CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. (capo B); mentre ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; ha confermato in toto le statuizioni in favore della parte civile. 2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, articolando sei motivi: nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per manifesta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per mancanza di motivazione, illogicità ed erronea applicazione della legge penale ("l'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe messo in commercio cassette o altro materiale contraffatto costituisce l'immotivata premessa e l'erronea conclusione a cui i giudici del gravame adeguano ogni valutazione»; «l'ipotesi della ricettazione è completamente avulsa da qualsivoglia riscontro»; difetta una motivazione sull'elemento soggettivo dei reati); estinzione del reato per prescrizione in data anteriore alla pronuncia di secondo grado in ragione «della completa insussistenza della contestata recidiva, che è stata ritenuta sussistente senza alcuna motivazione». Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria con la quale deduce: che "i motivi sono dettagliati in ordine sia alla violazione di legge che alla carenza di motivazione"; che "è maturata la prescrizione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nelle more del deposito della sentenza della Corte di appello". 3. Il ricorso è inammissibile. I primi cinque motivi sono afflitti da una evidente genericità intrinseca, dato che si risolvono in mere asserzioni astratte prive di riferimenti al caso concreto (gli unici riferimenti riguardano casi estranei a questo processo che non riguarda né una contraffazione né una ricettazione). Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il dedotto decorso del termine prescrizionale trova unico fondamento nella esclusione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., questione mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio e comunque proposta in questa sede in maniera aspecifica. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere esten