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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23020/2026

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/2025 della Corte d'appello di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di truffa aggravatacommessi sino al 14 gennaio 2015, perché estinti per prescrizione, con rigetto nelresto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta harigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza - cheè stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 29 ottobre 2024il Tribunale di Enna aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di cui agliartt. 640, comma secondo, n. 1, 61, n. 7, cod. pen. (capo A) e del reato di cuiagli artt. 48, 479, 61, n. 2, cod. pen. (capo B), per avere, nella qualità di titolaredella omonima azienda agricola, presentato all’Inps, tramite la piattaformatelematica, modelli DMAG, apponendo l’indicazione di giornate lavorative fittizie inesubero rispetto a quelle effettivamente necessarie per l’attività svolta, cosìinducendo in errore i funzionari dell’Inps che in virtù dei falsi DMAG redigevanol’elenco dei lavoratori cui spettavano le prestazioni assistenziali, emettendomandati di pagamento delle indennità di disoccupazione, assegni nucleo familiare,malattia e/o gravidanza per un ammontare di euro 4.175.854.In particolare, il ricorrente aveva proceduto all’assunzione fittizia di 380braccianti agricoli presso la propria azienda agricola, inviando all’Inps i modelliUNILAV relativi alle predette assunzioni, facendosi retribuire dai finti bracciantiagricoli per ottenere l’assunzione presso la propria azienda agricola e la denunciadelle giornate lavorative mai svolte.A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto: --a)l’assenza di effettiva attività agricola, desunta dall’attività compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla assenza di coltivazione o perché i terreni appartenevanoa soggetti diversi dall’imputato; --b) il rinvenimento di agende sequestrate oveerano annotate le giornate lavorative fittizie e nomi dei braccianti falsamenteassunti; --c) l’attività intercettiva relativa agli accessi ispettivi compiuti dalla PG.2.

Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per iltramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi diseguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione, giacché non erano emersi elementi attestanti la consapevolezza delricorrente nel concorrere nella attività illecita complessivamente considerata.Invero, era emerso che la predisposizione della documentazione lavorativedelle assunzioni ritenute fittizie e successiva loro trasmissione era realizzata dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] che agiva in piena autonomia.2.2.

Con il secondo motivo si censura la erronea applicazione di legge evizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidiva specifica.Si contesta che il reato di falso per induzione in errore tutela la fedepubblica, non costituendo “reato della stessa indole” rispetto al precedente relativoal delitto contro il patrimonio.2.3.

Con il terzo motivo si deduce la mancata concessione delle circostanze3.

Con requisitoria scritta del 28 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinviolimitatamente ai reati di truffa aggravata commessi sino al 14 gennaio 2015,perché estinti per prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

È necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso,che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicatanel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza diappello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, quando le due decisioni di merito concordino.Nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze giàesaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n.8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudicedi appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delleparti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale.

È sufficiente che,ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisiviche compendiano la ratio decidendi della sentenza (sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensiveche, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con ladecisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, dellapropria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibiliquando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente informule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parladi "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni delladecisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

In tale ottica, deve essereritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequareiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avversola sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022,Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5,n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).2.1.

D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicitàdella motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti unaviolazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo delprovvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presentimanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loroesame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustratedalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede dilegittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dalgiudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez.

U, n.16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essereinvalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, comeavvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonomaassunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez.6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; sez.U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez.

U n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così comenon è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicitàdella motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sceltatra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D'Ippedico e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali edargomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede dilegittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento,soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez.5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01).Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verificache il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendonoinsindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o diillogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento.

Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicitàdella motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioèdi spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).2.2.

Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentementefattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impiantomotivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essererivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativariservata al giudice del fatto.

Va, in proposito, ricordato che non è compito delgiudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliorericostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi averificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con ilsenso Comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanzadella legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario,riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatriceesclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).3.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Invero, le deduzioni difensive che eccepiscono il travisamento diinformazioni probatorie peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solodi confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primogrado (riportati dalla sentenza di appello), ma anche con la stessa sentenza oggigravata, in cui è spiegato come l’attività di indagine ha provato il pienocoinvolgimento dell’imputato nel sistema truffaldino ideato e realizzato,valorizzando: --a) l’assenza di effettiva attività agricola, desunta dall’attivitàcompiuta dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla assenza di coltivazione o perchéi terreni appartenevano a soggetti diversi dall’imputato; --b) il rinvenimento diagende sequestrate ove erano annotate le giornate lavorative fittizie e nomi deibraccianti falsamente assunti; --c) l’attività intercettiva relativa agli accessiispettivi compiuti dalla PG.Dunque, a fronte di un onere della prova del fatto correttamente adempiutodall'attore pubblico, era onere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa atti adimostrare che le giornate lavorative denunciate erano state effettivamente svolte.4.

