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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25893/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05B3WAD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità e, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in ragione del non trascurabile dato quantitativo/qualitativo delle sostanze stupefacenti, trattandosi di n. 2.124 compresse di Tramadolo e n. 851 compresse di Tapentadolo, nonché tenuto conto del modus operandi monitorato dalla PG e la sistematicità della condotta, oltre all'entità dei proventi ricavati, indicativi di un notevole volume di affari.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il diniego delle attenuanti generiche si fonda su una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cass delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05B3WAD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità e, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in ragione del non trascurabile dato quantitativo/qualitativo delle sostanze stupefacenti, trattandosi di n. 2.124 compresse di Tramadolo e n. 851 compresse di Tapentadolo, nonché tenuto conto del modus operandi monitorato dalla PG e la sistematicità della condotta, oltre all'entità dei proventi ricavati, indicativi di un notevole volume di affari. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il diniego delle attenuanti generiche si fonda su una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cass delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris