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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27622/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (an. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, i motivi aggiunti proposti dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione col- Iegiale per rispondere, in concorso con l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]: a) del reato di cui all'art. 416 co. 1 cod. pen., per avere promosso, costituito ed organizzato un'associazione per la commissione dì una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio (in particolare, furti di materiale ferroso presso scali ferroviari).

In luogo sconosciuto, da epoca anteriore al mese di dicembre 2010 - accertato in Auletta/[OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2011. b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 62 n. 2 e 7 c.p. perché, in concorso e previo accordo tra loro, agendo in esecuzione del medesimo disegno criminoso ricomprendente il delitto associativo e gli altri delitti appresso contestati, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri - e segnatamente, ai fini della succes- siva vendita, effettivamente avvenuta, alla EC:[OSCURATO:SOCIETA]., società esercente at- tività di recupero rottami ferrosi e non, s'impossessavano di materiale ferroso (chiavardini del tipo ck 1, piastrini, picchetti e pezzi di rotaia da circa 70/80 cm), per un peso complessivo di circa 35 tonnellate e valore di circa Euro 17.500,00, prelevandolo presso lo scalo ferroviario di Vallo della Lucania, così sottraendo il su descritto materiale, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ai funzionari/dipendenti dell'ente proprietario, che lo detenevano e custodivano all'interno del predetto scalo ferroviario.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose ovvero avvalendosi di mezzo fraudolento, su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio/utilità. [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. c)del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n.2 e 7 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo a), al fine di trarre profitto per sé o per altri e, segnatamente, ai fini della successiva vendita, effettivamente avvenuta, alla [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente attività di recu- pero rottami ferrosi e non - si impossessavano di circa 260 gabbioni metallici per il contenimento di argini, del peso complessivo di circa 57 quintali, prelevandoli presso un'area aperta, di pertinenza dello scalo ferroviario di [OSCURATO:PERSONA], in cui si trovavano accantonati, così sottraendo il su descritto materiale, di pro- prietà delle Ferrovie dello Stato, ai funzionari/dipendenti dell'ente proprietario, che lo detenevano all'interno della predetta area.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose ovvero con mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio/utilità. [OSCURATO:PERSONA] (SA), nelle date 15-16-17 e 21/12/201.0.d) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn.ri 2 e 7 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo a), al fine di trarre profitto per sé o per altri - e, segnatamente, ai fini della successiva vendita, effettivamente avvenuta, alla [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente attività di recu- pero rottami ferrosi e non - si impossessavano di materiale ferroso (chiavardini, piastrini, picchetti e pezzi di rotaia), per un peso complessivo di circa 52 tonnellate, prelevandolo, con violenza sulle cose consistita nel tagliare le rotaie, presso lo scalo ferroviario di Auletta (SA), al quale accedevano mediante forzatura della sbarra di chiusura del varco di accesso e taglio della catena di sicurezza, così sot- traendo il su descritto materiale, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ai funzio- nari/dipendenti dell'ente proprietario, che lo detenevano all'interno del predetto scalo ferroviario.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose (forzatura della sbarra di chiusura del varco di accesso E taglio della catena di sicurezza, taglio dei binari) o mezzo fraudolento, nonché su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio/utilità. [OSCURATO:PERSONA] (SA), nelle date [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 8/1/2011.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 21/6/2018, riteneva gli odierni ricorrenti (e [OSCURATO:PERSONA]) ritenuti respon- sabili dei delitti loro ascritti ai capi A), B), C); D) della rubrica e, ritenuta la conti- nuazione, li condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed C 1.500,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava gli imputati in- terdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ed in stato di interdizione legale durante la pena. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tem- pore da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisionale di C 55.000,00 e condannava, altresì, i predetti alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dichiarandosi la condanna all risarcimento del danno provvisoria- mente esecutiva.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 12/11/2020, aderendo al c.d. concordato in appello proposto dai difensori muniti di procura speciale cui aveva prestato il proprio consenso il Procuratore Generale, in riforma della sen- tenza di primo grado appellata dagli imputati, assolveva i predetti dal reato di cui all'art. 416 c.p. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per i restanti titoli di reato in complessivi anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, con l'ulteriore condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile co- stituita nel grado di appello.2.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensore di fiducia, il Veneri e il Cerulli, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma l, disp. att., cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o errata applica- zione degli artt. 624 cod. pen., 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. affer- mando che non vi sarebbe prova che egli abbia ricavato un profitto dal reato, essendo la vicenda, anche sotto il profilo indiziarlo, caratterizzata solo da un ge- nerico fumus.