Il secondo ed il terzo motivo, possono essere trattaticongiuntamente, in quanto diretti a censurare secondo diversi angoliprospettici il trattamento sanzionatorio, e devono essere rigettati in quantomanifestamente infondati.L’aggravante della recidiva è stata adeguatamente motivata, poiché si èvalorizzato il precedente penale per un reato di truffa, irrevocabile nel 2007, inepoca precedente ai fatti di causa.Manifestamente infondata è la censura che contesta la sussistenzadella recidiva specifica ritenendo non configurabile la stessa indole tra il reato percui ha riportato condanna (delitto contro il patrimonio) e il fatto per cui si procede(48 e 479 cod. pen.).Invero, oltre al delitto di cui al capo B, il ricorrente è stato condannatoanche per il delitto di cui al capo A (640 cod. pen.).In ogni caso, in tema di recidiva, devono intendersi"reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano unamedesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testinormativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, inragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hannodeterminati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324).La nozione di reati della stessa indole richiamata all'art. 101 cod. pen. -pur se riguardante la recidiva - evoca, accanto all'ipotesi di violazionidella stessa norma incriminatrice, anche il caso in cui, sul piano oggettivo, lecondotte di reato presentano profili di omogeneità, sia per la natura dei fattirelativamente al bene tutelato e delle modalità esecutive, sia, sul piano soggettivo,per i motivi da cui è scaturita la decisione criminosa.In termini analoghi, costituisce principio giurisprudenziale condiviso che "ladefinizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevanteper l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen.,prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri delbene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, neicasi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati." (Sez. 6, n. 15439del 17/03/2016, C., Rv. 266545).Questo definisce come reati della stessa indole non soltanto quelli cheviolano una stessa disposizione di legge (reati perfettamente omogenei) ma anchequelli che - pur previsti da disposizioni di legge diverse - presentino caratterifondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che lihanno determinati.In linea di principio, quindi, possono essere ritenuti"reati della stessa indole" non soltanto quelli che violano una medesimadisposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normatividiversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hannodeterminati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, desunti- anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzioneo dai moventi economici del reo (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv.248774).Circa la critica secondo la quale il precedente per truffa rispetto al falso nonè reato della stessa indole, si osserva che la ritenuta natura specifica dellarecidiva, riferita al ricorrente appare conforme al dettato dell'art. 101 cod. pen.Orbene, i giudici di primo grado (statuizione confermata dai giudici diappello) hanno ritenuto, correttamente, di qualificare la recidiva come specifica(art. 99 comma secondo, n. 1, cod. pen.) giacché i reati in questione possonoessere considerati a sfondo economico, conformemente al costante orientamentoespresso sul punto da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016,Petroni, Rv. 268444; Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869).Invero, nella sentenza di primo grado così si legge: la recidiva va, nellaspecie, applicata poiché l’imputato attuava…numerosi gravi reati posti a tutela delpatrimonio (peraltro in questo caso cagionando una gravissima perdita economicaad un ente previdenziale).Il giudizio di omogeneità dei reati in valutazione è, quindi, fondatosull'affinità dei moventi delittuosi che hanno generato i reati, risultando i medesimiriconducibili a una unitaria strategia imprenditoriale volte a privilegiare l'interessepersonale rispetto agli interessi pubblicistici tutelati dalle norme violate.4.1.

Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanzesfuggono al sindacato di legittimità qualora la motivazione non sia manifestamenteillogica o arbitraria.Per negare il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. è sufficiente che ilgiudice richiami l'assenza di elementi di segno positivo (così, oltre alla chiaralettera della norma, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, S., Rv. 270986).La Corte territoriale ha operato in conformità a tale principio, evidenziandoche la “gravità del fatto è espressa dall’ingente ammontare del danno comportatoalle casse pubbliche, nonché dal lungo arco temporale in cui le condotte criminosesono state reiterate”, tenuto conto altresì della mancanza di elementi suscettibilidi positiva valutazione.

Tale motivazione, incentrata sulla oggettiva gravità dellacondotta e sull'assenza di elementi positivamente valutabili, è di per sé sufficientea giustificare il diniego.5.

Quanto alle conclusioni del sostituto Procuratore Generale, si precisa chesecondo il consolidato principio di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso percassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsidi un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità dirilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc.pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente allasentenza impugnata con il ricorso) (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2021, D.L.,Rv. 217266), anche qualora tali cause si fossero verificate prima della emissionedella sentenza impugnata (Sez.

