CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Ancona ha confermatola sentenza del Tribunale di Pesaro del 23 . 0 2 .202 3 , che condannava [OSCURATO:PERSONA],alla pena ritenuta di giustizia,nella qualità di amministratore unico, fino al 15/10/2019, della soc ietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro del 14/10/2019, nonché quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., per ilreato di bancarotta distrattiva, così qualificata la duplice contestazione di bancarotta distrattiva dell’intera azienda , mediante una serie di atti giuridici , che hanno determinato il completo spossessamento di tutti i beni ed attività della società,e di bancarottaimpropria da operazioni dolose, mediante erogazioni di disponibilità finanziarie in favore dello stesso amministratore [OSCURATO:PERSONA] e delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal medesimo amministrate, e di bancarotta documentale semplice, ex art. 217 , comma 2 , L. Fall., così qualificata la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale sempliceper irregolare tenuta della contabilità, con storni di poste attive, quali crediti verso clienti, e di poste passive verso fornitori, indicatinella causale come correzioni di errori contabili, coniscrizionedel differenziale delle somme rettificate , quale “utile portato a nuovo, falsando in diminuzione la effettiva posizione debitoria iscritta nell’ultimo bilancio precedente la data del fallimento, nonché con lo storno della posta riferibile alle rimanenze di autovetture , riducendo in contropartita e per lo stesso importola voce versamenti soci in conto capitale , generati da finanziamenti effettuati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. negli esercizi precedenti. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso , affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione , ai sensi dell'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione a i reat i di cui al capo 1, lett. a ) e b) , in punto di affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta distrattiva e di bancarotta documentalesemplice. Con riguardo alla distrazione dell’intera azienda, si deduce che l’affitto di ramo d’azienda alla società di nuova costituzione,[OSCURATO:SOCIETA]. , per il canone annuo, stabilito in euro 102.000, corrisposto interamente per i primi mesi, ed effettuato per sollevare la società [OSCURATO:SOCIETA]. da costi eccessivi e non sostenibiliper la grave crisi mondiale del mercato dell’auto , avrebbe riguardato solo la compravendita degli autoveicoli. Lasocietà avrebbe mantenuto il ramo del noleggio veicoli con accordi con la Hertz., attività più redditiziarispetto al ramo di azienda, più rischioso,concesso in affitto, attività proseguita sino alla revoca del mandato della Hertz.Le successive vicende non avrebbero dimostrato l’intenzione dell’imputato di distrarre l’intera azienda. Si deduce che, al momento del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , l’imputato non rivestiva alcuna carica rappresentativa nella fallita, e che dal la istruttoria dibattimentale sarebbeemerso che la carica di amministratore era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA] , sebbene non ancora comunicata alla Camera di Commercio. Si deduce che il conferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. d ello stesso ramo d’azienda,concesso in affitto, sarebbe da attribuirsi non all’imputato,socio al 33% e presidente delconsiglio amministrazione, con mansioni di gestione del personale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in quantol’attività di acquisito e vendita dei veicoli sarebbe stata gestita in via esclusiva dal socio [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al mancato pagamento del la cessione delle rimanenze delle autovetture,per l’importo di euro 253.810, si deduce che tutte le operazioni erano state effettuate dal socio Pazzagliae che l’imputato non sarebbe responsabile. Con riguardo al valore di conferimento dell’importo di euro 4.000, con la cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote detenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si deduce che tale importo era stato ritenuto equo dal consulente di parte del Pagnoniin rapporto al profitto dell’attività aziendale. Si deduce che con riguardo alconferimento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]., mediante contabile di “storno” d i un credito di euro 145.248, relativo al parco autovetture , non sussisterebbe comportamento distrattivo. Con riguardo alle distrazioni di liquidità, contestate al capo a) sub 2, si deduce che le sommedi euro 5.250 e di euro 5.900, risultano contabilizzate nelle scritture contabili come compensi amministratore, come anche le ulteriori somme di euro 3.000 e di euro 3.000. Si deduce che i bonifici effettuati in favore di altre società del gruppo, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,come rimborso finanziamento soci, erano regolarmente registrati nella contabilità delle societàinteressate. Con riguardo alla bancarotta documentale,quanto alla annotazione di storno di un credito soci a fronte della cessione di autovetture, ritenuta dalla Corte d’appello scrittura non regolare, si deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né delle affermazioni del curatore,in merito a irregolarità di alcune operazioni, che non hanno impedito di ricostruire le vicende economico-patrimoniali della società. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di errata e/o mancata applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.219 L.F. e 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestatain fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoè in fondato . 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994,Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01 ; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735),le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni-si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché lemotivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione dellemotivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo gradoper verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme. 2.1.1 Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua ed immune da vizi e censure. Nel caso di specie,l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede,che richiama interamente la motivazione del Tribunale. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). I profili introdotti dal ricorrente mirano, in larga parte, reiterando questioni già discusse nelle fasi di merito, ad evidenziare non condivise valutazioni della prova, piuttosto che errori logici nella motivazione del giudice nella valutazione delle stesse, introducendo in tal modo una critica al contenuto della prova. Essi presentano, dunque, profili di inammissibilità, perché introducono in sede di legittimità una richiesta di rilettura delle risultanze probatorie, accertate nei precedenti gradi di giudizio sulle quali il giudice si è già pronunciato. Gli argomenti a sostegno del ricorso, invece, ripercorrono in gran parte i motivi di appello riproponendo temi già affrontati dalla Corte territoriale con motivazione che non si presta alla censura proposta. 2.1.2 [OSCURATO:SOCIETA] al carattere fraudolento della distrazione di ramo di azienda della società fallita, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure, hanno richiamato le modalità del contratto di affitto (l’ingiustificato mancato pagamento, da parte dell’affittuaria, dei canoni mensili pattuiti), e il successivo conferimento dello stesso ramo d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operazione che realizzava un oggettivo e fraudolento depauperamento patrimoniale. Sul punto le censure del ricorrente sono generiche e aspecifiche. Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d'azienda,stipulato in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico(Sez. 5, Sentenza n. 16748 del 13/02/2018,Rv. 272841 – 01 ) . La cessione,a qualunque titolo, di un ramo d'azienda - la quale ben può integrare la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata -presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso aziendale in senso proprio, inteso, secondo la definizione dell'art. 2555 c.c., come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio di una attività imprenditoriale ( Sez. 5, Sentenza n. 23577 del 23/04/2024,Rv. 286621 – 01 ) . Nella specie, la Corte d’appello, confrontandosi con il motivo di ricorso, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, richiamando per relationemla sentenza del Tribunale, harilevato, sulla base di quanto emerso dalla relazione del curatore, che il contratto di affitto di ramo d’azienda ha avuto ad oggetto i l conferimento dell’intera attivitàe non soltanto la compravendita di autovetture, e che, comunque, anche se si escludesseil ramo di attività del noleggio dei veicoli (asseritamente rimasto alla società fallita), le vicende relative alla cessione del ramo di azienda sono connotate da indubbie caratteristiche e finalità distrattive, per il mancato pagamento dei canoni mensili e per il conferimento dello stesso ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alle finalità della operazione ed al suo corretto inquadramento giuridico, va ricordato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato,altresì, precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale, senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008; Sez. 5, Sentenza n. 16748 del 13/02/2018,Rv. 272841 – 01 ). La genericità e manifesta infondatezza delle censure difensive si appalesa, poi,nella misura in cui le stesse dimostrano di non aver tenuto in considerazione le circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta,in riferimento alle quali i giudici di merito ha nno argomentato , con motivazione logica ed immune da censure, quali: il coinvolgimento delPagnoni, amministratore unico della fallita, nonché amministratore unico della società affittuaria, [OSCURATO:SOCIETA]. , di nuova costituzionee collegata alla fallita, nella gestione di entrambe le società; la protratta morosità della società affittuaria (valutata non tanto ex se, quanto in connessione alla precedente circostanza); il trasferimento di tutte le attività della fallita,mediante conferimento dell’intero ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui l’imputato era