CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25179/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteappello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna della tribunale diCassino in materia di stupefacenti, del 31 ottobre 2024.Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione dell'articolo 131 bis codice penale, pur sussistendo invece unarisposta adeguata dei giudici per la considerevole sostanza rinvenuta, le modalitàdel fatto, sintomatiche di spregiudicatezza, la personalità della medesima allaluce del rilevante numero di precedenti penali.Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione delle attenuanti generiche.La motivazione è invece congrua: si fonda sull'assenza di elementi positivi dopoaver giustificato la pena per la gravità del fatto, la personalità dell’imputata, allaluce dei precedenti a carico. Di converso, nel motivo si sviluppa una censuragenerica che rimanda in via generale alla disciplina che presiede alla valutazionedelle attenuanti predette, senza specificare gli elementi che avrebbero potutosostenere un superamento della decisione negativa qui contestata.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]