CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 ( detenzione illecita di cocaina, eroina e marijuana). L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90; inoltre, lamenta vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991), fermo restando che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Tanto premesso, i giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione allo spaccio, sottolineando come deponessero in tal senso, oltre il dato ponderale dello stupefacente sequestrato dal quale ricavare, rispettivamente, 32 dosi medie di marijuana, 307 dosi di eroina e 119 dosi medie di cocaina, la presenza ben due bilancini di precisione, la cui destinazione è collegata alla finalità di suddivisione in precise dosi destinate alla vendita (aventi un prezzo al grammo), piuttosto che ad una suddivisione per uso personale; la esiguità dei guadagni del Castagna, che svolgeva attività di muratore, rispetto al rilevante quantitativo di droga posseduta. Stesse considerazioni di impongono quanto al motivo, genericamente dedotto, relativo alla dosimetria della pena. E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Urretwc; Così deciso in Roma, il 1-22janD 20