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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10300/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1448-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore p.t.- Intimato Avverso la sentenza n. 123/04/2017 della Commissione tributaria regionale delFriuli-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 maggio 20 17 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla società, allora in bonis , l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente agli anni d’imposta 2009 e 2010, recuperò l’Iva non applicata dalla società ad operazioni ritenute esenti , negando la non imponibilità delle prestazioni di servizi di assistenza diretta, Iva –Esenzioni –Art. 10 n. 21 dPR 633 –[OSCURATO:PERSONA] 1448/2018 Consigliere rel.

Federici infermieristica e di supporto, rese a favore di tre aziende pubbliche per i servizi alla persona.

Comminò anche sanzioni.

La società, che riteneva quelle prestazioni esenti da iva, per rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 10, n. 21, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, adì la Commissione tributaria provinciale di Udine, che con sentenza n. 466/03/2014 rigettò il ricorso in merito all’imposta, annullando tuttavia le sanzioni.

L’appello proposto dalla società, nelle more fallita, e dall’amministrazione finanziaria, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], fu definito con il riconoscimento delle ragioni della contribuente.

Nella sentenza n. 123/04/2017il giudice regionale, sulla premessa che quelle prestazioni erano state eseguite in favore di Aziende pubbliche per servizi alla persona ([OSCURATO:PERSONA], la Casa di [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto che le prestazioni rese dalla società integravano e sostituivano quelleche avrebbe dovuto assicurare l’azienda pubblica di servizi alla persona.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza sulla base di quattro motivi, chiedendone la cassazione.

La contribuente è rimasta intimata.

Prima della celebrazione dell’adunanza camerale la ricorrente ha rappresentato che gli atti impositivi erano stati annullati in autotutela.

Ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’esito dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata decisa.

Considerato che Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice regionale ha errato per non aver tenuto conto che l’esenzione spetta per le prestazioni “globali” di assistenza,rese dalla casa di riposo, laddove, nel caso di specie, la società contribuente aveva erogato solo singole prestazioni; con il secondo motivo l’ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, 132, n. 1 lett. g) e 133 lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, 2249, secondo comma, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza avrebbe erroneamente compreso tra i soggetti che prestano RGN 1448/2018 Consigliere rel.

Federici assistenza agli anziani ed aventi finalità di assistenza sociale, esentati dall’Iva, anche le società commerciali; con il terzo motivo l’ufficio si è doluto della violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, 6, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 207 del 2001; dell’art. 3, comma 3, L.R.

Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. 19 del 2003; dell’art. 12 L.R. [OSCURATO:PERSONA], n. 6 del 2006; degli artt. 2249, secondo comma, 2697 e 1372 cod. civ.; dell’art. 133, lett. a) Direttiva 2006/112/CE; dell’art. 10, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La decisione sarebbe erronea perché ha ritenuto che la Promoservice fosse in concreto qualificabile come soggetto avente istituzionalmente finalità di assistenza sociale; con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato l’omesso esame di un punto decisivo, discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in ordine alla presunta non distribuibilità degli utili conseguiti.

Preliminarmente, tuttavia, occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio l’Agenzia delle entrate ha provveduto in autotutela ad annullare gli atti impositivi oggetto del ricorso, chiedendo a tal fine l’estinzione del giudizio.

Ricorrono i presupposti per la definizione della controversia mediante declaratoria di estinzione del giudizio, ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Con l’annullamento degli atti impositivi è infatti venuto meno ogni interesse alla decisione della causa nel merito, essendo sopraggiunta la cessazione della materia del contendere.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la mera posizione di intimata, assunta dalla società contribuente.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1448-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore p.t.- Intimato Avverso la sentenza n. 123/04/2017 della Commissione tributaria regionale delFriuli-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 maggio 20 17 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla società, allora in bonis , l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente agli anni d’imposta 2009 e 2010, recuperò l’Iva non applicata dalla società ad operazioni ritenute esenti , negando la non imponibilità delle prestazioni di servizi di assistenza diretta, Iva –Esenzioni –Art. 10 n. 21 dPR 633 –[OSCURATO:PERSONA] 1448/2018 Consigliere rel. Federici infermieristica e di supporto, rese a favore di tre aziende pubbliche per i servizi alla persona. Comminò anche sanzioni. La società, che riteneva quelle prestazioni esenti da iva, per rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 10, n. 21, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, adì la Commissione tributaria provinciale di Udine, che con sentenza n. 466/03/2014 rigettò il ricorso in merito all’imposta, annullando tuttavia le sanzioni. L’appello proposto dalla società, nelle more fallita, e dall’amministrazione finanziaria, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], fu definito con il riconoscimento delle ragioni della contribuente. Nella sentenza n. 123/04/2017il giudice regionale, sulla premessa che quelle prestazioni erano state eseguite in favore di Aziende pubbliche per servizi alla persona ([OSCURATO:PERSONA], la Casa di [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto che le prestazioni rese dalla società integravano e sostituivano quelleche avrebbe dovuto assicurare l’azienda pubblica di servizi alla persona. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza sulla base di quattro motivi, chiedendone la cassazione. La contribuente è rimasta intimata. Prima della celebrazione dell’adunanza camerale la ricorrente ha rappresentato che gli atti impositivi erano stati annullati in autotutela. Ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’esito dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata decisa. Considerato che Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale ha errato per non aver tenuto conto che l’esenzione spetta per le prestazioni “globali” di assistenza,rese dalla casa di riposo, laddove, nel caso di specie, la società contribuente aveva erogato solo singole prestazioni; con il secondo motivo l’ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, 132, n. 1 lett. g) e 133 lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, 2249, secondo comma, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza avrebbe erroneamente compreso tra i soggetti che prestano RGN 1448/2018 Consigliere rel. Federici assistenza agli anziani ed aventi finalità di assistenza sociale, esentati dall’Iva, anche le società commerciali; con il terzo motivo l’ufficio si è doluto della violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, 6, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 207 del 2001; dell’art. 3, comma 3, L.R. Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. 19 del 2003; dell’art. 12 L.R. [OSCURATO:PERSONA], n. 6 del 2006; degli artt. 2249, secondo comma, 2697 e 1372 cod. civ.; dell’art. 133, lett. a) Direttiva 2006/112/CE; dell’art. 10, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La decisione sarebbe erronea perché ha ritenuto che la Promoservice fosse in concreto qualificabile come soggetto avente istituzionalmente finalità di assistenza sociale; con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato l’omesso esame di un punto decisivo, discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in ordine alla presunta non distribuibilità degli utili conseguiti. Preliminarmente, tuttavia, occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio l’Agenzia delle entrate ha provveduto in autotutela ad annullare gli atti impositivi oggetto del ricorso, chiedendo a tal fine l’estinzione del giudizio. Ricorrono i presupposti per la definizione della controversia mediante declaratoria di estinzione del giudizio, ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Con l’annullamento degli atti impositivi è infatti venuto meno ogni interesse alla decisione della causa nel merito, essendo sopraggiunta la cessazione della materia del contendere. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la mera posizione di intimata, assunta dalla società contribuente. P.Q.M. La C
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