CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 37496/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 23/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugno il Tribunale del riesame di Catanzaro, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., anullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, limitatamente alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. peri., di cui al capo 2) della provvisoria imputazione; quanto al capo 5) della predetta imputazione provvisoria, qualificava la fattispecie di cui agli artt. 110, 416-ter cod. pen., come originariamente contestata, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 96 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, e confermava la misura in atto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'imputazione provvisoria di cui al capo 2), in quanto al Talarico non risulta contestato alcun reato-fine e la motivazione dell'impugnata ordinanza si fonda unicamente su cinque conversazioni intercettate, omettendo di considerare la differenza tra concorso di persone ed associazione a delinquere, essendo, nel caso in esame, il pactum sceleris unicamente immaginato; in tal senso, infatti, l'attività in Albania, a cui ci si riferisce nelle captazioni, concerneva attività imprenditoriali del tutto legittime e lo scambio elettorale politico-mafioso è risultato insussistente, mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto che il ricorrente avesse successivamente aderito ad una precedente intesa corruttiva, ciò sulla base di una sola conversazione che lo vede protagonista, unico elemento che potrebbe avere una rilevanza dimostrativa; peraltro, il numero esiguo dei contatti telefonici ed il limitato arco temporale in cui gli stessi si sono verificati non può non rilevare in riferimento ad una partecipazione associativa contestata dal 2017 all'epoca attuale, in contrasto con la permanenza del vincolo medesimo, nonché con l'elemento soggettivo del dolo, che deve investire anche il contributo causale del soggetto agente in relazione al rafforzamento del vincolo, elementi tutti sui quali l'indagine da parte del Tribunale del riesame è rimasta indefinita, essendo, in sostanza, del tutto presunta la permanenza e la stabilità del vincolo associativo; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 96 d.p.r. 356/1957, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in riferimento alla sussistenza delle promesse o delle offerte effettuate, in contrasto con i criteri ermeneutici indicati dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto, nell'ambito della ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel contesto delle indagini note come "Basso profilo", dalla misura coercitiva degli arresti domiciliari in riferimento alla sua partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 2) - artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. - ed alla fattispecie di cui agli artt. 110, 416-ter cod. pen., di cui al capo 5). Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., pur confermando la misura coercitiva, ha escluso la sussistenza della contestata aggravante in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo 2) della provvisoria imputazione, ed ha qualificato la condotta di cui al capo 5) ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361. L'analisi dei motivi di ricorso rende necessario inquadrare la condotta ascritta al ricorrente in riferimento, anzitutto, al capo 5), ossia alla fattispecie di corruzione elettorale; la prospettazione posta a fondamento della motivazione ritiene che la candidatura del Talarico alla Camera in occasione delle elezioni del 04/03/2018, per l'UDC nel collegio uninominale di [OSCURATO:PERSONA], fosse stata sostenuta da un gruppo di soggetti appartenenti alla compagine associativa di cui al capo 2). In particolare [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di Saverio e [OSCURATO:PERSONA], aveva offerto il suo appoggio a sostegno della campagna elettorale, promettendo di concentrare i pacchetti di voti che egli poteva controllare in favore del Talarico, in cambio dell'appoggio che questi avrebbe garantito attraverso i contatti con personaggi influenti, allo scopo di favorire gli interessi che i predetti sodali avevano in Albania, nell'ambito di affari non meglio specificati né chiariti; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ottenere una sistemazione lavorativa in cambio dell'ausilio prestato. Il compendio indiziario si basa su alcune conversazioni intercettate: quelle del 01/10/2017 e del 25/10/2017, in cui Saverio e [OSCURATO:PERSONA] propongono al Talarico l'appoggio del Gallo in cambio di contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], al fine di sostenere le iniziative economiche intraprese in Albania dai Brutto e dal Gallo; dalle ulteriori indagini era emerso che il Gallo aveva accettato di sostenere la candidatura del Talarico avvalendosi dei suoi contatti nel territorio reggino, accordandosi con esponenti politici locali, tra cui l'ex senatore [OSCURATO:PERSONA] e lo zio di questi, [OSCURATO:PERSONA], nonché con titolari di attività imprenditoriali, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], organizzando anche un incontro a Roma tra questi ultimi ed il Talarico, in occasione del quale il Pirrello e l'Errigo promettevano i loro voti in cambio dell'appoggio istituzionale del Talarico; tale accordo veniva ribadito ulteriormente, in maniera ancora più esplicita, nel corso di un successivo incontro nel gennaio 2018 a [OSCURATO:PERSONA] ed in un ulteriore incontro nel febbraio 2018 a Roma tra il Gallo e l'Errigo, in cui quest'ultimo chiedeva espressamente un incarico in un organismo di vigilanza o in una società, facendo riferimento alla potenzialità nella raccolta di voti nel suo contesto familiare ed amicale, ed il Gallo gli ribadiva di aver detto al Talarico di non dimenticarsi dell'appoggio che loro gli stavano fornendo; a riprova di tale appoggio è stato evidenziato come sia il Gallo che i Brutto avevano trascorso la notte successiva alla chiusura della competizione elettorale presso la segreteria politica del Talarico, che, pur conseguendo un risultato significativo in un territorio diverso da quello di sua provenienza, non era riuscito a conquistare il seggio per una manciata di voti. Sulla base di tale compendio, descritto alle pagg. 6-15 dell'ordinanza impugnata e qui sintetizzato, il Tribunale del riesame ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., in assenza della connotazione della condotta volta all'acquisizione di voti con una delle modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., non potendo neanche collocarsi in un contesto inequivocabilmente mafioso i soggetti che avevano operato in favore del Talarico (pagg. 15-19 del provvedimento impugnato), né, infine, potendosi ritenere certa la consapevolezza della caratura criminale del Gallo da parte del Talarico. Sulla scorta di tale percorso ricostruttivo il Tribunale del riesame ha comunque sottolineato come le promesse di voti in favore del Talarico da parte del Gallo, del Pirrello e dell'Errigo fossero comunque il frutto di una vera e propria negoziazione, in quanto elargite a fronte dell'impegno, da parte del politico, di assicurare ai propri interlocutori specifici favoritismi, quali l'attribuzione di incarichi, la messa in relazione con personaggi influenti nel campo delle commesse pubbliche, nonché entrature, referenze ed agganci funzionali alla risoluzione di problemi contingenti. Proprio la chiara descrizione di tale tipologia di accordi rende immune da censure logiche la motivazione del provvedimento impignato, in totale coerenza con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, secondo cui la condotta incriminata è quella del candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità (Sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012, Macr1, Rv. 253387). Sotto tale aspetto, quindi, deve rilevarsi come il secondo motivo di ricorso sembri non confrontarsi affatto con la motivazione illustrata, risolvendosi in un motivo del tutto inammissibile. Fondato, invece, risulta il primo motivo di ricorso, posto che nessun ulteriore elemento, oltre a quelli sin qui sintetizzati, viene indicato dal Tribunale del riesame per argomentare la partecipazione del Talarico alla compagine associativa di cui al capo 2), finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro la P.A. L'ordinanza impugnata si limita a ricordare che il Talarico era legato a [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale presso il comune di Catanzaro ed appartenente alla medesima area politica, proseguendo nel delineare la vicenda investigativa relativa al Brutto ed al figlio Tommaso, i loro rapporti con il maresciallo [OSCURATO:PERSONA]Alessandro della G. di F. di Catanzaro e dei piani del Brutto e del D'Alessandro di aprire un'attività commerciale in Albania, nonché il successivo coinvolgimento del Gallo nel progetto; in tale contesto, inoltre, i predetti soggetti avevano deciso di sostenere la candidatura del Talarico. Inoltre, a pag. 26 del provvedimento impugnato, all'esito dell'analisi delle conversazioni intercettate e poste a fondamento del compendio indiziario relativamente al reato di corruzione elettorale, viene affermato come non possa dubitarsi dell'accordo delittuoso intervenuto, inizialmente, tra il Gallo, i Brutto ed il D'Alessandro e legato alle sorti dell'affare imprenditoriale in Albania, perseguito attraverso la commissione di una serie indeterminata di reati contro la P.A., essendo manifesta la volontà di elargire tangenti in territorio albanese, grazie alle risorse individuabili anche nelle conoscenze con soggetti che avrebbero potuto favorire l'assegnazione di commesse pubbliche, in tal senso dovendosi inquadrare l'ingresso nel comitato d'affari del Talarico. Tale affermazione risulta del tutto apodittica e priva di riferimenti specifici ad elementi investigativi. Anzitutto, manca completamente ogni riferimento alla natura illecita dell'iniziativa imprenditoriale in Albania, elemento che pure sarebbe stato non secondario, anche ai fini della individuazione della genesi della struttura associativa, posto che - come si evince dalla descrizione a pag. 2 dell'ordinanza impugnata - tale struttura associativa sarebbe stata funzionale proprio a tali attività imprenditoriali in Albania; anche a prescindere da tale aspetto, in ogni caso, ciò che non viene in alcun modo indicato dal Tribunale del riesame è quali siano gli elementi specifici su cui fondare la partecipazione del Talarico alla struttura associativa. Evidentemente, infatti, la sola corruzione elettorale non appare affatto sufficiente, se non posta in chiaro collegamento funzionale con una più ampia attività associativa, il che - almeno per quanto riguarda il Talarico - non è minimamente evidenziato nell'ordinanza impugnata. Al di là di un semplice ed assolutamente generico riferimento all'attività in Albania nel corso di una conversazione, infatti, il Tribunale del riesame ha completamente omesso di individuare, in riferimento alla persona del Talarico, gli elementi costitutivi della societas sceleris, ritenendo, evidentemente, sufficiente il compendio indiziario relativo alla corruzione elettorale. Peraltro, come si evince dalla motivazione dell'ordinanza genetica, i reati-fine contestati (capi 3 e 4) riguardano esclusivamente lo scambio di informazioni circa il coinvolgimento del Gallo in vicende investigative, che il D'Alessandro gli avrebbe fornito in cambio della partecipazione del Gallo stesso all'affare in Albania quale finanziatore. Non risultando alcun coinvolgimento del Talarico in tali vicende, né essendo chiarita in alcun modo la sua partecipazione all'iniziativa in Albania, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, quindi, il compendio indiziante posto a fondamento della corruzione elettorale finisce per riverberare automaticamente anche ai fini della gravità indiziaria finalizzata alla partecipazione all'associazione di cui al capo 2). Il Tribunale del riesame sembra dimenticare del tutto che, per risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile del rato associativo non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede sia la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti, sia un minimo di contributo effettivo apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione; benché, infatti, non sia richiesta alcuna formalizzazione sacramentale dell'accordo né specifiche manifestazione di formale adesione, è necessario che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa, in vista del perseguimento dei suoi scopi; ne discende che l'accertamento del dolo del delitto rende necessario individuare se il soggetto, consapevole dell'esistenza dell'organizzazione e delle sue finalità, abbia, con l'attività contestatagli ed accertata nella sua materialità, inteso apportare un contributo cosciente alla vita dell'organizzazione ed in vista di tale finalità divenuta causa comune dell'agire suo e dell'ente, non essendo, quindi, sufficiente in tal senso la sola consapevolezza; pertanto, pur essendo il reato associativo a forma libera, la condotta materiale deve porsi come causale rispetto all'evento tipico e, quindi, rende necessario in concreto individuare il ruolo specifico ed il contributo, anche minimo, ma non insignificante, del partecipe, atteso che, in caso contrario, la partecipazione sfuggirebbe ad ogni possibilità di tipizzazione della condotta punibile, in contrasto evidente con il principio di tassatività (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589; Sez. 1, n. 6979 del 31/05/1985, L., Rv. 170093 ; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170226, 170229, 170231, 170232). Altrettanto pacifico, inoltre, è il discrimine tra la partecipazione criminosa, in cui l'accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reati e l'associazione a delinquere, in cui l'accordo non si esaurisce dopo la commissione dei delitti, ma permane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso, il che rende impossibile desumere la prova del vincolo associativo dalla sola commissione di fatti criminosi, dovendo essere dimostrata la sussistenza del vincolo stesso, stante l'autonomia tra la fattispecie associativa ed i reati-fine (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105; Sez. 6, n. 6728 del 15/03/1989, Calvano, Rv. 181254; Sez. 1, n. 3905 del 30/06/1988, dep. 17/03/1989, Bannici, Rv. 180799; Sez. 1, n. 3492 del 13/06/1987, dep. 16/03/1988, Altivalle, Rv. 177894; Sez. 2, n. 1934 del 14/12/1985, Mula, Rv. 170255; Sez. 5, n. 7957 del 20/06/1985, Cavolini, Rv. 170345); anche sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto assente. Ne discende, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 2) dell'imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, esaminerà la sussistenza o meno di un grave compendio indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 2) dell'imputazione,