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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20253/2026

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entati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorrenti;nei confronti diBPER [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1564/2024 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 16 dicembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale e la Sig.raL’Aquila, la Banca popolare dell’[OSCURATO:PERSONA], già Cassa di Risparmio della Provinciadell’Aquila onde sentire rideterminare il saldo di un conto corrente previa eliminazione ditalune poste applicate illegittimamente.Numero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026Costituitasi la banca convenuta, il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento delledomande attoree: condannava la Bper a restituire al Sig. [OSCURATO:PERSONA] «l’importorisultante dalla differenza fra il saldo finale del conto corrente del 15.03.2002 alla datadel 31.12.2016 risultante dall’estratto conto bancario pari ad euro -76.526,90 ed il saldofinale riconteggiato dal CTU alla data del 31.12.2016 pari ad € - 24.510,28 oltrerivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo»; dichiarava l’illegittimità dellasegnalazione del nominativo degli attori alla [OSCURATO:PERSONA] disponendo l’immediatacancellazione; condannava l’istituto di credito alla refusione delle spese di lite.L’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva accolto dalla Corte di appello diL’Aquila, con la sentenza qui impugnata, la quale, in totale riforma della decisione diprimo grado, rigettava tutte le domande originariamente proposte2. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi delSig. [OSCURATO:PERSONA], e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa.

Entrambe le parti hanno depositatoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi delSig. [OSCURATO:PERSONA], e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, inriforma della decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande da essi proposte avolte all’accertamento del saldo del conto corrente n. 110475 previo accertamento dellanullità del contratto e della illegittimità della applicazione di diverse poste passive.A fondamento del rigetto della domanda la corte territoriale (a fronte di unrapporto di conto corrente che si allegava sorto nel 1987) ha osservato quanto segue:«Si osserva in merito: i) il correntista è tenuto a produrre il contratto e gli estratti contoallorché promuova un’azione di accertamento negativo o di ripetizione di indebito; ii)l’ordine di esibizione del contratto e della documentazione contabile trovava pur sempreun doppio limite, il primo nel fatto che l’istanza ex articolo 119 TUB non riguarda icontratti ma solo la documentazione contabile concernente singole operazioni e ilsecondo nella barriera decennale dell’obbligo di conservazione degli estratti conto(Cassazione civile sez.

I, 29/11/2022, n. 35039); iii) depositando i contratti del 2002 eNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026gli estratti conto completi dal 2005, indipendentemente dall’ordine di esibizione, la bancaha comunque ha fornito la documentazione sulla base della quale andava calcolato ilsaldo effettivo del dare/avere; iv) ha errato il Tribunale nel richiedere al CTU diricalcolare il saldo astraendo dai documenti depositati dalla banca poiché l’assenza delcontratto anteriore al 2002 non travolge le condizioni economiche pattuitesuccessivamente e per le quali sussiste la documentazione contabile; la nullità di uncontratto o l’assenza dello stesso produce l’invalidità delle condizioni economicheconcretamente applicate solo per il periodo in cui effettivamente tale nullità o assenza èriscontrata laddove la formalizzazione del contratto rende ragione degli addebiti e deicorrispettivi applicati successivamente; v) doveva quindi il Tribunale fare affidamentosulla documentazione presente in atti ed in particolare a) il contratto di conto correntesottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 1 nel fascicolo di parte BPER nel 1°grado), che contempla la pattuizione di pari periodicità di addebito degli interessicreditori e debitori, in coerenza con quanto previsto dall’art. 120, comma 2, TUB, nellaversione allora in vigore, e dalla Delibera CICR 9/2/2000; b) il contratto di apertura dicredito in conto corrente del 9/4/2002 (doc. 2 nel fascicolo di parte BPER nel 1° grado)ugualmente sottoscritto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], contratto nel quale sono indicate le condizionieconomiche dell’apertura di credito, quanto a interessi e commissioni; c) il contratto diapertura di credito in conto corrente del 23/01/2014 (doc. 3 nel fascicolo di parte BPERnel 1° grado) ugualmente con sottoscrizione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e indicazione dellecondizioni economiche.

II.26.

E invece il giudice di prime cure ha ritenuto, in ciò errando,che la pretesa mancanza del contratto originario antecedente al 2002 avesse viziato ilrapporto per la sua intera durata. … Ne deriva, per i motivi sopra succintamente illustratie poiché è rimasta del tutto indimostrata la nullità delle clausole contrattuali di cui alladocumentazione depositata, che la domanda degli attori non poteva essere accoltanemmeno sotto questo profilo e che le regole sull’onus probandi sono state maleamministrate giungendo alla confezione di una CTU fondata su premesse non condivisibilicome quindi non condivisibili ne sono gli esiti».Ciò posto, il ricorso contiene i seguenti motivi.

Primo motivo.

Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. e 120 e 117 TUB, in relazione all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver rilevato, la Corte d’appello, l’assenza di valide pattuizioni (informa scritta, determinata e determinabile) relative ad interessi (ultralegali, usurai edanatocistici) tassi e commissioni.

Secondo motivo svolto in subordine.

Violazione dell'art.115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c: erronea percezionedell'esistenza di prove in realtà inesistenti.

Terzo motivo.

Violazione art. 112 c.p.c., 644c.p. e 1815 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c.

Quarto motivo.

Violazione eNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primocomma, n. 3) c.p.c.2. - Preliminarmente, occorre rilevare come non sia fondata l’eccezione diinammissibilità, sollevata dalla parte controricorrente, dell’istanza di decisione ex art.380-bis c.p.c. per non essere stata formulata dal difensore munito di nuova procuraspeciale.Infatti, le Sezioni unite della Corte hanno stabilito che la modifica dell'art. 380-bisc.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio diuna nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanzedi decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delledisposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine diquaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere ladecisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è diostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza,risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, nonrichiederebbe tale requisito. (Cass. Sez.

U., 04/06/2025, n. 14986, Rv. 674883 - 02).Ciò posto, nel caso di specie, l’istanza di decisione risale al 23 ottobre 2025dovendosi, quindi, applicare la norma come modificata dal decreto correttivo che, comedetto, non prevede più la necessità di una nuova procura speciale.3. - La proposta di definizione - che conclude per la palese inammissibilità delricorso - evidenzia quanto segue:«4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile.«(…)

4.2. ― Ciò premesso, è inammissibile il primo mezzo col quale ricorrentisostengono che «in nessun documento citato nella gravata sentenza, si rinvengonolegittime pattuizioni in relazione alla misura degli interessi, dei tassi e delle commissioniapplicate e provate sulla base degli estratti conto».

Si tratta difatti di una valutazione dipieno merito, difforme da quella operata insindacabilmente dalla corte d’appello, che nonha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate inrubrica.«4.3. ― Anche il secondo mezzo è palesemente inammissibile.

Si tratta infattidella deduzione di un ipotetico travisamento della prova insuscettibile di essere fattovalere con ricorso per cassazione (Cass., Sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, il cuicontenuto ricorrenti non hanno evidentemente bene inteso).

Nondimeno può aggiungersiche l’impostazione del mezzo, laddove lamenta che il giudice di merito avrebbe malgovernato le regole del riparto dell’onere probatorio, è totalmente errata.

Come hacorrettamente spiegato il giudice di merito, avendo agito in giudizio il correntista ed ilNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026fideiussore, e non la banca, erano essi attori a dover provare l’illegittimità dellepattuizioni intercorse con la banca medesima, in forza della regola stabilita dal primocomma dell’articolo 2697 c.c.

Ora, con riguardo all’originario contratto del 1987, epoca incui non sussisteva alcuna previsione di forma scritta del contratto di conto corrente(l'obbligo di forma scritta per i contratti di conto corrente, e più in generale per i contrattibancari, è stato introdotto con la legge n. 154 del 1992), delle due l’una: se gli attorihanno inteso allegare che l’originario contratto era stato stipulato in forma scritta,quantunque non prevista a pena di nullità, erano essi a doverlo produrre; se gli attorihanno inteso allegare che l’originario contratto era stato stipulato verbis, eranocomunque essi a doverne comprovare il contenuto, sì da far risultare illegittimità delleclausole da esso dettate.«4.4. ― Il terzo mezzo è ancora una volta inammissibile.

Esso fa riferimento aduna consulenza tecnica poi rinnovata, ma, evidentemente, spetta al giudice di meritostabilire di quale degli accertamenti peritali debba avvalersi.

Ciò detto, nessunaviolazione dell’articolo 112 c.p.c. ricorre nel caso di specie, visto che la domanda attrice èstata integralmente rigettata, e tantomeno il motivo pone effettivamente una questionedi violazione degli articoli 644 c.p. e 1814 c.c.: in fin dei conti anche in questo caso sitratta di censura che pone in discussione la valutazione del materiale probatorio, edunque di censura di merito.«4.5. ― È infine inammissibile l’ultimo mezzo, non solo perché la pronuncia sullespese è conforme al principio della soccombenza, ma perché in realtà in esso non silamenta l’erroneità della relativa statuizione, se non per il fatto che essa sarebbeconseguita ad un’erronea decisione sul merito della causa».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementecontestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.Ciò posto, venendo al merito delle osservazioni che i ricorrenti muovono allaproposta di definizione, essi ribadiscono, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbeerroneamente ritenuto leciti gli addebiti privi di causalità in quanto non pattuiti o nonlegittimamente pattuiti.

Un simile rilievo, tuttavia, si risolve in una richiesta di sindacaregli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in quanto implica, di necessità,una (ri)valutazione del materiale probatorio che avrebbe dovuto condurre, nell’ottica deiricorrenti, a ritenere illegittimi taluni addebiti.Con un ulteriore rilievo contenuto nella memoria, i ricorrenti evidenziano di averesindacato, con il secondo motivo, non già il travisamento di un fatto processuale, maNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’inversione, operata dalla Corte di appello, dell’onere della prova in ordine allastipulazione del contratto di conto corrente.

Anche tale rilievo si appalesa infondato, inquanto, come correttamente indicato dal Consigliere delegato, nel caso di specie, glioriginari attori avevano inteso allegare un contratto stipulato nel 1987, epoca in cui nonsussisteva alcuna previsione di forma scritta: conseguentemente, era loro onere provareil contenuto di tale accordo negoziale.Infine, secondo i ricorrenti, risulta fondato il terzo motivo in relazione allerisultanze peritali acquisite nel corso del giudizio, atteso che il giudice d’appello, con unvero e proprio salto logico, non ha accolto la domanda di accertamento nemmeno nellaminore e pacifica misura del saldo rettificato al consulente omettendo ogni pronuncia inmerito alla dedotta (ed accertata) usurarietà degli interessi ed alla non debenza delle cmsin quanto applicate in misura superiore a quanto pattuito.

Appare del tutto evidentecome, in tal modo, i ricorrenti richiedano al giudice di legittimità una rivalutazione, nelmerito, delle conclusioni cui è giunta la Corte di appello.4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allaNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contoricorrente,dell’ulteriore somma di €. 3.500,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorrenti;nei confronti diBPER [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1564/2024 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 16 dicembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale e la Sig.raL’Aquila, la Banca popolare dell’[OSCURATO:PERSONA], già Cassa di Risparmio della Provinciadell’Aquila onde sentire rideterminare il saldo di un conto corrente previa eliminazione ditalune poste applicate illegittimamente.Numero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026Costituitasi la banca convenuta, il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento delledomande attoree: condannava la Bper a restituire al Sig. [OSCURATO:PERSONA] «l’importorisultante dalla differenza fra il saldo finale del conto corrente del 15.03.2002 alla datadel 31.12.2016 risultante dall’estratto conto bancario pari ad euro -76.526,90 ed il saldofinale riconteggiato dal CTU alla data del 31.12.2016 pari ad € - 24.510,28 oltrerivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo»; dichiarava l’illegittimità dellasegnalazione del nominativo degli attori alla [OSCURATO:PERSONA] disponendo l’immediatacancellazione; condannava l’istituto di credito alla refusione delle spese di lite.L’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva accolto dalla Corte di appello diL’Aquila, con la sentenza qui impugnata, la quale, in totale riforma della decisione diprimo grado, rigettava tutte le domande originariamente proposte2. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi delSig. [OSCURATO:PERSONA], e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositatoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi delSig. [OSCURATO:PERSONA], e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, inriforma della decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande da essi proposte avolte all’accertamento del saldo del conto corrente n. 110475 previo accertamento dellanullità del contratto e della illegittimità della applicazione di diverse poste passive.A fondamento del rigetto della domanda la corte territoriale (a fronte di unrapporto di conto corrente che si allegava sorto nel 1987) ha osservato quanto segue:«Si osserva in merito: i) il correntista è tenuto a produrre il contratto e gli estratti contoallorché promuova un’azione di accertamento negativo o di ripetizione di indebito; ii)l’ordine di esibizione del contratto e della documentazione contabile trovava pur sempreun doppio limite, il primo nel fatto che l’istanza ex articolo 119 TUB non riguarda icontratti ma solo la documentazione contabile concernente singole operazioni e ilsecondo nella barriera decennale dell’obbligo di conservazione degli estratti conto(Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n. 35039); iii) depositando i contratti del 2002 eNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026gli estratti conto completi dal 2005, indipendentemente dall’ordine di esibizione, la bancaha comunque ha fornito la documentazione sulla base della quale andava calcolato ilsaldo effettivo del dare/avere; iv) ha errato il Tribunale nel richiedere al CTU diricalcolare il saldo astraendo dai documenti depositati dalla banca poiché l’assenza delcontratto anteriore al 2002 non travolge le condizioni economiche pattuitesuccessivamente e per le quali sussiste la documentazione contabile; la nullità di uncontratto o l’assenza dello stesso produce l’invalidità delle condizioni economicheconcretamente applicate solo per il periodo in cui effettivamente tale nullità o assenza èriscontrata laddove la formalizzazione del contratto rende ragione degli addebiti e deicorrispettivi applicati successivamente; v) doveva quindi il Tribunale fare affidamentosulla documentazione presente in atti ed in particolare a) il contratto di conto correntesottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 1 nel fascicolo di parte BPER nel 1°grado), che contempla la pattuizione di pari periodicità di addebito degli interessicreditori e debitori, in coerenza con quanto previsto dall’art. 120, comma 2, TUB, nellaversione allora in vigore, e dalla Delibera CICR 9/2/2000; b) il contratto di apertura dicredito in conto corrente del 9/4/2002 (doc. 2 nel fascicolo di parte BPER nel 1° grado)ugualmente sottoscritto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], contratto nel quale sono indicate le condizionieconomiche dell’apertura di credito, quanto a interessi e commissioni; c) il contratto diapertura di credito in conto corrente del 23/01/2014 (doc. 3 nel fascicolo di parte BPERnel 1° grado) ugualmente con sottoscrizione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e indicazione dellecondizioni economiche. II.26. E invece il giudice di prime cure ha ritenuto, in ciò errando,che la pretesa mancanza del contratto originario antecedente al 2002 avesse viziato ilrapporto per la sua intera durata. … Ne deriva, per i motivi sopra succintamente illustratie poiché è rimasta del tutto indimostrata la nullità delle clausole contrattuali di cui alladocumentazione depositata, che la domanda degli attori non poteva essere accoltanemmeno sotto questo profilo e che le regole sull’onus probandi sono state maleamministrate giungendo alla confezione di una CTU fondata su premesse non condivisibilicome quindi non condivisibili ne sono gli esiti».Ciò posto, il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo. Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. e 120 e 117 TUB, in relazione all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver rilevato, la Corte d’appello, l’assenza di valide pattuizioni (informa scritta, determinata e determinabile) relative ad interessi (ultralegali, usurai edanatocistici) tassi e commissioni. Secondo motivo svolto in subordine. Violazione dell'art.115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c: erronea percezionedell'esistenza di prove in realtà inesistenti. Terzo motivo. Violazione art. 112 c.p.c., 644c.p. e 1815 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. Quarto motivo. Violazione eNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primocomma, n. 3) c.p.c.2. - Preliminarmente, occorre rilevare come non sia fondata l’eccezione diinammissibilità, sollevata dalla parte controricorrente, dell’istanza di decisione ex art.380-bis c.p.c. per non essere stata formulata dal difensore munito di nuova procuraspeciale.Infatti, le Sezioni unite della Corte hanno stabilito che la modifica dell'art. 380-bisc.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio diuna nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanzedi decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delledisposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine diquaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere ladecisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è diostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza,risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, nonrichiederebbe tale requisito. (Cass. Sez. U., 04/06/2025, n. 14986, Rv. 674883 - 02).Ciò posto, nel caso di specie, l’istanza di decisione risale al 23 ottobre 2025dovendosi, quindi, applicare la norma come modificata dal decreto correttivo che, comedetto, non prevede più la necessità di una nuova procura speciale.3. - La proposta di definizione - che conclude per la palese inammissibilità delricorso - evidenzia quanto segue:«4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile.«(…) 4.2. ― Ciò premesso, è inammissibile il primo mezzo col quale ricorrentisostengono che «in nessun documento citato nella gravata sentenza, si rinvengonolegittime pattuizioni in relazione alla misura degli interessi, dei tassi e delle commissioniapplicate e provate sulla base degli estratti conto». Si tratta difatti di una valutazione dipieno merito, difforme da quella operata insindacabilmente dalla corte d’appello, che nonha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate inrubrica.«4.3. ― Anche il secondo mezzo è palesemente inammissibile. Si tratta infattidella deduzione di un ipotetico travisamento della prova insuscettibile di essere fattovalere con ricorso per cassazione (Cass., Sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, il cuicontenuto ricorrenti non hanno evidentemente bene inteso). Nondimeno può aggiungersiche l’impostazione del mezzo, laddove lamenta che il giudice di merito avrebbe malgovernato le regole del riparto dell’onere probatorio, è totalmente errata. Come hacorrettamente spiegato il giudice di merito, avendo agito in giudizio il correntista ed ilNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026fideiussore, e non la banca, erano essi attori a dover provare l’illegittimità dellepattuizioni intercorse con la banca medesima, in forza della regola stabilita dal primocomma dell’articolo 2697 c.c. Ora, con riguardo all’originario contratto del 1987, epoca incui non sussisteva alcuna previsione di forma scritta del contratto di conto corrente(l'obbligo di forma scritta per i contratti di conto corrente, e più in generale per i contrattibancari, è stato introdotto con la legge n. 154 del 1992), delle due l’una: se gli attorihanno inteso allegare che l’originario contratto era stato stipulato in forma scritta,quantunque non prevista a pena di nullità, erano essi a doverlo produrre; se gli attorihanno inteso allegare che l’originario contratto era stato stipulato verbis, eranocomunque essi a doverne comprovare il contenuto, sì da far risultare illegittimità delleclausole da esso dettate.«4.4. ― Il terzo mezzo è ancora una volta inammissibile. Esso fa riferimento aduna consulenza tecnica poi rinnovata, ma, evidentemente, spetta al giudice di meritostabilire di quale degli accertamenti peritali debba avvalersi. Ciò detto, nessunaviolazione dell’articolo 112 c.p.c. ricorre nel caso di specie, visto che la domanda attrice èstata integralmente rigettata, e tantomeno il motivo pone effettivamente una questionedi violazione degli articoli 644 c.p. e 1814 c.c.: in fin dei conti anche in questo caso sitratta di censura che pone in discussione la valutazione del materiale probatorio, edunque di censura di merito.«4.5. ― È infine inammissibile l’ultimo mezzo, non solo perché la pronuncia sullespese è conforme al principio della soccombenza, ma perché in realtà in esso non silamenta l’erroneità della relativa statuizione, se non per il fatto che essa sarebbeconseguita ad un’erronea decisione sul merito della causa».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementecontestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.Ciò posto, venendo al merito delle osservazioni che i ricorrenti muovono allaproposta di definizione, essi ribadiscono, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbeerroneamente ritenuto leciti gli addebiti privi di causalità in quanto non pattuiti o nonlegittimamente pattuiti. Un simile rilievo, tuttavia, si risolve in una richiesta di sindacaregli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in quanto implica, di necessità,una (ri)valutazione del materiale probatorio che avrebbe dovuto condurre, nell’ottica deiricorrenti, a ritenere illegittimi taluni addebiti.Con un ulteriore rilievo contenuto nella memoria, i ricorrenti evidenziano di averesindacato, con il secondo motivo, non già il travisamento di un fatto processuale, maNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’inversione, operata dalla Corte di appello, dell’onere della prova in ordine allastipulazione del contratto di conto corrente. Anche tale rilievo si appalesa infondato, inquanto, come correttamente indicato dal Consigliere delegato, nel caso di specie, glioriginari attori avevano inteso allegare un contratto stipulato nel 1987, epoca in cui nonsussisteva alcuna previsione di forma scritta: conseguentemente, era loro onere provareil contenuto di tale accordo negoziale.Infine, secondo i ricorrenti, risulta fondato il terzo motivo in relazione allerisultanze peritali acquisite nel corso del giudizio, atteso che il giudice d’appello, con unvero e proprio salto logico, non ha accolto la domanda di accertamento nemmeno nellaminore e pacifica misura del saldo rettificato al consulente omettendo ogni pronuncia inmerito alla dedotta (ed accertata) usurarietà degli interessi ed alla non debenza delle cmsin quanto applicate in misura superiore a quanto pattuito. Appare del tutto evidentecome, in tal modo, i ricorrenti richiedano al giudice di legittimità una rivalutazione, nelmerito, delle conclusioni cui è giunta la Corte di appello.4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allaNumero registro generale 5170/2025Numero sezionale 1376/2026Numero di raccolta generale 20253/2026Data pubblicazione 16/06/2026sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contoricorrente,dell’ulteriore somma di €. 3.500,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 20253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris