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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2021

Cassazione n. 39821/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il GIP dello stesso tribunale ha applicato al ricorrente in ordine al delitto di corruzione propria (quale sostituto commissario della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli e responsabile dell'aliquota di polizia giudiziaria), la misura degli arresti domiciliari (capo O, con esclusione dell'art. 326 cod. pen.).

Il Tribunale del riesame ha, invece, annullato la misura con riguardo agli altri reati di favoreggiamento e violenza privata (rispettivamente ai capi P e Q) contestati all'indagato.

1. Con il primo motivo deduce: violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 266 cod. proc. pen.; violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

La censura attiene all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui si sono ricavati i gravi indizi della corruzione a carico del ricorrente.

1.1. Con la prima doglianza il ricorrente lamenta che le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare non possono ritenersi appartenenti ad un solo procedimento penale.

In particolare, il decreto con cui il GIP aveva autorizzato in data 3/7/2017 l'intercettazione telefonica di due utenze nella disponibilità del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - ossia il privato ritenuto il corruttore del ricorrente quale p.u. - richiamava altro decreto di intercettazione (del 20/6/2017) emesso probabilmente in altro procedimento, riguardante altri imputati e reati, sulla scorta dell'attività di indagine esperita a seguito del suicidio dell'imprenditore brio Giuseppe e dunque nell'ambito di un altro procedimento privo di alcun "nesso di causalità con i fatti addebitati al ricorrente", i cui risultati non potevano essere utilizzati stante il divieto posto dall'art. 270 cod. proc. pen. 1.2.

Con la seconda doglianza eccepisce l'inutilizzabilità del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione telefonica (utenze Abbate) emesso dal GIP in data 3/7/2017, dei decreti di proroga del 26/7/2017 e di intercettazione ambientale (autovettura) del 26/7/2017, in quanto basati su motivazioni emesse solo per relationem (peraltro gli ultimi due da differente giudice), in mancanza dei presupposti necessari per accertare i gravi indizi di colpevolezza.

Invero, soltanto il successivo decreto del 26/2/2018 (con cui si autorizzava l'intercettazione di due utenze in uso al ricorrente) era conforme alle disposizioni codicistiche, essendo invece gli altri privi dell'informativa che dovrebbe sostenerne la legittimità.

Così il decreto 3/7/2017 GIP Picciotti (con cui si disponeva la captazione delle utenze telefoniche dell'[OSCURATO:PERSONA], presumibilmente indiziato di riciclaggio ed usura) si fondava su un'informativa della GdF del 30/6/2017 e su una richiesta del PM (entrambe composte da pagine totalmente onnissate), richiamata come parte integrante della motivazione, da cui null'altro si evince se non il titolo di reato (neppure l'eventuale presunto responsabile) ed il numero di procedimento così come iscritto a mod

21. Analoga carenza era da ravvisarsi: nel decreto di proroga (26/7/2017 GIP Perrella) ove l'informativa, integralmente richiamata della G.d.F. del 22/7/2017 (al pari della richiesta del PM) era del tutto oscurata da omissis, emergendo soltanto che l'indagato è l'[OSCURATO:PERSONA] al quale sono contestati i delitti di usura e riciclaggio; nell'autorizzazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA] GIP Perrella) a intercettare in ambientale l'auto dell'[OSCURATO:PERSONA], rimandandosi alla richiesta del PM e agli atti della GdF (rispettivamente del 24/7 e 20/7/2017 sempre omissate), nonché evidenziandosi, con riguardo alla necessità di disporre la captazione, che dalle precedenti telefonate (ossia quelle di cui ai precedenti decreti inutilizzabili) è emerso che l'indagato potrebbe trattenere rapporti e incontri con personaggi all'interno dell'abitacolo; nel decreto del 26/2/2018 GIP Picciotti in cui si autorizzava l'ascolto delle utenze riferibili al ricorrente, sulla scorta del contenuto delle precedenti intercettazioni captate sul telefono dell'[OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inutilizzabili.

Le evidenziate lacune neppure erano state colmate dal PM con un'integrazione documentale avvenuta nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (in data 15/3/2021), risultando prodotti solo in parte i decreti autorizzativi ma non quelli "integrali" ovvero senza le omissioni che hanno caratterizzato i RIT delle intercettazioni delle utenze dell'[OSCURATO:PERSONA].

Né all'uopo era confacente l'ordinanza impugnata, la quale aveva omesso di soffermarsi sul problema costituito dalle richiamate informative allegate alle richieste di autorizzazione che riguardavano i decreti attinenti alle utenze dell'Abbate, da cui poi si erano ricavati elementi tali da chiedere l'autorizzazione ad intercettare il ricorrente.

Stante poi le carenze sopra evidenziate, neppure poteva farsi riferimento, ai fini di asseverare la legittimità ed utilizzabilità dei decreti, al richiamo del principio della motivazione per relationem, difettandone i presupposti applicativi.

Insomma, vi era una mancanza di motivazione dei decreti, non colmabile con il ricorso a formule di stile, con conseguente nullità assoluta rilevabile anche ex officio.2.

Con il secondo motivo si censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della gravità indiziaria e, in particolare, si deduce il vizio di carenza di motivazione con riguardo alla richiesta difensiva di derubricazione del delitto di corruzione L~2;_cj LA.t, VA- ti propria in quello di(ésercizio delra funzione, tema che il Tribunale del riesame aveva erroneamente risolto facendo esclusivo riferimento all'assenza di una valida alternativa di merito da parte dell'indagato, svalutando, invece, la circostanza, di carattere decisivo, dell'assenza di condizionamento dell'interesse pubblico.

Inoltre, l'esame del compendio intercettivo consentiva di escludere qualunque "confidenza" da parte del ricorrente in favore dell'Abbate circa procedimenti pendenti che lo riguardavano.

Era semmai quest'ultimo a 'farsi fregio" di una presunta amicizia con l'indagato e delle confidenze che da costui avrebbe ricevuto.

Ciò emergeva dal tenore delle stesse conversazioni riportate dall'ordinanza impugnata da cui semmai poteva ricavarsi una chiamata in correità extragiudiziale, priva sia di alcun positivo apprezzamento sulla attendibilità del chiamante e delle stesse persone che hanno fornito notizie al riguardo, sia di qualunque tipo di convergenza con altre chiamate o elementi di supporto ricavabili dal compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati e/o manifestamente infondati.

3.1. Il primo profilo di censura - con cui il ricorrente si duole della violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. - è inammissibile poiché reiterativo del motivo avanzato in sede di riesame, nonché generico.

Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con la diffusa ed argomentata motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata che consente di escludere la paventata violazione di legge ed il correlativo vizio di motivazione.

Al riguardo, il Tribunale del riesame, dopo aver diffusamente ricostruito la genesi del presente procedimento (RG 17674/17), afferente a vicende di criminalità organizzata riguardanti la zona est di Napoli, originato da episodi di usura e riciclaggio commessi in danno dell'imprenditore brio Giuseppe, poi suicidatosi, ha evidenziato come a questo procedimento sia stato successivamente riunito altro, in sede di indagine (RG 6585/18), riguardante vicende di corruzione inerenti la criminalità organizzata vonnerese ed, in particolare, le infiltrazioni del clan Cimmino, tramite esponenti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel campo degli appalti ospedalieri (vicenda poi confluita nel capo A dell'ordinanza cautelare).

Si è poi precisato - così sgombrando il dubbio che il decreto di intercettazione del 3/7/2017 faccia riferimento ad un decreto emesso (ossia quello del 20/6/2017) in altro procedimento che, per come ventilato dal ricorrente, si fonderebbe sull'esito di un'attività investigativa compiuta in un procedimento diverso - che già nella richiesta di autorizzazione presentata al GIP dal PM in data 19/6/2017 risultano allegati tutti gli atti inerenti, compresa l'informativa della GdF di Casalnuovo del 19/6/2017, in cui sono presenti elementi investigativi inerenti le operazioni finanziarie e societarie poste in essere dal coindag,io Abbate, anche tramite congiunti quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzate al riciclaggio di proventi delle attività delittuose poste in essere dal predetto, nonché chiare emergenze che lasciano trasparire collegamenti del coindagato e delle sue attività imprenditoriali con la criminalità organizzata locale (tanto che all'epoca era ipotizzato anche l'art. 7 legge n. 203/91).

Peraltro, che il decreto GIP del 3/7/2017, contrariamente a quanto prospettato seppur in via "dubitativa" dal ricorrente, richiami in realtà un decreto emesso nell'ambito dello stesso procedimento e in relazione ad atti di indagine ivi precedentemente compiuti e connessi, si ricava anche dalla cronistoria compiuta dall'ordinanza impugnata in relazione allo sviluppo del secondo procedimento (RG 6585/18), le cui risultanze sono confluite in quello "portante" in epoca successiva all'emissione del decreto censurato (la riunione dei due fascicoli avviene dopo l'aggiornamento delle iscrizioni degli altri coindagati per corruzione, datate 1/2/2018) e legittimamente utilizzate a fini cautelari.

Si è, infatti, al riguardo precisato come la vicenda corruttiva, compendiata poi nei capi A), B) e C) dell'ordinanza cautelare, abbia valenza unitaria in quanto caratterizzata da condotte che teleologicamente sono collegate, anche temporalmente, in un'unica direzione, in quanto finalizzate a ricevere indebiti compensi e promesse, effettuando mercimonio delle pubbliche funzioni per l'assegnazione dell'attività di smaltimento dei fanghi degli impianti di depurazione a ditte compiacenti, ora in favore di imprenditori come Riccio e Caruson (capo A), ora a vantaggio di Furino (capo B) ed, infine, in favore di imprese riconducibili proprio all'[OSCURATO:PERSONA] (capi B e C).

Si tratta, quindi, di fatti criminosi di particolare gravità connessi soggettivamente ed oggettivamente, in quanto aventi carattere omogeneo ed espressione di un'unica programmazione iniziale.

Tale motivazione dà pienamente conto, pertanto, dell'assenza di qualunque violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; ma un tale profilo, si ripete, risulta estraneo alla doglianza svolta, in quanto il primo decreto di intercettazione disposto nei confronti dell'Abbate trae la sua origine da atti compiuti nello stesso procedimento (RG 17674/17); inoltre, anche laddove si ritenesse la censura mossa dal ricorrente - ma così non pare attenendosi al contenuto del ricorso (vedi pag. 4) - volta a denunziare l'inutilizzabilità per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. del complesso degli elementi probatori dell'altro procedimento, poi successivamente confluiti in quello per cui vi fu l'originaria iscrizione dell'Abbate, la doglianza sarebbe inammissibile poiché il ricorrente ha omesso del tutto di precisare in che misura gli atti di indagine provenienti dal procedimento successivamente riunito siano poi ridondati a carico della posizione dell'indagato.

3.2. Il secondo profilo di censura, attinente all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sul rilievo dell'illegittimità dei rispettivi decreti, è infondato.

Il ricorrente, infatti, fonda l'eccezione di inutilizzabilità del risultati delle intercettazioni telefoniche - disposte sulle utenze di cui aveva la disponibilità a seguito del decreto GIP del 26/2/2018 (che non allega al ricorso, essendo unita solo la richiesta del PM del 23/2/2018) - in quanto tale provvedimento "risentirebbe" dell'illegittimità dei ~_q_ decreti in precedenza adottati (relativi alle utenze ed all'autovettura dell'Abbate nel corso delle cui operazioni sono emersi gli iniziali indizi di reità che hanno poi portato il PM a chiedere l'intercettazione delle utenze dell'indagato), poiché farebbero riferimento ad informative della G.d.F in tutto o in parte omissate (G.d.F. del 30/6/2017, data del protocollo, richiamata dal GIP nel decreto 3/7/2017 come datata 1/7/2017; G.d.F del 22/7/2017, nella richiesta del PM di proroga del 24/7/2017 e correlativo decreto GIP del 26/7/2017; G.d.F 20/7/2017 in relazione richiesta PM 24/7/2017 e decreto intercettazione ambientale GIP del 26/7/2017).

Al riguardo, il Tribunale del riesame nel ritenere infondata l'eccezione precisa come il decreto di intercettazione telefonica a carico dell'indagato (ossia quello del 26/2/2018 con cui vennero messe sotto controllo le utenze nella disponibilità del Porcini) faccia riferimento ad una richiesta del PM, peraltro avanzata nell'ambito di un RIT diverso (n. 623/18), ove sono richiamate anche le annotazioni di PG del 5/12/2017 e del 16/2/2018, dalle quali emergono le conversazioni intercettate nel luglio 2017 indicative dei rapporti illeciti esistenti tra il Porcini e l'Abbate e da cui si evincono i lavori di ristrutturazione eseguiti da operai dell'Abbate a sue spese nell'abitazione del Porcini.

A tali specifiche annotazioni di PG risulta, poi, avere fatto espresso riferimento il decreto del GIP del 26/2/2018.

Pertanto, il decreto di autorizzazione - da cui sono poi emersi gli elementi fondanti l'accusa di corruzione per come si ricava dall'ordinanza cautelare e dalla motivazione resa dall'ordinanza impugnata - si fonda su atti di PG differenti da quelli espressamente censurati ed il cui contenuto non risulta affatto onnissato, per cui va esclusa qualsiasi autorizzazione in bianco ad opera del GIP, il quale ha potuto così apprezzare le vicende corruttive che interessavano il coindagato e finivano per coinvolgere il ricorrente (all'epoca peraltro non ancora iscritto per il delitto di corruzione, ma per quello di cui all'art. 326 cod. pen., non oggetto di applicazione della misura).

Pertanto, attraverso l'esame di tali atti di PG, la difesa è stata posta in condizione di conoscere, prima del riesame, anche gli elementi investigativi sino a quel momento raccolti e in forza dei quali erano state anche autorizzate le precedenti intercettazioni su cui si appuntano le eccezioni di inutilizzabilità.

A tale riguardo, va poi ulteriormente precisato, con ciò escludendosi qualsiasi profilo di nullità (e dunque di successiva inutilizzabilità), che i decreti censurati risultano motivati, dandosi atto da parte dei diversi giudici delle ragioni sia di fatto che di diritto che integrano i presupposti del mezzo di ricerca della prova.

Questa Corte in tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione ha, infatti, escluso che sia necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, essendo consentito che detta motivazione si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi.

Peraltro, un eventuale difetto di motivazione può essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare e non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità (Sez. 5, n. 776 del 15/2/2000, Rv. 215980; Sez. 5, ord. n. 31110 del 5/7/2004, Rv. 230021).

Né, nel caso in esame, ricorrono le ipotesi della mancanza grafica della motivazione o della motivazione apparente, essendo in ciascun decreto argomentate le specifiche ragioni che rendono indispensabile ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova.

Né può farsi derivare la nullità dell'atto dalla parziale omissione delle iniziali informative - dettata dalla primaria esigenza investigativa di preservare le indagini contro altri p.u. coinvolti - questione che semmai involge il tema differente della prova dei gravi indizi di colpevolezza, profilo non esplorato dal ricorrente e comunque soddisfatto - ai fini della legittimità del provvedimento cautelare - dal pedissequo richiamo dei risultati delle indagini, degli esiti dell'attività di captazione che ne è conseguita (costituita dal contenuto delle conversazioni, presenti agli atti) e delle altre informative acquisite, elementi tutti pienamente richiamati ed apprezzati dall'ordinanza impugnata ai fini dell'esistenza di una consistente piattaforma indiziaria.

Inoltre, va anche precisato che la circostanza, pure evidenziata dal ricorrente, che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, ne attiene alla capacità del giudice, in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni, nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art.33, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10255 del 13/12/2001, dep. 2003, Rv. 223916).

Infine, per come in precedenza evidenziato, la gran parte delle intercettazioni che fondano la gravità indiziaria è successiva al decreto GIP del 26/2/2018, pertanto il ricorrente, ai fini della specificità della censura di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, aveva l'onere di svolgere la c.d. prova di resistenza, ossia di evidenziare - ai fini della tenuta della motivazione dell'ordinanza impugnata - la rilevanza decisiva di quelle precedenti.

3.3. Il terzo motivo - che investe la qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza della gravità indiziaria che si sostiene fondata sulle sole dichiarazioni captate del coimputato - è manifestamente infondato.

3.3.1. Il Tribunale del riesame ha, anzitutto, legittimamente ricavato i gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze delle conversazioni intercettate.

Invero, alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di valutazione previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cod. proc. pen., perché non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (v.

Sez. 4, n. 31260 del 4/12/2012, dep. 2013, Rv. 256379; Sez. 6, 5.10.2005 n. 41203, Ammaturo).

Per esse vale invece la regola generale del prudente apprezzamento del giudice, che, nella fattispecie, è stato debitamente esercitato sottoponendo a vaglio critico l'intero complesso delle conversazioni captate.

Inoltre, tanto nell'ordinanza genetica che in quella impugnata sono stati passati in rassegna anche gli esiti dell'attività di indagine svolta che ha consentito di avvalorare quanto emerso dalle intercettazioni con particolare riguardo agli interventi illeciti effettuati dal ricorrente in favore dell'Abbate.

3.3.2. In punto di qualificazione giuridica del fatto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato una serie di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal ricorrente nella sua qualità di ufficiale di P.G. (tra i quali assumono rilievo ripetuti accessi abusivi al sistema informatico ai fini di notiziare l'Abbate di indagini nei suoi confronti o su altri soggetti con i quali era in rapporto di affari, nonché la mancata redazione di informative relative a notizie di reato relative a fatti coinvolgenti l'Abbate) a fronte dei quali ha ricevuto dall'Abbate diversi corrispettivi per sé o per altri.

E' dunque pienamente integrata l'ipotesi della corruzione propria: questa Corte ha, infatti, sul tema precisato che il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen., si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555).

Nel caso in esame, per come precisato dai giudici di merito, lo stabile asservimento del ricorrente agli interessi personali dell'Abbate e di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, ha in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il GIP dello stesso tribunale ha applicato al ricorrente in ordine al delitto di corruzione propria (quale sostituto commissario della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli e responsabile dell'aliquota di polizia giudiziaria), la misura degli arresti domiciliari (capo O, con esclusione dell'art. 326 cod. pen.). Il Tribunale del riesame ha, invece, annullato la misura con riguardo agli altri reati di favoreggiamento e violenza privata (rispettivamente ai capi P e Q) contestati all'indagato. 1. Con il primo motivo deduce: violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 266 cod. proc. pen.; violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La censura attiene all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui si sono ricavati i gravi indizi della corruzione a carico del ricorrente. 1.1. Con la prima doglianza il ricorrente lamenta che le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare non possono ritenersi appartenenti ad un solo procedimento penale. In particolare, il decreto con cui il GIP aveva autorizzato in data 3/7/2017 l'intercettazione telefonica di due utenze nella disponibilità del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - ossia il privato ritenuto il corruttore del ricorrente quale p.u. - richiamava altro decreto di intercettazione (del 20/6/2017) emesso probabilmente in altro procedimento, riguardante altri imputati e reati, sulla scorta dell'attività di indagine esperita a seguito del suicidio dell'imprenditore brio Giuseppe e dunque nell'ambito di un altro procedimento privo di alcun "nesso di causalità con i fatti addebitati al ricorrente", i cui risultati non potevano essere utilizzati stante il divieto posto dall'art. 270 cod. proc. pen. 1.2. Con la seconda doglianza eccepisce l'inutilizzabilità del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione telefonica (utenze Abbate) emesso dal GIP in data 3/7/2017, dei decreti di proroga del 26/7/2017 e di intercettazione ambientale (autovettura) del 26/7/2017, in quanto basati su motivazioni emesse solo per relationem (peraltro gli ultimi due da differente giudice), in mancanza dei presupposti necessari per accertare i gravi indizi di colpevolezza. Invero, soltanto il successivo decreto del 26/2/2018 (con cui si autorizzava l'intercettazione di due utenze in uso al ricorrente) era conforme alle disposizioni codicistiche, essendo invece gli altri privi dell'informativa che dovrebbe sostenerne la legittimità. Così il decreto 3/7/2017 GIP Picciotti (con cui si disponeva la captazione delle utenze telefoniche dell'[OSCURATO:PERSONA], presumibilmente indiziato di riciclaggio ed usura) si fondava su un'informativa della GdF del 30/6/2017 e su una richiesta del PM (entrambe composte da pagine totalmente onnissate), richiamata come parte integrante della motivazione, da cui null'altro si evince se non il titolo di reato (neppure l'eventuale presunto responsabile) ed il numero di procedimento così come iscritto a mod 21. Analoga carenza era da ravvisarsi: nel decreto di proroga (26/7/2017 GIP Perrella) ove l'informativa, integralmente richiamata della G.d.F. del 22/7/2017 (al pari della richiesta del PM) era del tutto oscurata da omissis, emergendo soltanto che l'indagato è l'[OSCURATO:PERSONA] al quale sono contestati i delitti di usura e riciclaggio; nell'autorizzazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA] GIP Perrella) a intercettare in ambientale l'auto dell'[OSCURATO:PERSONA], rimandandosi alla richiesta del PM e agli atti della GdF (rispettivamente del 24/7 e 20/7/2017 sempre omissate), nonché evidenziandosi, con riguardo alla necessità di disporre la captazione, che dalle precedenti telefonate (ossia quelle di cui ai precedenti decreti inutilizzabili) è emerso che l'indagato potrebbe trattenere rapporti e incontri con personaggi all'interno dell'abitacolo; nel decreto del 26/2/2018 GIP Picciotti in cui si autorizzava l'ascolto delle utenze riferibili al ricorrente, sulla scorta del contenuto delle precedenti intercettazioni captate sul telefono dell'[OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inutilizzabili. Le evidenziate lacune neppure erano state colmate dal PM con un'integrazione documentale avvenuta nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (in data 15/3/2021), risultando prodotti solo in parte i decreti autorizzativi ma non quelli "integrali" ovvero senza le omissioni che hanno caratterizzato i RIT delle intercettazioni delle utenze dell'[OSCURATO:PERSONA]. Né all'uopo era confacente l'ordinanza impugnata, la quale aveva omesso di soffermarsi sul problema costituito dalle richiamate informative allegate alle richieste di autorizzazione che riguardavano i decreti attinenti alle utenze dell'Abbate, da cui poi si erano ricavati elementi tali da chiedere l'autorizzazione ad intercettare il ricorrente. Stante poi le carenze sopra evidenziate, neppure poteva farsi riferimento, ai fini di asseverare la legittimità ed utilizzabilità dei decreti, al richiamo del principio della motivazione per relationem, difettandone i presupposti applicativi. Insomma, vi era una mancanza di motivazione dei decreti, non colmabile con il ricorso a formule di stile, con conseguente nullità assoluta rilevabile anche ex officio.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della gravità indiziaria e, in particolare, si deduce il vizio di carenza di motivazione con riguardo alla richiesta difensiva di derubricazione del delitto di corruzione L~2;_cj LA.t, VA- ti propria in quello di(ésercizio delra funzione, tema che il Tribunale del riesame aveva erroneamente risolto facendo esclusivo riferimento all'assenza di una valida alternativa di merito da parte dell'indagato, svalutando, invece, la circostanza, di carattere decisivo, dell'assenza di condizionamento dell'interesse pubblico. Inoltre, l'esame del compendio intercettivo consentiva di escludere qualunque "confidenza" da parte del ricorrente in favore dell'Abbate circa procedimenti pendenti che lo riguardavano. Era semmai quest'ultimo a 'farsi fregio" di una presunta amicizia con l'indagato e delle confidenze che da costui avrebbe ricevuto. Ciò emergeva dal tenore delle stesse conversazioni riportate dall'ordinanza impugnata da cui semmai poteva ricavarsi una chiamata in correità extragiudiziale, priva sia di alcun positivo apprezzamento sulla attendibilità del chiamante e delle stesse persone che hanno fornito notizie al riguardo, sia di qualunque tipo di convergenza con altre chiamate o elementi di supporto ricavabili dal compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati e/o manifestamente infondati. 3.1. Il primo profilo di censura - con cui il ricorrente si duole della violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. - è inammissibile poiché reiterativo del motivo avanzato in sede di riesame, nonché generico. Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con la diffusa ed argomentata motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata che consente di escludere la paventata violazione di legge ed il correlativo vizio di motivazione. Al riguardo, il Tribunale del riesame, dopo aver diffusamente ricostruito la genesi del presente procedimento (RG 17674/17), afferente a vicende di criminalità organizzata riguardanti la zona est di Napoli, originato da episodi di usura e riciclaggio commessi in danno dell'imprenditore brio Giuseppe, poi suicidatosi, ha evidenziato come a questo procedimento sia stato successivamente riunito altro, in sede di indagine (RG 6585/18), riguardante vicende di corruzione inerenti la criminalità organizzata vonnerese ed, in particolare, le infiltrazioni del clan Cimmino, tramite esponenti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel campo degli appalti ospedalieri (vicenda poi confluita nel capo A dell'ordinanza cautelare). Si è poi precisato - così sgombrando il dubbio che il decreto di intercettazione del 3/7/2017 faccia riferimento ad un decreto emesso (ossia quello del 20/6/2017) in altro procedimento che, per come ventilato dal ricorrente, si fonderebbe sull'esito di un'attività investigativa compiuta in un procedimento diverso - che già nella richiesta di autorizzazione presentata al GIP dal PM in data 19/6/2017 risultano allegati tutti gli atti inerenti, compresa l'informativa della GdF di Casalnuovo del 19/6/2017, in cui sono presenti elementi investigativi inerenti le operazioni finanziarie e societarie poste in essere dal coindag,io Abbate, anche tramite congiunti quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzate al riciclaggio di proventi delle attività delittuose poste in essere dal predetto, nonché chiare emergenze che lasciano trasparire collegamenti del coindagato e delle sue attività imprenditoriali con la criminalità organizzata locale (tanto che all'epoca era ipotizzato anche l'art. 7 legge n. 203/91). Peraltro, che il decreto GIP del 3/7/2017, contrariamente a quanto prospettato seppur in via "dubitativa" dal ricorrente, richiami in realtà un decreto emesso nell'ambito dello stesso procedimento e in relazione ad atti di indagine ivi precedentemente compiuti e connessi, si ricava anche dalla cronistoria compiuta dall'ordinanza impugnata in relazione allo sviluppo del secondo procedimento (RG 6585/18), le cui risultanze sono confluite in quello "portante" in epoca successiva all'emissione del decreto censurato (la riunione dei due fascicoli avviene dopo l'aggiornamento delle iscrizioni degli altri coindagati per corruzione, datate 1/2/2018) e legittimamente utilizzate a fini cautelari. Si è, infatti, al riguardo precisato come la vicenda corruttiva, compendiata poi nei capi A), B) e C) dell'ordinanza cautelare, abbia valenza unitaria in quanto caratterizzata da condotte che teleologicamente sono collegate, anche temporalmente, in un'unica direzione, in quanto finalizzate a ricevere indebiti compensi e promesse, effettuando mercimonio delle pubbliche funzioni per l'assegnazione dell'attività di smaltimento dei fanghi degli impianti di depurazione a ditte compiacenti, ora in favore di imprenditori come Riccio e Caruson (capo A), ora a vantaggio di Furino (capo B) ed, infine, in favore di imprese riconducibili proprio all'[OSCURATO:PERSONA] (capi B e C). Si tratta, quindi, di fatti criminosi di particolare gravità connessi soggettivamente ed oggettivamente, in quanto aventi carattere omogeneo ed espressione di un'unica programmazione iniziale. Tale motivazione dà pienamente conto, pertanto, dell'assenza di qualunque violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; ma un tale profilo, si ripete, risulta estraneo alla doglianza svolta, in quanto il primo decreto di intercettazione disposto nei confronti dell'Abbate trae la sua origine da atti compiuti nello stesso procedimento (RG 17674/17); inoltre, anche laddove si ritenesse la censura mossa dal ricorrente - ma così non pare attenendosi al contenuto del ricorso (vedi pag. 4) - volta a denunziare l'inutilizzabilità per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. del complesso degli elementi probatori dell'altro procedimento, poi successivamente confluiti in quello per cui vi fu l'originaria iscrizione dell'Abbate, la doglianza sarebbe inammissibile poiché il ricorrente ha omesso del tutto di precisare in che misura gli atti di indagine provenienti dal procedimento successivamente riunito siano poi ridondati a carico della posizione dell'indagato. 3.2. Il secondo profilo di censura, attinente all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sul rilievo dell'illegittimità dei rispettivi decreti, è infondato. Il ricorrente, infatti, fonda l'eccezione di inutilizzabilità del risultati delle intercettazioni telefoniche - disposte sulle utenze di cui aveva la disponibilità a seguito del decreto GIP del 26/2/2018 (che non allega al ricorso, essendo unita solo la richiesta del PM del 23/2/2018) - in quanto tale provvedimento "risentirebbe" dell'illegittimità dei ~_q_ decreti in precedenza adottati (relativi alle utenze ed all'autovettura dell'Abbate nel corso delle cui operazioni sono emersi gli iniziali indizi di reità che hanno poi portato il PM a chiedere l'intercettazione delle utenze dell'indagato), poiché farebbero riferimento ad informative della G.d.F in tutto o in parte omissate (G.d.F. del 30/6/2017, data del protocollo, richiamata dal GIP nel decreto 3/7/2017 come datata 1/7/2017; G.d.F del 22/7/2017, nella richiesta del PM di proroga del 24/7/2017 e correlativo decreto GIP del 26/7/2017; G.d.F 20/7/2017 in relazione richiesta PM 24/7/2017 e decreto intercettazione ambientale GIP del 26/7/2017). Al riguardo, il Tribunale del riesame nel ritenere infondata l'eccezione precisa come il decreto di intercettazione telefonica a carico dell'indagato (ossia quello del 26/2/2018 con cui vennero messe sotto controllo le utenze nella disponibilità del Porcini) faccia riferimento ad una richiesta del PM, peraltro avanzata nell'ambito di un RIT diverso (n. 623/18), ove sono richiamate anche le annotazioni di PG del 5/12/2017 e del 16/2/2018, dalle quali emergono le conversazioni intercettate nel luglio 2017 indicative dei rapporti illeciti esistenti tra il Porcini e l'Abbate e da cui si evincono i lavori di ristrutturazione eseguiti da operai dell'Abbate a sue spese nell'abitazione del Porcini. A tali specifiche annotazioni di PG risulta, poi, avere fatto espresso riferimento il decreto del GIP del 26/2/2018. Pertanto, il decreto di autorizzazione - da cui sono poi emersi gli elementi fondanti l'accusa di corruzione per come si ricava dall'ordinanza cautelare e dalla motivazione resa dall'ordinanza impugnata - si fonda su atti di PG differenti da quelli espressamente censurati ed il cui contenuto non risulta affatto onnissato, per cui va esclusa qualsiasi autorizzazione in bianco ad opera del GIP, il quale ha potuto così apprezzare le vicende corruttive che interessavano il coindagato e finivano per coinvolgere il ricorrente (all'epoca peraltro non ancora iscritto per il delitto di corruzione, ma per quello di cui all'art. 326 cod. pen., non oggetto di applicazione della misura). Pertanto, attraverso l'esame di tali atti di PG, la difesa è stata posta in condizione di conoscere, prima del riesame, anche gli elementi investigativi sino a quel momento raccolti e in forza dei quali erano state anche autorizzate le precedenti intercettazioni su cui si appuntano le eccezioni di inutilizzabilità. A tale riguardo, va poi ulteriormente precisato, con ciò escludendosi qualsiasi profilo di nullità (e dunque di successiva inutilizzabilità), che i decreti censurati risultano motivati, dandosi atto da parte dei diversi giudici delle ragioni sia di fatto che di diritto che integrano i presupposti del mezzo di ricerca della prova. Questa Corte in tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione ha, infatti, escluso che sia necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, essendo consentito che detta motivazione si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione può essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare e non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità (Sez. 5, n. 776 del 15/2/2000, Rv. 215980; Sez. 5, ord. n. 31110 del 5/7/2004, Rv. 230021). Né, nel caso in esame, ricorrono le ipotesi della mancanza grafica della motivazione o della motivazione apparente, essendo in ciascun decreto argomentate le specifiche ragioni che rendono indispensabile ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova. Né può farsi derivare la nullità dell'atto dalla parziale omissione delle iniziali informative - dettata dalla primaria esigenza investigativa di preservare le indagini contro altri p.u. coinvolti - questione che semmai involge il tema differente della prova dei gravi indizi di colpevolezza, profilo non esplorato dal ricorrente e comunque soddisfatto - ai fini della legittimità del provvedimento cautelare - dal pedissequo richiamo dei risultati delle indagini, degli esiti dell'attività di captazione che ne è conseguita (costituita dal contenuto delle conversazioni, presenti agli atti) e delle altre informative acquisite, elementi tutti pienamente richiamati ed apprezzati dall'ordinanza impugnata ai fini dell'esistenza di una consistente piattaforma indiziaria. Inoltre, va anche precisato che la circostanza, pure evidenziata dal ricorrente, che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, ne attiene alla capacità del giudice, in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni, nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art.33, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10255 del 13/12/2001, dep. 2003, Rv. 223916). Infine, per come in precedenza evidenziato, la gran parte delle intercettazioni che fondano la gravità indiziaria è successiva al decreto GIP del 26/2/2018, pertanto il ricorrente, ai fini della specificità della censura di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, aveva l'onere di svolgere la c.d. prova di resistenza, ossia di evidenziare - ai fini della tenuta della motivazione dell'ordinanza impugnata - la rilevanza decisiva di quelle precedenti. 3.3. Il terzo motivo - che investe la qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza della gravità indiziaria che si sostiene fondata sulle sole dichiarazioni captate del coimputato - è manifestamente infondato. 3.3.1. Il Tribunale del riesame ha, anzitutto, legittimamente ricavato i gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze delle conversazioni intercettate. Invero, alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di valutazione previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cod. proc. pen., perché non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (v. Sez. 4, n. 31260 del 4/12/2012, dep. 2013, Rv. 256379; Sez. 6, 5.10.2005 n. 41203, Ammaturo). Per esse vale invece la regola generale del prudente apprezzamento del giudice, che, nella fattispecie, è stato debitamente esercitato sottoponendo a vaglio critico l'intero complesso delle conversazioni captate. Inoltre, tanto nell'ordinanza genetica che in quella impugnata sono stati passati in rassegna anche gli esiti dell'attività di indagine svolta che ha consentito di avvalorare quanto emerso dalle intercettazioni con particolare riguardo agli interventi illeciti effettuati dal ricorrente in favore dell'Abbate. 3.3.2. In punto di qualificazione giuridica del fatto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato una serie di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal ricorrente nella sua qualità di ufficiale di P.G. (tra i quali assumono rilievo ripetuti accessi abusivi al sistema informatico ai fini di notiziare l'Abbate di indagini nei suoi confronti o su altri soggetti con i quali era in rapporto di affari, nonché la mancata redazione di informative relative a notizie di reato relative a fatti coinvolgenti l'Abbate) a fronte dei quali ha ricevuto dall'Abbate diversi corrispettivi per sé o per altri. E' dunque pienamente integrata l'ipotesi della corruzione propria: questa Corte ha, infatti, sul tema precisato che il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen., si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). Nel caso in esame, per come precisato dai giudici di merito, lo stabile asservimento del ricorrente agli interessi personali dell'Abbate e di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, ha in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 39821/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris