CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eliminare - ORDINANZA Esecuzione specifica - Risoluzione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22715/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] dè Cesarini n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 702/2017, pubblicata il 29 giugno 2017, notificata il 29 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che siano dichiarati: infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, infondato il terzo, infondati il quarto e il quinto nonché infondato il sesto, con il conseguente rigetto del ricorso; visti l'atto di rinuncia al ricorso, notificato dalla ricorrente il 24/30 agosto 2022 e depositato il 6 settembre 2022, nonché l'atto di accettazione della rinuncia, notificato dalla controricorrente il 5 settembre 2022 e depositato il 5 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5 febbraio 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Tribunale di Lecce che fosse intimato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il pagamento, a titolo di saldo del prezzo di cessione del ramo d'azienda, della somma di euro 350.000,00, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Con provvedimento monitorio n. 755/2014, depositato il 18 marzo 2014, notificato il 28 marzo 2014, era ingiunto il pagamento dell'importo richiesto. 2.- Quindi, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva, davanti al Tribunale di Lecce, opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, che esso fosse revocato; in via riconvenzionale, che fosse dichiarato risolto o comunque che fosse pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 25 ottobre 2013, stipulato tra le parti in causa, e per l'effetto che la società opposta fosse condannata a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 100.000,00, corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.Al riguardo, l'opponente esponeva: che, con il menzionato contratto preliminare del 25 ottobre 2013, la Re.De aveva promesso di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] il ramo d'azienda costituito dal terreno e dalle autorizzazioni previste per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti; che contestualmente la Re.De aveva assunto l'obbligo di autorizzare la società cessionaria, in virtù della cessione, a subentrare in tutte le autorizzazioni ed iscrizioni già possedute ed afferenti al ramo d'azienda ceduto e di trasferire il ramo d'azienda con ogni accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza, concessione, autorizzazione o qualsiasi diritto o obbligo ricadente sul ramo d'azienda e in particolare sul terreno, sui progetti e sulle autorizzazioni richieste, garantendone la voltura a nome dell'acquirente; che era stato, altresì, pattuito che tutti gli oneri e le spese relativi alla progettazione e allo sviluppo del ramo d'azienda, sino al momento della sottoscrizione del contratto, nonché ogni debito presente e futuro relativo all'attività esercitata da detto ramo d'azienda, sino alla stipula del contratto definitivo, sarebbero rimasti a carico della promittente cedente; che il prezzo convenuto per la cessione del ramo d'azienda era stato stabilito in complessivi euro 450.000,00, di cui euro 100.000,00 relativi al terreno e agli altri beni ed euro 350.000,00 relativi all'avviamento; che il pagamento del prezzo concordato doveva avvenire mediante versamento dell'importo di euro 100.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, e del saldo restante di euro 350.000,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile, al momento della stipula dell'atto notarile definitivo; che era stato, inoltre, convenuto che la proposta doveva ritenersi non più efficace e priva di effetti nel caso di mancato rilascio di tutti i permessi edilizi e petroliferi da parte delle competenti autorità amministrative, entro la data di stipula del 31 dicembre 2013, con l'espressa facoltà della società promittente venditrice di richiedere alla promissaria acquirente, entro 5 giorni dalla scadenza del 31 dicembre 2013, una proroga di tre mesi; che era stato specificato che la stipula del contratto definitivo doveva avvenire dinanzi ad un notaio entro e non oltre il 31 dicembre 2013; che aveva provveduto al pagamento della caparra confirmatoria e aveva computato tempestivamente il calcolo degli oneri necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire; che era stato richiesto un nuovo calcolo degli oneri; che aveva contestato la condotta inadempiente della Re.De rispetto alle prescrizioni contrattuali, giacché era carente il provvedimento autorizzatorio unico per l'esercizio dell'attività petrolifera, sicché aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita nel contratto preliminare, chiedendo alla promittente alienante la restituzione immediata della caparra versata, con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni; che, dunque, la Re.De era inadempiente alle obbligazioni contratte e, in particolare, relativamente al suo obbligo di fornire, nei termini pattuiti, la regolare e completa documentazione prevista dall'art. 2 del preliminare; che, peraltro, il pagamento del saldo era subordinato, non già all'avveramento della condizione del rilascio dell'autorizzazione petrolifera, bensì alla stipula del contratto definitivo di compravendita con atto notarile. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva all'opposizione, sostenendo che aveva tempestivamente adempiuto e che si era avvalsa della proroga di tre mesi pattuita nel contratto preliminare. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via riconvenzionale, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo ingiunto nonché l'esecuzione in forma specifica del preliminare, affinché si producessero gli effetti traslativi della cessione. Con ordinanza del 5 novembre 2014, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, successivamente subordinata al perfezionamento dell'atto traslativo. In corso di causa parte opposta richiedeva altresì l'emissione di provvedimento cautelare anticipatorio di condanna alla sottoscrizione del definitivo, con la previsione di una misura coercitiva indiretta per ogni giorno di ritardo, istanza dichiarata inammissibile con ordinanza del 14 settembre 2015. Quindi, con sentenza n. 4458/2015, depositata il 22 settembre 2015, il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda riconvenzionale di parte opponente, volta ad ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente alienante, e, in accoglimento della domanda proposta da parte opposta, disponeva il trasferimento del ramo d'azienda subordinatamente al pagamento del saldo di euro 350.000,00, oltre interessi legali. 3.- Sul gravame interposto in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con atto di citazione del 21 ottobre 2015, e in via incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e compensava parzialmente le spese. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 5.- All'esito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1326, 1362, 1366, 1369, 1456 e 1457 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il termine per l'adempimento originariamente previsto fosse stato posticipato all'esito della proroga formulata e in tesi non contestata, a fronte di un termine essenziale pattuito all'art. 5 del contratto preliminare del 25 ottobre 2013, ricollegato ad una clausola risolutiva espressa, ove non si fosse stipulato il contratto definitivo entro il termine del 31 dicembre 2013. / / 2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le parti non avessero contestato la posticipazione del termine per l'adempimento originariamente previsto, risultando, invece, dagli atti che la Dilella aveva sempre contestato tale proroga, evidenziando la pretestuosità della richiesta di rinvio avanzata dalla Re.De e soprattutto la propria volontà di tenere ferma la data del 31 dicembre 2013, originariamente prevista nel contratto preliminare del 25 ottobre 2013, quale termine essenziale per l'adempimento. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c., in relazione alla nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale affermato che fosse stato posticipato il termine per l'adempimento originariamente previsto, in ragione della prova documentale raggiunta, e in ogni caso che la Dilella non avesse contestato la richiesta di proroga; e ciò con motivazione inesistente, perché meramente apparente, o comunque incoerente, perché contraddittoria o manifestamente illogica. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, per avere la Corte del gravame mancato di pronunciarsi sui motivi di appello tra loro connessi, volti a censurare la sentenza di primo grado, sia nella parte in cui aveva erroneamente accertato che il Tar locale avesse già annullato il diniego del Comune di Surbo, ritenendo al contrario doveroso il rilascio del PAU, sia nella parte in cui aveva affermato che le denunciate irregolarità del PAU fossero superate dalla ridetta sentenza del giudice amministrativo, doglianze in ordine alle quali non vi era stata alcuna pronuncia.5.- Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia su un motivo d'appello, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale mancato di pronunciarsi sull'ulteriore mezzo di gravame articolato nell'atto introduttivo dell'impugnazione di merito, nel quale era dedotto e dimostrato che il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Surbo il 30 dicembre 2013 era in realtà scaduto il 30 dicembre 2014, giacché la Re.De, nel termine di un anno previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, non aveva mai dato inizio ai lavori, con l'effetto che si sarebbe configurato un ulteriore inadempimento della promittente venditrice, che in ogni caso avrebbe determinato l'impossibilità del trasferimento del ramo d'azienda, profilo in ordine al quale non vi era stato alcun argomento utile speso dalla sentenza impugnata. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di gravame, perché tardiva e per carenza di deduzione in ordine all'impossibilità della produzione tempestiva, trattandosi, invece, di documento nuovo che la Dilella oggettivamente non avrebbe potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado, in quanto recava la data del 30 novembre 2015 e, quindi, era venuto ad esistenza, non solo dopo la fine del giudizio di primo grado, ma anche dopo la notifica dell'atto d'appello, di cui era sostenuta la natura indispensabile ai fini della decisione del motivo di appello relativo alla sopravvenuta impossibilità dell'oggetto del contratto di cessione del ramo d'azienda (in quanto detto documento avrebbe contenuto la dichiarazione, proveniente dalla stessa Re.De, circa il venir meno del permesso di costruire). Ad avviso della ricorrente, analoghe violazioni sarebbero state commesse dalla Corte di merito, per aver ritenuto irrilevanti e superflue le richieste istruttorie già vanamente avanzate nel giudizio di primo grado, trattandosi di questioni risolvibili in diritto sulla base della documentazione agli atti, che invece avrebbero potuto indirizzare diversamente l'esito decisorio della lite. 7.- Sennonché, come anzidetto, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto di rinuncia notificato il 24/30 agosto 2022 e depositato il 6 settembre 2022, cui ha fatto seguito l'accettazione della controricorrente con atto di accettazione notificato il 5 settembre 2022 e depositato il 5 settembre 2022. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q