U, n. 223428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.231164).6.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di truffa aggravatacommessi sino al 14 gennaio 2015, perché estinti per prescrizione, con rigetto nelresto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta harigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza - cheè stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 29 ottobre 2024il Tribunale di Enna aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di cui agliartt. 640, comma secondo, n. 1, 61, n. 7, cod. pen. (capo A) e del reato di cuiagli artt. 48, 479, 61, n. 2, cod. pen. (capo B), per avere, nella qualità di titolaredella omonima azienda agricola, presentato all’Inps, tramite la piattaformatelematica, modelli DMAG, apponendo l’indicazione di giornate lavorative fittizie inesubero rispetto a quelle effettivamente necessarie per l’attività svolta, cosìinducendo in errore i funzionari dell’Inps che in virtù dei falsi DMAG redigevanol’elenco dei lavoratori cui spettavano le prestazioni assistenziali, emettendomandati di pagamento delle indennità di disoccupazione, assegni nucleo familiare,malattia e/o gravidanza per un ammontare di euro 4.175.854.In particolare, il ricorrente aveva proceduto all’assunzione fittizia di 380braccianti agricoli presso la propria azienda agricola, inviando all’Inps i modelliUNILAV relativi alle predette assunzioni, facendosi retribuire dai finti bracciantiagricoli per ottenere l’assunzione presso la propria azienda agricola e la denunciadelle giornate lavorative mai svolte.A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto: --a)l’assenza di effettiva attività agricola, desunta dall’attività compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla assenza di coltivazione o perché i terreni appartenevanoa soggetti diversi dall’imputato; --b) il rinvenimento di agende sequestrate oveerano annotate le giornate lavorative fittizie e nomi dei braccianti falsamenteassunti; --c) l’attività intercettiva relativa agli accessi ispettivi compiuti dalla PG.2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per iltramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi diseguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione, giacché non erano emersi elementi attestanti la consapevolezza delricorrente nel concorrere nella attività illecita complessivamente considerata.Invero, era emerso che la predisposizione della documentazione lavorativedelle assunzioni ritenute fittizie e successiva loro trasmissione era realizzata dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] che agiva in piena autonomia.2.2. Con il secondo motivo si censura la erronea applicazione di legge evizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidiva specifica.Si contesta che il reato di falso per induzione in errore tutela la fedepubblica, non costituendo “reato della stessa indole” rispetto al precedente relativoal delitto contro il patrimonio.2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata concessione delle circostanze3. Con requisitoria scritta del 28 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinviolimitatamente ai reati di truffa aggravata commessi sino al 14 gennaio 2015,perché estinti per prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. È necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso,che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicatanel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza diappello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, quando le due decisioni di merito concordino.Nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze giàesaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n.8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudicedi appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delleparti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che,ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisiviche compendiano la ratio decidendi della sentenza (sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensiveche, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con ladecisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, dellapropria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibiliquando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente informule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parladi "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni delladecisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essereritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequareiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avversola sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022,Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5,n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).2.1. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicitàdella motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti unaviolazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo delprovvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presentimanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loroesame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustratedalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede dilegittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dalgiudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n.16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essereinvalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, comeavvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonomaassunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez.6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; sez.U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così comenon è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicitàdella motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sceltatra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D'Ippedico e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali edargomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede dilegittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento,soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez.5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01).Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verificache il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendonoinsindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o diillogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicitàdella motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioèdi spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).2.2. Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentementefattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impiantomotivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essererivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativariservata al giudice del fatto. Va, in proposito, ricordato che non è compito delgiudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliorericostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi averificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con ilsenso Comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanzadella legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario,riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatriceesclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Invero, le deduzioni difensive che eccepiscono il travisamento diinformazioni probatorie peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solodi confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primogrado (riportati dalla sentenza di appello), ma anche con la stessa sentenza oggigravata, in cui è spiegato come l’attività di indagine ha provato il pienocoinvolgimento dell’imputato nel sistema truffaldino ideato e realizzato,valorizzando: --a) l’assenza di effettiva attività agricola, desunta dall’attivitàcompiuta dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla assenza di coltivazione o perchéi terreni appartenevano a soggetti diversi dall’imputato; --b) il rinvenimento diagende sequestrate ove erano annotate le giornate lavorative fittizie e nomi deibraccianti falsamente assunti; --c) l’attività intercettiva relativa agli accessiispettivi compiuti dalla PG.Dunque, a fronte di un onere della prova del fatto correttamente adempiutodall'attore pubblico, era onere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa atti adimostrare che le giornate lavorative denunciate erano state effettivamente svolte.4. Il secondo ed il terzo motivo, possono essere trattaticongiuntamente, in quanto diretti a censurare secondo diversi angoliprospettici il trattamento sanzionatorio, e devono essere rigettati in quantomanifestamente infondati.L’aggravante della recidiva è stata adeguatamente motivata, poiché si èvalorizzato il precedente penale per un reato di truffa, irrevocabile nel 2007, inepoca precedente ai fatti di causa.Manifestamente infondata è la censura che contesta la sussistenzadella recidiva specifica ritenendo non configurabile la stessa indole tra il reato percui ha riportato condanna (delitto contro il patrimonio) e il fatto per cui si procede(48 e 479 cod. pen.).Invero, oltre al delitto di cui al capo B, il ricorrente è stato condannatoanche per il delitto di cui al capo A (640 cod. pen.).In ogni caso, in tema di recidiva, devono intendersi"reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano unamedesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testinormativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, inragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hannodeterminati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324).La nozione di reati della stessa indole richiamata all'art. 101 cod. pen. -pur se riguardante la recidiva - evoca, accanto all'ipotesi di violazionidella stessa norma incriminatrice, anche il caso in cui, sul piano oggettivo, lecondotte di reato presentano profili di omogeneità, sia per la natura dei fattirelativamente al bene tutelato e delle modalità esecutive, sia, sul piano soggettivo,per i motivi da cui è scaturita la decisione criminosa.In termini analoghi, costituisce principio giurisprudenziale condiviso che "ladefinizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevanteper l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen.,prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri delbene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, neicasi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati." (Sez. 6, n. 15439del 17/03/2016, C., Rv. 266545).Questo definisce come reati della stessa indole non soltanto quelli cheviolano una stessa disposizione di legge (reati perfettamente omogenei) ma anchequelli che - pur previsti da disposizioni di legge diverse - presentino caratterifondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che lihanno determinati.In linea di principio, quindi, possono essere ritenuti"reati della stessa indole" non soltanto quelli che violano una medesimadisposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normatividiversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hannodeterminati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, desunti- anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzioneo dai moventi economici del reo (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv.248774).Circa la critica secondo la quale il precedente per truffa rispetto al falso nonè reato della stessa indole, si osserva che la ritenuta natura specifica dellarecidiva, riferita al ricorrente appare conforme al dettato dell'art. 101 cod. pen.Orbene, i giudici di primo grado (statuizione confermata dai giudici diappello) hanno ritenuto, correttamente, di qualificare la recidiva come specifica(art. 99 comma secondo, n. 1, cod. pen.) giacché i reati in questione possonoessere considerati a sfondo economico, conformemente al costante orientamentoespresso sul punto da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016,Petroni, Rv. 268444; Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869).Invero, nella sentenza di primo grado così si legge: la recidiva va, nellaspecie, applicata poiché l’imputato attuava…numerosi gravi reati posti a tutela delpatrimonio (peraltro in questo caso cagionando una gravissima perdita economicaad un ente previdenziale).Il giudizio di omogeneità dei reati in valutazione è, quindi, fondatosull'affinità dei moventi delittuosi che hanno generato i reati, risultando i medesimiriconducibili a una unitaria strategia imprenditoriale volte a privilegiare l'interessepersonale rispetto agli interessi pubblicistici tutelati dalle norme violate.4.1. Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanzesfuggono al sindacato di legittimità qualora la motivazione non sia manifestamenteillogica o arbitraria.Per negare il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. è sufficiente che ilgiudice richiami l'assenza di elementi di segno positivo (così, oltre alla chiaralettera della norma, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, S., Rv. 270986).La Corte territoriale ha operato in conformità a tale principio, evidenziandoche la “gravità del fatto è espressa dall’ingente ammontare del danno comportatoalle casse pubbliche, nonché dal lungo arco temporale in cui le condotte criminosesono state reiterate”, tenuto conto altresì della mancanza di elementi suscettibilidi positiva valutazione. Tale motivazione, incentrata sulla oggettiva gravità dellacondotta e sull'assenza di elementi positivamente valutabili, è di per sé sufficientea giustificare il diniego.5. Quanto alle conclusioni del sostituto Procuratore Generale, si precisa chesecondo il consolidato principio di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso percassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsidi un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità dirilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc.pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente allasentenza impugnata con il ricorso) (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2021, D.L.,Rv. 217266), anche qualora tali cause si fossero verificate prima della emissionedella sentenza impugnata (Sez. U, n. 223428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.231164).6. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris