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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09304/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in esame, proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 8.4.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Torino.

Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-00 alla Cassa delle ammende, determinabile in ff.17teuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.( cc,v, t-0 Lt P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Søo spese processuali e della somma di euroUrtIty alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere relatore /trakej i [OSCURATO:PERSONA] Sandrini [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in esame, proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 8.4.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 6-00 alla Cassa delle ammende, determinabile in ff.17teuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.( cc,v, t-0 Lt P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Søo spese processuali e della somma di euroUrtIty alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore /trakej i [OSCURATO:PERSONA] Sandrini [OSCURATO:PERSONA] M
Sentenza Cassazione n. 09304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris