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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42844/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di concordato in appello per mancata motivazione in ordine all'esclusione dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Ritenuto che, infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); Ritenuto, infatti, che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di concordato in appello per mancata motivazione in ordine all'esclusione dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Ritenuto che, infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); Ritenuto, infatti, che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 42844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris