Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 11206/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], residente a Bitonto; - intimata – Avverso la sentenza della CRT della Puglia, n. 2011/16 depositata l’otto agosto 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava otto intimazioni di pagamento contestando la mancata notifica delle sottese cartelle; l’inesistenza delle intimazioni e la prescrizione decennale dei crediti.

La CTP, declinata la giurisdizione con riferimento all’intimazione avente ad oggetto crediti dell’INPS, accoglieva il ricorso per quattro intimazioni, ritenendo non provate le notifiche, e lo respingeva nel resto.

La CTR, adìta da entrambe le parti, respinto l’appello incidentale della contribuente, accoglieva quello di Equitalia limitatamente alle intimazioni nn. 01420129087174028000 e n.

GIUDICATO 01420129087174129000, mentre per le altre due intimazioni respingeva il gravame, ritenendo in particolare che per quanto riguardava le due sottese cartelle, nn. 01420010135921201 e 1420010126660926, l’unico avviso di ricevimento del 12.6.2001 non risultava riportare il numero della cartella, per cui non era chiaramente riconducibile a tali atti.

Né riteneva risolutiva la notifica dell’iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 11.8.2009, in quanto tale atto era stato impugnato e la CTR aveva accolto il ricorso della contribuente.

Ricorre quindi Equitalia in cassazione affidandosi a un solo motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va dato atto della regolare notifica del ricorso da parte di avvocato del libero foro per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 7.3.2017 (atto ritirato in Ufficio postale dalla destinataria), in epoca quindi anteriore all’estinzione ope legis della medesima ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016.

2. Nel merito deve darsi atto, alla luce di quanto esposto “in fatto” che la controversia riguarda solo le due intimazioni oggetto di reiezione dell’appello di Equitalia da parte della CTR.

Con riferimento alle stesse l’agente della riscossione deduce “VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 324 C.P.C.

E 2909 C.C. denunzia ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c.”, in quanto la controversia inerente all’iscrizione ipotecaria si era conclusa con sentenza di questa Corte che avrebbe sancito la regolarità della notifica delle prodromiche cartelle.

2.1. In effetti la richiamata pronuncia riguardava un’iscrizione ipotecaria, allegata al ricorso, tra le cui cartelle prodromiche sono annoverate anche quelle oggetto della presente causa e in particolare le due ancor oggetto di giudizio.

La relativa sentenzadi questa Corte n. 23051/16, intervenuta fra le stesse parti, in cui si discuteva della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, il cui contenuto, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso, è stato trascritto, di cui parte ricorrente invoca l’autorità di giudicato, accoglieva il secondo motivo con cui Equitalia chiedeva la riforma della sentenza d’appello che aveva ritenuto insufficienti le prove della notifica delle cartelle, riconoscendo che l’onere probatorio era stato soddisfatto con la produzione degli avvisi di ricevimento e gli estratti di ruolo.

Così stando le cose il motivo dev’essere accolto e, non dovendosi compiere ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo anche con riguardo alle cartelle ed alle intimazioni ancora in contestazione, il tutto con aggravio di spese in capo all’intimata soccombente.

Spese delle fasi di merito compensate.

P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo anche con riguardo alle cartelle ed alle intimazioni ancora in contestazione.

Condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in € 4.100, oltre 15 % dell’onorario per rimborso spese generali, I.V.A.

C.A.P. se dovute, ed oltre € 200,00 per esborsi.

Spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], residente a Bitonto; - intimata – Avverso la sentenza della CRT della Puglia, n. 2011/16 depositata l’otto agosto 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava otto intimazioni di pagamento contestando la mancata notifica delle sottese cartelle; l’inesistenza delle intimazioni e la prescrizione decennale dei crediti. La CTP, declinata la giurisdizione con riferimento all’intimazione avente ad oggetto crediti dell’INPS, accoglieva il ricorso per quattro intimazioni, ritenendo non provate le notifiche, e lo respingeva nel resto. La CTR, adìta da entrambe le parti, respinto l’appello incidentale della contribuente, accoglieva quello di Equitalia limitatamente alle intimazioni nn. 01420129087174028000 e n. GIUDICATO 01420129087174129000, mentre per le altre due intimazioni respingeva il gravame, ritenendo in particolare che per quanto riguardava le due sottese cartelle, nn. 01420010135921201 e 1420010126660926, l’unico avviso di ricevimento del 12.6.2001 non risultava riportare il numero della cartella, per cui non era chiaramente riconducibile a tali atti. Né riteneva risolutiva la notifica dell’iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 11.8.2009, in quanto tale atto era stato impugnato e la CTR aveva accolto il ricorso della contribuente. Ricorre quindi Equitalia in cassazione affidandosi a un solo motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va dato atto della regolare notifica del ricorso da parte di avvocato del libero foro per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 7.3.2017 (atto ritirato in Ufficio postale dalla destinataria), in epoca quindi anteriore all’estinzione ope legis della medesima ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016. 2. Nel merito deve darsi atto, alla luce di quanto esposto “in fatto” che la controversia riguarda solo le due intimazioni oggetto di reiezione dell’appello di Equitalia da parte della CTR. Con riferimento alle stesse l’agente della riscossione deduce “VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 324 C.P.C. E 2909 C.C. denunzia ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c.”, in quanto la controversia inerente all’iscrizione ipotecaria si era conclusa con sentenza di questa Corte che avrebbe sancito la regolarità della notifica delle prodromiche cartelle. 2.1. In effetti la richiamata pronuncia riguardava un’iscrizione ipotecaria, allegata al ricorso, tra le cui cartelle prodromiche sono annoverate anche quelle oggetto della presente causa e in particolare le due ancor oggetto di giudizio. La relativa sentenzadi questa Corte n. 23051/16, intervenuta fra le stesse parti, in cui si discuteva della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, il cui contenuto, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso, è stato trascritto, di cui parte ricorrente invoca l’autorità di giudicato, accoglieva il secondo motivo con cui Equitalia chiedeva la riforma della sentenza d’appello che aveva ritenuto insufficienti le prove della notifica delle cartelle, riconoscendo che l’onere probatorio era stato soddisfatto con la produzione degli avvisi di ricevimento e gli estratti di ruolo. Così stando le cose il motivo dev’essere accolto e, non dovendosi compiere ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo anche con riguardo alle cartelle ed alle intimazioni ancora in contestazione, il tutto con aggravio di spese in capo all’intimata soccombente. Spese delle fasi di merito compensate. P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo anche con riguardo alle cartelle ed alle intimazioni ancora in contestazione. Condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in € 4.100, oltre 15 % dell’onorario per rimborso spese generali, I.V.A. C.A.P. se dovute, ed oltre € 200,00 per esborsi. Spese
Sentenza Cassazione n. 11206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris