CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05993/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2400-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1818/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 8646/2018 il Tribunale di Milano accoglieva in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo al pagamento, in favore del primo, della somma di € 2.453,40, al netto degli acconti già versati, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese dall’attore, in favore del convenuto, nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo e di un giudizio civile. Con la sentenza impugnata, n. 1818/2021, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto dal Lombardi avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 8646/2018 il Tribunale di Milano accoglieva in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo al pagamento, in favore del primo, della somma di € 2.453,40, al netto degli acconti già versati, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese dall’attore, in favore del convenuto, nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo e di un giudizio civile. Con la sentenza impugnata, n. 1818/2021, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto dal Lombardi avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia, in assenza di contestazioni del Colmano in relazione alla proficuità dell’opera professionale svolta in suo favore, ridotto il compenso rivendicato dal professionista, che era stato quantificato nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, riducendolo senza fornire, al riguardo, adeguata motivazione della propria scelta. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto corretta la quantificazione del compenso indicata dal Tribunale, osservando che il primo giudice aveva “… correttamente liquidato l’ammontare per la prestazione di avvocato in conformità dei parametri e dei criteri fissati dal D.M. 140/2012 e dal D.M. 55/2014 tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti e di tutte le altre indicazioni contenute nell’art. 4 del citato D.M.” (cfr. pag. 8). Ha poi aggiunto che “Il primo giudice ha correttamente operato una riduzione del trenta per cento sul compenso dovuto secondo D.M. in mancanza di specifica allegazione da parte dell’attore delle ragioni per le quali si sarebbe dovuto riconoscere particolare pregio all’opera relativa alla fase istruttoria dell’atp e di merito, che si sono concluse previo esclusivo espletamento di attività tecnica di ctu (disposta in ATP ed integrata in fase di merito). Appare corretta la riduzione del trenta per cento del dovuto per l’attività relativa alla fase decisoria delgiudizio di merito operata dal primo giudice, ed avvenuta “anche alla luce dell’esito complessivo per il cliente” (sent. pag.9). La sentenza del giudizio di merito … ha riconosciuto la parziale responsabilità dell’arch. Colmano … [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato al risarcimento dei danni … e l’assicurazione di quest’ultimo per la responsabilità professionale, chiamata in garanzia, è stata obbligata a tenerlo indenne da quanto tenuto a pagare, detratto però lo scoperto convenuto nella misura del 10% …” (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La riduzione del compenso previsto per alcune attività, dunque, non è stata disposta dal Tribunale in assenza di motivazione –come paventa il ricorrente–ma, al contrario, sulla base di una precisa disamina del contenuto della prestazione professionale e della sua utilità finale per il cliente. L’operazione condotta dal giudice di prime cure è corretta, tenuto conto che l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 consente, rispetto ai valori indicati dalla tariffa, aumenti e riduzioni in misura percentuale: la riduzione del 30%, in particolare, rientra nell’ambito del potere discrezionale assegnato al giudice di merito, posto che il richiamato art. 4 consente riduzioni fino alla metà per le fasi di studio, introduttive e decisionali, e fino al 70% per quella istruttoria. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneo governo delle spese operato sia in primo che in secondo grado. A suo avviso, il Tribunale non avrebbe dovuto compensare le spese del primo grado, e la Corte di Appello non avrebbe dovuto, a sua volta, condannarlo alle spese del secondo grado. La censura è inammissibile. Anche in questo caso la Corte di Appello indica il motivo per cui il Tribunale aveva ritenuto di compensare le spese del grado, evidenziando che la domanda del Lombardi era stata accolta solo in parte. Sul punto, va ribadito che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv. 643477). Quanto alle spese del grado di appello, invece, esse sono state regolate secondo il principio generale della soccombenza, essendo stato il gravame interposto dal Lombardi integralmente rigettato”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore, limitatamente al primo motivo. Il secondo motivo, invece, è fondato, alla luce del principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “Intema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). L’accoglimento parziale dell’unico capo di domanda, dunque, non può giustificare la condanna dell’attore , ma può giustificare lacompensazione delle spese di lite per gravi ragioni da indicare specificamente. In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione. PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata, relativamente alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,