudicati con la seconda sentenza; - già con la sentenza n. 3747/19 emessa dal Tribunale di Bari in data 15/10/2019 e, dunque, in epoca successiva alla intervenuta irrevocabilità della sentenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di associazione di tipo mafioso, è stata esclusa nei confronti del predetto imputato la sussistenza dell'aggravante di cui all'a rt. 7 d. I. n. 152 del 1991, relativamente ai fatti contestati; - segnatamente il Tribunale ha evidenziato che, come già lumeggiato nella sentenza emessa in data 16/02/2018 dalla Corte di appello di Bari, con riguardo agli originari coindagati, in occasione degli episodi estorsivi contestati nel libello accusatorio, le stesse persone offese nespecificavano i contorni in termini tali da escludere una evidente matrice mafiosa; - in particolare, le concrete modalità attuative delle richieste non presentavano sfumature evocanti un carattere mafioso della sollecitazione, con riguardo alla tentata estorsione sub A della seconda sentenza, difettando ad esempio financo una specifica prospettazione minatoria a fronte dell'eventualità del mancato pagamento delle somme richieste; - relativamente agli episodi sub B) e D) della stessa sentenza, invece gli atti intimidatori presentavano connotazioni non dissimili da quelle praticate da sodali non legati a consorterie mafiose, non potendosi ritenere sufficiente ai fini che occupano la mera e preventiva conoscenza che la persona offesa avesse avuto dell'affiliazione degli estortori del clan [OSCURATO:PERSONA]; - ebbene la statuizione contenuta nella predetta sentenza, che ha ritenuto condivisibili le argomentazioni formulate dalle stesse difese degli imputati, in ordine all'esclusione dell'aggravante mafiosa, nella duplice forma del metodo e dell'agevolazione, non consente di ipotizzare la sussistenza in capo a ai 1 ì [OSCURATO:PERSONA] dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti reato giudicati con le sentenze in esame; - peraltro, l'esclusione della preventiva unitaria programmazione dei fatti estorsivi commessi in danno degli imprenditori Sanseverino e Martino appare del tutto compatibile con l'ampio arco temporale, pari a più di sei anni, in cui era commesso il reato associativo. Osservato, pertanto, che, a fronte del dato insuperato dell'avvenuta esclusione per i reati oggetto del secondo titolo dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il ricorso, che insiste sull'unificazione, adducendo altresì l'argomento, non dirimente, del raffronto con altre posizioni, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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