Con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. sostenendo che, non essendo il Cerulli stato trovato in possesso di componenti metalliche "sospette" né nel luogo ove presumibilmente si trovavano, né in prossimità o altrove non si comprende come possa dirsi provato che egli abbia commesso il reato contestatogli, peraltro nella forma aggravata.

Si contesta, in ogni caso, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen.

Con un terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 625 n. 2 cod. pen., 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. quanta alla ritenuta confi- gurabilità in capo al Cerulli dell'aggravante della violenza sulle cose.

Con un quarto motivo si lamenta inosservanza degli artt. 624 cod. pen. 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di elemento soggettivo del reato.

Con un quinto motivo si eccepisce in ogni caso l'intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione.

Con un sesto motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. • [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- della Con un unico motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 552 co. 2 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza in rela- zione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. contestata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. in conside- razione della genericità della stessa.

Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata.3.

Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc). 8 d.l. 137/20:20 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), il P.G., che, sul rilievo che si è proceduti nelle forme di cui all'art. 599bis cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In data 18/5/2022 sono stati presentati motivi aggiunti nell'interesse di Ve- neri Goffredo, a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 69 cod. pen. in relazione all'omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche oggetto di concor- dato e illegalità della pena base irrogata, in quanto è vero che sarebbe stata ap- plicata la pena oggetto di concordato, ma il concordato prevedeva anche il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche.

E in data 31/5/2022 i medesimi difensori hanno depositato le proprie conclusioni scritte nell'interesse sempre del Veneri insistendo per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.

In data 30/5/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi sono inammissibili.

2. Ed invero, come si evince dal verbale di udienza del 12/11/2020, i mede- simi Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] odierni ricorrenti, muniti di procura spe- ciale dei propri assistiti, in quella data concordarono con il PG, che, previa assolu- zione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., venisse loro applicata per i residui reati la pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno.

E la Corte salernitana ebbe a pronunciare sentenza nei termini richiesti.

Peraltro, che si sia proceduto nelle forme del c.d. concordato in appello, oltre che con il richiamo in dispositivo dell'art. 602 co. lbis cod. proc. pen., i giudici del gravame del merito danno atto anche a pag. 5 della sentenza impugnata.

3. In premessa va rilevato che non sono scrutinabili i motivi aggiunti proposti in data 18/5/2022 nell'interesse del Veneri.

Ciò in quanto introducono un tema nuovo, afferente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al terzo motivo di appello„ che non aveva co- stituito oggetto dell'originario ricorso.

Ed invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio che la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare sol- tanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf.

Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, rv. 230281).

Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alle- ghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere am- messa l'introduzione di censure nuove con le quali si intenda allargare l'ambito del "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini tassativi previsti per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv.I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inamnnissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, co. 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/9/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; conf.

Sez. 2, n. 1417 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013, Rv. 254301).

Il che non è quanto avvenuto nel caso in esame.

3. Quanto agli originari motivi proposti da entrambi i ricon-enti, gli stessi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di con- cordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Pro- curatore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giu- dice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla man- cata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1/6/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a que- stioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti- mità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, inoltre, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato prosciogli- mento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la man- canza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, R.v. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

La corte campana, pertanto, è andata al di là di quello che le era richiesto nel momento in cui, oltre a motivare in relazione al perché ha ritenuto di condividere la previa assoluzione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. che era stata concor- data tra le parti, ha offerto anche una sintetica motivazione in relazione alla sus- sistenza delle aggravanti in contestazione.

4. Quanto alla pena, le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito che nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente mo- dificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (così Sez.

Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 2215715).

In tale pronuncia si evidenzia come la situazione sia del tutto speculare ri- spetto a quella che si determina con il patteggiamento in primo grado, in relazione al quale, prima che intervenissero la modifica dell'art. 448 cod. proc. pen. ad opera della

I. 103/2017 ove si parla esplicitamente di "illegalità della pena", le Sezioni Unite di questa Corte, ancora di recente, con la sentenza n. 5838 del 28/11/2013 dep. il 2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, avevano ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non potesse essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di deter- minazione di una pena contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale.

Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (an. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, i motivi aggiunti proposti dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione col- Iegiale per rispondere, in concorso con l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]: a) del reato di cui all'art. 416 co. 1 cod. pen., per avere promosso, costituito ed organizzato un'associazione per la commissione dì una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio (in particolare, furti di materiale ferroso presso scali ferroviari). In luogo sconosciuto, da epoca anteriore al mese di dicembre 2010 - accertato in Auletta/[OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2011. b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 62 n. 2 e 7 c.p. perché, in concorso e previo accordo tra loro, agendo in esecuzione del medesimo disegno criminoso ricomprendente il delitto associativo e gli altri delitti appresso contestati, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri - e segnatamente, ai fini della succes- siva vendita, effettivamente avvenuta, alla EC:[OSCURATO:SOCIETA]., società esercente at- tività di recupero rottami ferrosi e non, s'impossessavano di materiale ferroso (chiavardini del tipo ck 1, piastrini, picchetti e pezzi di rotaia da circa 70/80 cm), per un peso complessivo di circa 35 tonnellate e valore di circa Euro 17.500,00, prelevandolo presso lo scalo ferroviario di Vallo della Lucania, così sottraendo il su descritto materiale, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ai funzionari/dipendenti dell'ente proprietario, che lo detenevano e custodivano all'interno del predetto scalo ferroviario. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose ovvero avvalendosi di mezzo fraudolento, su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio/utilità. [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. c)del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n.2 e 7 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo a), al fine di trarre profitto per sé o per altri e, segnatamente, ai fini della successiva vendita, effettivamente avvenuta, alla [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente attività di recu- pero rottami ferrosi e non - si impossessavano di circa 260 gabbioni metallici per il contenimento di argini, del peso complessivo di circa 57 quintali, prelevandoli presso un'area aperta, di pertinenza dello scalo ferroviario di [OSCURATO:PERSONA], in cui si trovavano accantonati, così sottraendo il su descritto materiale, di pro- prietà delle Ferrovie dello Stato, ai funzionari/dipendenti dell'ente proprietario, che lo detenevano all'interno della predetta area. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose ovvero con mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio/utilità. [OSCURATO:PERSONA] (SA), nelle date 15-16-17 e 21/12/201.0.d) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn.ri 2 e 7 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo a), al fine di trarre profitto per sé o per altri - e, segnatamente, ai fini della successiva vendita, effettivamente avvenuta, alla [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente attività di recu- pero rottami ferrosi e non - si impossessavano di materiale ferroso (chiavardini, piastrini, picchetti e pezzi di rotaia), per un peso complessivo di circa 52 tonnellate, prelevandolo, con violenza sulle cose consistita nel tagliare le rotaie, presso lo scalo ferroviario di Auletta (SA), al quale accedevano mediante forzatura della sbarra di chiusura del varco di accesso e taglio della catena di sicurezza, così sot- traendo il su descritto materiale, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ai funzio- nari/dipendenti dell'ente proprietario, che lo detenevano all'interno del predetto scalo ferroviario. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose (forzatura della sbarra di chiusura del varco di accesso E taglio della catena di sicurezza, taglio dei binari) o mezzo fraudolento, nonché su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio/utilità. [OSCURATO:PERSONA] (SA), nelle date [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 8/1/2011. Il Tribunale di Vallo della Lucania, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 21/6/2018, riteneva gli odierni ricorrenti (e [OSCURATO:PERSONA]) ritenuti respon- sabili dei delitti loro ascritti ai capi A), B), C); D) della rubrica e, ritenuta la conti- nuazione, li condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed C 1.500,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiarava gli imputati in- terdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ed in stato di interdizione legale durante la pena. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tem- pore da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisionale di C 55.000,00 e condannava, altresì, i predetti alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dichiarandosi la condanna all risarcimento del danno provvisoria- mente esecutiva. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 12/11/2020, aderendo al c.d. concordato in appello proposto dai difensori muniti di procura speciale cui aveva prestato il proprio consenso il Procuratore Generale, in riforma della sen- tenza di primo grado appellata dagli imputati, assolveva i predetti dal reato di cui all'art. 416 c.p. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per i restanti titoli di reato in complessivi anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, con l'ulteriore condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile co- stituita nel grado di appello.2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensore di fiducia, il Veneri e il Cerulli, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma l, disp. att., cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o errata applica- zione degli artt. 624 cod. pen., 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. affer- mando che non vi sarebbe prova che egli abbia ricavato un profitto dal reato, essendo la vicenda, anche sotto il profilo indiziarlo, caratterizzata solo da un ge- nerico fumus. Con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. sostenendo che, non essendo il Cerulli stato trovato in possesso di componenti metalliche "sospette" né nel luogo ove presumibilmente si trovavano, né in prossimità o altrove non si comprende come possa dirsi provato che egli abbia commesso il reato contestatogli, peraltro nella forma aggravata. Si contesta, in ogni caso, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 625 n. 2 cod. pen., 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. quanta alla ritenuta confi- gurabilità in capo al Cerulli dell'aggravante della violenza sulle cose. Con un quarto motivo si lamenta inosservanza degli artt. 624 cod. pen. 192 co. 1 e 2 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di elemento soggettivo del reato. Con un quinto motivo si eccepisce in ogni caso l'intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione. Con un sesto motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. • [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- della Con un unico motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 552 co. 2 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza in rela- zione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. contestata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. in conside- razione della genericità della stessa. Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata.3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc). 8 d.l. 137/20:20 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), il P.G., che, sul rilievo che si è proceduti nelle forme di cui all'art. 599bis cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 18/5/2022 sono stati presentati motivi aggiunti nell'interesse di Ve- neri Goffredo, a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 69 cod. pen. in relazione all'omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche oggetto di concor- dato e illegalità della pena base irrogata, in quanto è vero che sarebbe stata ap- plicata la pena oggetto di concordato, ma il concordato prevedeva anche il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche. E in data 31/5/2022 i medesimi difensori hanno depositato le proprie conclusioni scritte nell'interesse sempre del Veneri insistendo per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. In data 30/5/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2. Ed invero, come si evince dal verbale di udienza del 12/11/2020, i mede- simi Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] odierni ricorrenti, muniti di procura spe- ciale dei propri assistiti, in quella data concordarono con il PG, che, previa assolu- zione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., venisse loro applicata per i residui reati la pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno. E la Corte salernitana ebbe a pronunciare sentenza nei termini richiesti. Peraltro, che si sia proceduto nelle forme del c.d. concordato in appello, oltre che con il richiamo in dispositivo dell'art. 602 co. lbis cod. proc. pen., i giudici del gravame del merito danno atto anche a pag. 5 della sentenza impugnata. 3. In premessa va rilevato che non sono scrutinabili i motivi aggiunti proposti in data 18/5/2022 nell'interesse del Veneri. Ciò in quanto introducono un tema nuovo, afferente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al terzo motivo di appello„ che non aveva co- stituito oggetto dell'originario ricorso. Ed invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio che la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare sol- tanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf. Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, rv. 230281). Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alle- ghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere am- messa l'introduzione di censure nuove con le quali si intenda allargare l'ambito del "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini tassativi previsti per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv.I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inamnnissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, co. 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/9/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; conf. Sez. 2, n. 1417 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013, Rv. 254301). Il che non è quanto avvenuto nel caso in esame. 3. Quanto agli originari motivi proposti da entrambi i ricon-enti, gli stessi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di con- cordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Pro- curatore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giu- dice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla man- cata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1/6/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a que- stioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti- mità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Costituisce, inoltre, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato prosciogli- mento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la man- canza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, R.v. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). La corte campana, pertanto, è andata al di là di quello che le era richiesto nel momento in cui, oltre a motivare in relazione al perché ha ritenuto di condividere la previa assoluzione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. che era stata concor- data tra le parti, ha offerto anche una sintetica motivazione in relazione alla sus- sistenza delle aggravanti in contestazione. 4. Quanto alla pena, le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito che nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente mo- dificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (così Sez. Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 2215715). In tale pronuncia si evidenzia come la situazione sia del tutto speculare ri- spetto a quella che si determina con il patteggiamento in primo grado, in relazione al quale, prima che intervenissero la modifica dell'art. 448 cod. proc. pen. ad opera della I. 103/2017 ove si parla esplicitamente di "illegalità della pena", le Sezioni Unite di questa Corte, ancora di recente, con la sentenza n. 5838 del 28/11/2013 dep. il 2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, avevano ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non potesse essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di deter- minazione di una pena contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e conda
Sentenza Cassazione n. 27622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris