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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33875/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7206-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contro,ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' I I VALDO; - intimato - avverso la sentenza n. 1325/2020 della CORVE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 07206 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che:

1. Nel 2015, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita a favore di terzi, stipulato in data 19 ottobre 2010, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato in favore del Parietti tutti gli immobili di sua proprietà siti a Temo d'Isola, intestandoli ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], avendo l'acquirente Parietti dichiarato che trattavasi di contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.

Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] asserendo l'inesistenza del diritto di credito, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione revocatoria, ritenendo che la compravendita rappresentasse l'adempimento di un precedente obbligo scaduto. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

Il Tribunale di Bergamo nel dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita, ha precisato che l'azione revocatoria può essere esperita anche nell'ipotesi di crediti incerti o litigiosi, ha ritenuto non provata la circostanza che la compravendita fosse stata stipulata per adempiere ad un precedente preliminare, non essendo certa la data di quest'ultimo e ha ravvisato la sussistenza della sdentia darnni nel rapporto di coniugio tra l'intestataria dei beni immobili e il venditore, nonché nel rapporto di amicizia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo, [OSCURATO:PERSONA], e nella circostanza per cui la sede legale della società [OSCURATO:PERSONA] & C coincideva proprio con la residenza dei Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1325 del 15 dicembre 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale.

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] che:

4.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.

"la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2901 c.c., per aver affermato il Giudicante sussistere quale presupposto o condizione dell'azione un credito (ancorché incerto) in capo a chi ha agito in revocatoria".

La Corte d'Appello avrebbe errato perché il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) era inesistente e tale inesistenza sarebbe comprovata e confermata dal lodo inter partes del 23 dicembre 2018.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. n. 4212/2020).

Nella specie, il lodo cui hanno fatto riferimento i ricorrenti è stato impugnato (v. controricorso pag. 8 e memoria dei ricorrenti pag. 2 e 3), sicché il credito di cui si discute risulta ancora sub iudice, né è dato sapere se la proposta transattiva, cui si fa riferimento solo nelle memorie dei ricorrenti, sia stata accettata.

Pertanto, nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta a tutti i principi enunciati da questa Corte.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., "la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2704 c.c. e del comma 3 dell'art. 2901 c.c.".

La sentenza viene censurata perché non sarebbe stata applicata l'esimente di cui al comma 3 dell'art. 2901 secondo il quale non è revocabile il pagamento di un debito scaduto.Il motivo è inammissibile perché, al di là della forma della censura» ricorrenti richiedono una rivalutazione di questioni di merito già effettuata dalla Corte d'Appello e non riproponibile in tale sede.

Il giudice del merito ha, infatti, sulla base di un accertamento in fatto, ritenuto non dimostrato l'utilizzo della somma incassata dalla vendita per saldare diversi debiti garantiti sulla società e sui soci e che, quindi,la vendita di cui si discute in causa sia stata eseguita per le finalità previste dal terzo comma dell'art.2901c.c..

A tale convincimento, peraltro la Corte di merito è pervenuta non solo per la non ritenuta data certa del contratto preliminare ma anche in base ad altre risultanze istruttorie puntualmente indicate (v. sentenza impugnata pag. 15).

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., "la violazione e/o errata applicazione del comma 1 dell'art. 2901 c.c. n. 1, per non aver la Corte escluso l'esistenza del requisito della scientia damni che doveva essere accertata al momento del preliminare in data 12 giugno 2009".

4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

"la violazione e/o errata applicazione del comma 1 dell'art. 2901 c.c. n. 2, per non aver la Corte escluso la sussistenza del requisito del consikum fraudis che doveva essere accertato al momento del preliminare in data 12 giugno 2009 e comunque non è stato accertato neppure per semplici presunzioni".

Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell' eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 26310/2021).E' stato da questa Corte pure affermato che è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass.n. 28423/2021).

E la relativa prova può essere fortikka tramite presunzione (come nella specie), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Va pure evidenziato che esattamente la Corte di merito ha accertato la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione proposta in relazione all'atto cui si riferisce la stessa e non con riferimento al preliminare richiamato dai ricorrenti.

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria; inoltre, ha ritenuto il preliminare privo di data certa e correttamente ha escluso, ex art. 2704 c.c., la possibilità di fare ricorso alla prova testimoniale così come articolata (v. pag. 19 del ricorso) in tal modo sostanzialmente conformandosi ai principi più volte affermatosi dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.17926/2016; Cass. 1389/2019).

6. Infine, non può essere accolta,perché inammissibile in questa sede (Cfr. Cass.

S.U. 29172/2020), l'istanza di sospensione nel presente giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, istanza peraltro avanzata dai ricorrenti per la prima volta in memoria (v. pag. 5).

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti tà in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4$00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese genera1i.40.6"... ke 15 q'‘[OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7206-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contro,ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' I I VALDO; - intimato - avverso la sentenza n. 1325/2020 della CORVE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07206 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che: 1. Nel 2015, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita a favore di terzi, stipulato in data 19 ottobre 2010, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato in favore del Parietti tutti gli immobili di sua proprietà siti a Temo d'Isola, intestandoli ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], avendo l'acquirente Parietti dichiarato che trattavasi di contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] asserendo l'inesistenza del diritto di credito, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione revocatoria, ritenendo che la compravendita rappresentasse l'adempimento di un precedente obbligo scaduto. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. Il Tribunale di Bergamo nel dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita, ha precisato che l'azione revocatoria può essere esperita anche nell'ipotesi di crediti incerti o litigiosi, ha ritenuto non provata la circostanza che la compravendita fosse stata stipulata per adempiere ad un precedente preliminare, non essendo certa la data di quest'ultimo e ha ravvisato la sussistenza della sdentia darnni nel rapporto di coniugio tra l'intestataria dei beni immobili e il venditore, nonché nel rapporto di amicizia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo, [OSCURATO:PERSONA], e nella circostanza per cui la sede legale della società [OSCURATO:PERSONA] & C coincideva proprio con la residenza dei Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1325 del 15 dicembre 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] che: 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. "la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2901 c.c., per aver affermato il Giudicante sussistere quale presupposto o condizione dell'azione un credito (ancorché incerto) in capo a chi ha agito in revocatoria". La Corte d'Appello avrebbe errato perché il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) era inesistente e tale inesistenza sarebbe comprovata e confermata dal lodo inter partes del 23 dicembre 2018. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. n. 4212/2020). Nella specie, il lodo cui hanno fatto riferimento i ricorrenti è stato impugnato (v. controricorso pag. 8 e memoria dei ricorrenti pag. 2 e 3), sicché il credito di cui si discute risulta ancora sub iudice, né è dato sapere se la proposta transattiva, cui si fa riferimento solo nelle memorie dei ricorrenti, sia stata accettata. Pertanto, nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta a tutti i principi enunciati da questa Corte. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., "la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2704 c.c. e del comma 3 dell'art. 2901 c.c.". La sentenza viene censurata perché non sarebbe stata applicata l'esimente di cui al comma 3 dell'art. 2901 secondo il quale non è revocabile il pagamento di un debito scaduto.Il motivo è inammissibile perché, al di là della forma della censura» ricorrenti richiedono una rivalutazione di questioni di merito già effettuata dalla Corte d'Appello e non riproponibile in tale sede. Il giudice del merito ha, infatti, sulla base di un accertamento in fatto, ritenuto non dimostrato l'utilizzo della somma incassata dalla vendita per saldare diversi debiti garantiti sulla società e sui soci e che, quindi,la vendita di cui si discute in causa sia stata eseguita per le finalità previste dal terzo comma dell'art.2901c.c.. A tale convincimento, peraltro la Corte di merito è pervenuta non solo per la non ritenuta data certa del contratto preliminare ma anche in base ad altre risultanze istruttorie puntualmente indicate (v. sentenza impugnata pag. 15). 4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., "la violazione e/o errata applicazione del comma 1 dell'art. 2901 c.c. n. 1, per non aver la Corte escluso l'esistenza del requisito della scientia damni che doveva essere accertata al momento del preliminare in data 12 giugno 2009". 4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. "la violazione e/o errata applicazione del comma 1 dell'art. 2901 c.c. n. 2, per non aver la Corte escluso la sussistenza del requisito del consikum fraudis che doveva essere accertato al momento del preliminare in data 12 giugno 2009 e comunque non è stato accertato neppure per semplici presunzioni". Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell' eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 26310/2021).E' stato da questa Corte pure affermato che è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass.n. 28423/2021). E la relativa prova può essere fortikka tramite presunzione (come nella specie), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Va pure evidenziato che esattamente la Corte di merito ha accertato la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione proposta in relazione all'atto cui si riferisce la stessa e non con riferimento al preliminare richiamato dai ricorrenti. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria; inoltre, ha ritenuto il preliminare privo di data certa e correttamente ha escluso, ex art. 2704 c.c., la possibilità di fare ricorso alla prova testimoniale così come articolata (v. pag. 19 del ricorso) in tal modo sostanzialmente conformandosi ai principi più volte affermatosi dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.17926/2016; Cass. 1389/2019). 6. Infine, non può essere accolta,perché inammissibile in questa sede (Cfr. Cass. S.U. 29172/2020), l'istanza di sospensione nel presente giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, istanza peraltro avanzata dai ricorrenti per la prima volta in memoria (v. pag. 5). 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti tà in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4$00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese genera1i.40.6"... ke 15 q'‘[OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl
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