amministratore unico e socio, agendo in situazione di conflitto di interessi, con conseguente condanna d ella fallita a ll'inattività; l ’ omessa corresponsione del canone mensile, l’assenza di iniziative volte al recupero del credito, l’assenza di alcun beneficio dalla operazione per la fallita. Anche sul punto relativo alla presunta cessazione della carica di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], alla data del fallimento , la Corte territoriale , richiamando pag.2 e la nota sub.3 della sentenza di primo grado, ha risposto congruamenteed ha evidenzia t o che tale assunto difensivo non era stato in alcun modo provato. I giudici di merito hanno sottolineato che, alla data del fallimento, il ricorrente risultava in caricain quanto la dismissione della carica,con contestuale nomina di [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo amministratore unico, avveniva il giorno dopoil deposito della sentenza di fallimento (il 15.10.2019 ) . [OSCURATO:SOCIETA] alla doglianza che il conferimento del ramo di azienda alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non sarebbe imputabil e all’imputato , il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che richiama le considerazioni della sentenza del Tribunale, in merito al profilo temporale della carica di legale rappresentante dell’imputato alla data del fallimento.Ne consegue che la deduzione difensiva del diverso ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto nella società cessionaria, di socio al 33% e di Presidente del consiglio amministrazione , con mansioni di gestione del personale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto all’attività di acquisito e vendita dei veicoli, gestita in via esclusiva dal socio [OSCURATO:PERSONA], è priva di rilievo. Con riguardo al valorenominale di euro 4.000 delle quote , detenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e conferitenel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mediante la cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le doglianze sono reiterative di deduzioni in fatto, decise con motivazione congrua ed immune da vizi dalla Corte di appello, che, confrontandosi con il motivo, richiama la valutazione del curatore , non contrastata daalcuna controperizia, che ha ritenuto incongruo tale importo . Con riguardo al mancato pagamento della cessione delle rimanenze delle autovetturedella [OSCURATO:SOCIETA]. d alla affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]., per il corrispettivo di euro 253.810, circostanza non contestata, la Corte di merito, correttamente, ha ritenuto infondata la doglianza,in considerazione della carica di legale rappresentante della società creditrice, rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], che non ha nemmeno richiesto il pagamentoalla cessionaria. Con riguardo al conferimento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]., mediante contabile di “storno” di un credito di euro 145.248, relativo al parco autovetture, la Corte di appello ha richiamato, quali indici della distrazione, l’assenza di contratto estimatorio, il mancato rinvenimento delle autovetture e l’assenza di prova di un loro passaggio alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la gestione da parte dell’imputato delle modalità della vendita dei predetti beni. 2.1.3 Con riguardo alle distrazioni di liquiditàda diversi conti correnti bancari della fallita, contestate al capo a) sub 2, quali compensi all’amministratore, la Corte di appello, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, ha specificato che tali prelevamenti non potevano essere ritenut i legittim i in quanto non supportatida alcuna delibera assembleare, che fondasse il relativo diritto. Tali prelevamenti, inoltre, erano compiuti in assenza di effetti vi rapporti professionali o commerciali con i destinatari aziendali e senza che sia stata accertata alcuna ragione giustificatrice del distacco dei beni che avrebbero dovuto concorrere, invece, alla formazione dell’attivo fallimentare. E' certamente noto a questa Corte che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, come ritenuto dalle sentenze di merito in doppia conforme, sia integrato dalla condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleareperché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n.3191 del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405 del12/06/2014, Clerici e altro, Rv. 263056 –01; Sez. 5 n . 50836 del 3 /11/ 2016, Barbato , Rv. 268433 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399). L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevare come non possa esservi fraintendimento sia in merito alla individuazione dei prelievi,che si contestano a titolo distrattivo , che delle ragioni del la il legittimità di tale prelievo, in quanto indebito prelevamento di somme di denaro, a titolo di compenso, per l’attività di amministratore svolta quando la società versava in difficoltà. E', infatti , necessario ricordare come questa Corte abbia precisato che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464). “In tema dibancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria delcompenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica diamministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di b ancarotta preferenziale o, diversamente, quello dibancarotta fraudolenta per distrazione, a s econda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso” (Sez. 5, Sentenza n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115 –01). Nella specie, a fronte della generica allegazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno rilevatol’assenza di delibere, idonee a determinare la legittimità dell’apprensione delle somme societariea titolo di compenso nonché di qualsiasi riscontro documentale. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto tali attribuzioni illegittime sia se imputate a compensi amministratore sia se imputate a rimborso finanziamenti socio, in quanto, in quest’ultima ipotesi, difetterebbe la prova del versamento delle somme daparte del socio unico, e tali rimborsi contrasterebbero con il disposto normativo, secondo cui il credito al rimborso resta postergato rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori, ex art.2467 cod. civ. [OSCURATO:SOCIETA] alla riconducibilità deibonifici, effettuati in favore di altre società del gruppo, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborso di finanziamentosoci, la Corte di appello ha sottolineatoche trattasi di mere affermazioni dell’imputato, non specificamente supportate sul piano probatorio. La nozione didistrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice. Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo della argomentazione del provvedimento impugnato. La Corte d’appello, confrontandosi con il motivo di ricorso, ha correttamente sottolineato, riguardo ai fatti di bancarotta previsti dalla prima parte del n.1 dell’art.216 L. Fall., costituiti in genere da atti di disposizione di beni propri di per sé non delittuosi, che una volta intervenuto il fallimento, essi assumono carattere di illeciti penali, in qualunque tempo commessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere da collegamenti etiologici e psicologici tra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso, per la operatività, con effetto ex tunc, della presunzione di volontaria distrazione in pregiudizio dei creditori. In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancatadimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. La sentenzaimpugnata, nel richiamare il principio generale dell’onere della prova,gravante sul fallito,in ordine alla dimostrazione della destinazione dei beni, a fronte del loro mancato rinvenimento, secondo un ragionamento logico ed esente da vizi,ha, di conseguenza, ritenuto inconferente la critica difensiva secondo cui non vi sarebbe distrazione, poiché la destinazione dei denari della fallita è risultata conseguenza di una attività lecita ed effettivamente prestata, in relazione alla quale sarebbero state corrisposte provvigioni per attività consulenziali e per servizi commerciali, considerato che di tali attività e servizi non è stato fornito un principio di prova né indicazioni comunque indagabili dalla curatela. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità,al riguardo,essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato la ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. Un., 16 dicembre 1999, n. 24, S.,Rv. 214794; Sez. 3, 11 gennaio 1999, n. 215, F., Rv. 212091). 2.1.4Con riguardo alla bancarotta semplice documentale, contestata al capo b), il motivo è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] alladeduzione che le operazioni di storno non hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e del giro di affari, la Cortedi merito ha sottolineato che la doglianza è stata riconosciuta dal Tribunale, che ha escluso la bancarotta fraudolenta a favore della meno grave bancarotta semplice di cui all’art.217 L. F. Con riguardo alla doglianza secondo cui dagli atti non emergerebbe la prova della tenuta irregolare delle scritture contabili, la Corte d’appello ha rilevato che l’annotazionedi storno di un credito soci, a fronte della cessione di autovetture , costituisce scrittura non regolare, richiamando, sul punto, la sentenza di primo grado,che indica tal i annotazioni, quali unici profili di irregolarità/inattendibilità contabile, rilevati dal curatore, e non sanati dalle generiche giustificazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dai generici rilievi del consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 9 sentenza di primo grado). Le censure proposte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello,che richiamano interamente la sentenza del Tribunale, nonché risultano versate in fatto e generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art.219 L.F., la motivazione è congrua ed immune da vizi e censure. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), della legge fallimentare non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 –01); Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La Corte territoriale, confrontandosi con il motivo di appello, ai fini della sussistenza della aggravante, ha richiamato la contestazione di una pluralità di fatti distrattivi e di bancarotta documentale nell’ambito di un medesimo fallimento, nonché la c