CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 12510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 gennalo1.914 avverso il decreto del Tribunale di Messina dei 25 marzo 2021 visti ali atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Fulvio baldi, che ha concluso per !a inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe i! Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione interposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, delegato alla trattazione del procedimento inerente il sequestro della società [OSCURATO:SOCIETA], ha chiuso !o stato passivo della relativa procedura negando ammissione alla domanda di insinuazione proposta dal Vieni per crediti maturati in ragione dei rapporto di lavorato subordinato a tempo determinato occorso con la citata società negli anni 2016 e 2017. Avverso detta decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa del creditore istante, lamentando : violazione dell'ad 58, comma 5 ter, d.lgs. n. 159 del 2011 per aver il Tribunale ritenuto inammissibile l'opposizione perché il ricorrente non sarebbe comparso all'udienza di verifica e avrebbe allegato !a documentazione giustificativa dei credito solo con l'opposizione, aspetti contraddetti dalla disamina degli atti (il ricorrente, oltre a presenziare alla udienza di verifica aveva anche allegato alla istanza di ammissione il contratto di assunzione del 18 luglio 2016, il CUD degli anni 2016 e 2017 e copia della relativa storia lavorativa) e errati in punto di diritto, perché le violazioni addotte non potevano dare luogo ad alcuna inammissibilità dell'opposizione, semmai solo a delle preclusioni probatorie; violazione di legge e vizio di motivazione, per aver ritenuto non documentato il credito (in ragione della mancata allegazione dei cedolini stipendiali e di qualsivoglia altro elemento utile a ritenere di aver effettivamente prestato attività lavorativa in favore della società coinvolta nel sequestro) e ancor più in radice per aver negato il presupposto della buona fede del creditore istante, il tutto trascurando un puntuale scrutinio della documentazione prodotta a sostegno della domanda di insinua e omettendo di argomentare in relazione alla ritenuta assenza di un affidamento incolpevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento per una concorrente serie di ragioni. 2. Impropriamente il provvedimento impugnato, nel riferirsi ad assente tardività nell'allegazione documentale da parte del creditore istante, si spinge ad affermare l'inammissibilità della relativa opposizione (conclusione peraltro immediatamente contraddetta dalle valutazioni di merito cadute sulle ragioni di gravame, comunque rese). Giova infatti precisare che il meccanismo procedurale previsto dal comma 5- ter dell'art. 58 digs. n. 159 del 2011 (in forza del quale, depositato dall'amministratore giudiziario il progetto di stato passivo, i creditori, sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica, possono proporre osservazioni critiche e allegare documentazione aggiuntiva), a tutto voler concedere (la disposizione prevede la decadenza dell'istante dalla possibilità di integrare successivamente la documentazione a sostegno del credito), dà corpo unicamente ad una preclusione istruttoria, utile ad incidere sul merito della domanda (in punto di comprova del credito), secondo un sistema di barriere preclusive tipicamente proprio dei procedimenti civilistici, ma senza influire pregiudizialmente sulla domanda stessa nè sulla opposizione che ad essa consegue in caso di reiezione dell'insinuazione. In altre parole, inammissibili saranno le allegazioni tardive, non l'esito decisorio legato alla domanda di insinuazione e alla eventuale opposizione ex art 59 d.lgs. n. 159 del 2011. 3. Il provvedimento gravato, inoltre, nella sua parte finale, contiene un poco comprensibile riferimento ad un asserito "incolpevole affidamento in capo" al creditore istante, che lascia coerentemente pensare alla mancata dimostrazione del requisito della buona fede da parte del Vieni. Ciò tuttavia in termini evidentemente apodittici e soprattutto all'esito di una errata scansione logica del momenti di verifica del credito oggetto di insinuazione. Il profilo soggettivo, evocato dal Tribunale ad ulteriore sostegno della disposta reiezione, postula a monte la dimostrazione, da parte dei creditore, di un credito, munito di data certa, opponibile alla massa, se del caso integrato dagli ulteriori oneri di deduzione e allegazione imposti dalle ipotesi di cui alle lettere c), d), dell'art. 52 del d.lgs. n. 152 del 2011; presuppone, ancora, che il Tribunale abbia argomentato sulla ritenuta strumentalità del credito (sempre se comprovato) rispetto all'attività illecita sottesa all'applicazione della misura (da ultimo si veda Sezione 6, n. 27692 del 19 maggio 2021, n. m. sul punto, con i richiami ivi contenuti; Sezione 6, n. 28034 dell'8 giugno 2021, n.m.); diviene, infine, attuale solo all'esito di tale ultima verifica, dovendo il Tribunale, in caso di rilevata strumentalità del credito, valutare gli elementi addotti dal creditore in relazione alla buona fede, anche alla luce dei parametri di giudizio espressamente indicati dal comma 3 dell'art 52 citato. Nel caso, la verifica della strumentalità manca integralmente; e tanto rende inconferente il riferimento alla buona fede, che difetta del suo presupposto logico giuridico essenziale e che pare frutto di una indebita commistione tra temi di giudizio diversi (la prova del credito da un lato e quella dell'affidamento incolpevole dall'altro) 4. Nei merito della pretesa, va rimarcato che il lavoratore subordinato può limitarsi ad allegare, a supporto della domanda di insinuazione, il contratto che definisce la relativa prestazione, anche nei relativi termini economici; non deve dare prova di aver adempiuto al relativo obbligo contrattuale trattandosi di contestazione, quella inerente la relativa inesecuzione della prestazione lavorativa, che spetta al datore di lavoro (qui la procedura resistente), sul quale grava il relativo onere probatorio al pari di tutte le vicende modificative, impeditive o estintive dirette a paralizzare l'altrui pretesa.Nel caso, dalla verifica degli atti trasmessi, favorita dal rilievo processuale del vizio prospettato, è emerso che erano stati allegati sin dalla domanda di insinua i contratti a copertura del periodo indicato nella domanda ( correttamente delimitato dal Tribunale sino all'ottobre del 2017, momento di esecuzione del sequestro), mai contestati nella relativa data certa, in uno, peraltro, ai CUD (predisposti dal datore di lavoro e dunque di pregnante importanza logica). Il profilo inerente la prova rimessa ai terzo creditore doveva dunque ritenersi compiutamente evaso, essendo per contro indifferente la mancata produzione dei cedolini mensili, che possono costituire uno dei mezzi attraverso í quali provare rapporto ed il credito sottostante ma la cui omessa allegazione non legittima necessariamente valutazioni di segno negativo in ordine alla sussistenza dei rapporto. Per contro, l'affermazione inerente la modesta verosimiglianza logica di una prestazione resa ma rimasta non pagata per così lunghi periodi (sulla quale riposa in parte la motivazione del rigetto qui contestato), oltre che contradetta dall'istanza (con la quale non si rivendicava l'integrale inadempimento da parte del datore di lavoro, rimarcando che erano stati erogati degli acconti), è suggestiva ma altrettanto congetturale. Del resto e a chiusura, si consideri, ad ulteriore conferma della sussistenza dei rapporto lavorativo, che pacificamente ( come emerge dalla stessa decisione impugnata), il Vieni era ricompreso tra le maestranze delle quali si è avvalsa l'amministrazione dopo il sequestro nell'ottica della relativa continuità aziendale; aspetto in fatto, anche questo, da valorizzare nell'ottica della comprovata sussistenza del rapporto evicato a sostegno delle competenze retributive rivendicate. 5. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione del medesimo Tribunale di Messina chiamata nuovamente a verificare il credito del ricorrente alle luce delle valutazioni e delle indicazioni di principio sopra rassegnate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso i