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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 50830/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa 1'8 marzo 2023 il Tribunale di Marsala, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento parziale dell'istanza presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 3 dell'originaria istanza.

Veniva, invece, rigettata la richiesta di revoca del beneficio sospensivo che era stato concesso con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2 dell'istanza del Pubblico ministero, che era stata deliberata dal Tribunale di Marsala 1'11 gennaio 2022.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non avere il Giudice dell'esecuzione disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la decisione di cui al punto 2 dello stesso provvedimento, che si imponeva alla luce del fatto che, in sede di cognizione, non erano state applicate le prescrizioni imposte dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., che rendevano illegittima la concessione del beneficio.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala è infondato.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la sospensione condizionale della pena dell'Il gennaio 2022 poteva essere concessa a [OSCURATO:PERSONA], non risultando superati i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. pen.

Tuttavia, la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen., avendo l'imputato già usufruito del beneficio sospensivo, con la conseguenza che la sua posizione avrebbe dovuto essere ricondotta alla disciplina del secondo comma dello stesso art. 165, alla quale, in sede di cognizione, non ci si conformava.Nel caso in esame, dunque, non sussistevano condizioni ostative alla concessione della seconda sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], ponendosi, quale unico limite, che però non veniva rispettato, quello delle prescrizioni stabilite dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., secondo cui: «La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente».

Tale disposizione, com'è noto, rinvia espressamente all'art. 165, primo comma, cod. pen., così come novellato dall'art. 128 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; in quest'ultimo caso, il legislatore ha inteso tutelare non solo la persona che ha subito un pregiudizio civilistico derivante dalla condotta illecita, ma anche il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del danno criminale.

Deve, tuttavia, rilevarsi che essendosi formato il giudicato sulla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala 1'11 gennaio 2022 e non rientrando tra i poteri del giudice dell'esecuzione quello di rimodulare autonomamente il contenuto della sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], introducendo ex officio prescrizioni limitative della misura concessa, il beneficio deve essere mantenuto nella forma originaria, ancorché priva delle statuizioni previste dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., che, peraltro, non risultano nemmeno richieste dal Pubblico ministero.

Non può, invero, non rilevarsi, a proposito dell'assenza di richieste del Pubblico ministero, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., che nel procedimento «introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, Leonardo, Rv. 280217 - 01).3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto dal proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala deve essere rigettato.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'8 marzo 2023 il Tribunale di Marsala, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento parziale dell'istanza presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 3 dell'originaria istanza. Veniva, invece, rigettata la richiesta di revoca del beneficio sospensivo che era stato concesso con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2 dell'istanza del Pubblico ministero, che era stata deliberata dal Tribunale di Marsala 1'11 gennaio 2022. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non avere il Giudice dell'esecuzione disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la decisione di cui al punto 2 dello stesso provvedimento, che si imponeva alla luce del fatto che, in sede di cognizione, non erano state applicate le prescrizioni imposte dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., che rendevano illegittima la concessione del beneficio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala è infondato. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la sospensione condizionale della pena dell'Il gennaio 2022 poteva essere concessa a [OSCURATO:PERSONA], non risultando superati i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. pen. Tuttavia, la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen., avendo l'imputato già usufruito del beneficio sospensivo, con la conseguenza che la sua posizione avrebbe dovuto essere ricondotta alla disciplina del secondo comma dello stesso art. 165, alla quale, in sede di cognizione, non ci si conformava.Nel caso in esame, dunque, non sussistevano condizioni ostative alla concessione della seconda sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], ponendosi, quale unico limite, che però non veniva rispettato, quello delle prescrizioni stabilite dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., secondo cui: «La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente». Tale disposizione, com'è noto, rinvia espressamente all'art. 165, primo comma, cod. pen., così come novellato dall'art. 128 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; in quest'ultimo caso, il legislatore ha inteso tutelare non solo la persona che ha subito un pregiudizio civilistico derivante dalla condotta illecita, ma anche il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del danno criminale. Deve, tuttavia, rilevarsi che essendosi formato il giudicato sulla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala 1'11 gennaio 2022 e non rientrando tra i poteri del giudice dell'esecuzione quello di rimodulare autonomamente il contenuto della sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], introducendo ex officio prescrizioni limitative della misura concessa, il beneficio deve essere mantenuto nella forma originaria, ancorché priva delle statuizioni previste dall'art. 165, secondo comma, cod. pen., che, peraltro, non risultano nemmeno richieste dal Pubblico ministero. Non può, invero, non rilevarsi, a proposito dell'assenza di richieste del Pubblico ministero, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., che nel procedimento «introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, Leonardo, Rv. 280217 - 01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto dal proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala deve essere rigettato. P.Q
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