CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Fracasso” s.p.a. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., eletti-vamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. eche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA], responsabile della direzione legale, giusta procura pernotar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa disgiuntamente econgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026D'Innella, che hanno indicato i rispetti indirizzi di p.e.c.; elettivamente domici-liata in Roma, alla via Monzambano, n. 10.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2656 dei 12/13.4.2021 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. L'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita dalla “FIP Industriale”s.p.a., in veste di mandataria, e dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e dalla“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., in veste di mandanti, si aggiudicava la gara d'appalto indettadall' “A.N.A.S.” s.p.a. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinariae riqualificazione di alcuni viadotti lungo l'autostrada Palermo - Catania.In data 9.6.2004 le parti stipulavano il contratto d'appalto, ove, all'art. 3, eradeterminato in euro 7.812.730,69 il corrispettivo dovuto all'A.T.I. appaltatrice.2. Nel corso del rapporto l'A.T.I. provvedeva all'iscrizione di quattro riservenel registro di contabilità (cfr. ricorso, pagg. 5 - 6).In particolare, la riserva n. 4 concerneva il pagamento della somma di euro1.330.130,48, oltre interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per l'esecuzionedi lavori illegittimamente non contabilizzati e non remunerati.3. Con atto ritualmente notificato la “FIP Industriale”, in proprio e quale man-dataria dell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” e con la “InfraVia”, citava l' “A.N.A.S.” a comparire dinanzi al Tribunale di Roma.Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Chiedeva, in accoglimento della riserva n. 4, condannare l' “A.N.A.S.” al pa-Data pubblicazione 13/05/2026gamento della somma di euro 1.330.130,48 ovvero della diversa somma, mag-giore o minore, ritenuta di giustizia, all'occorrenza, in via subordinata, ai sensidell'art. 2041 cod. civ. oppure ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.4. Si costituiva l' “A.N.A.S.”.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.5. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 10808 del 29.5.2017il Tribunale di Roma – per quel che qui rileva – rigettava, a qualsivoglia titolo,la pretesa azionata con riferimento alla riserva n. 4.Evidenziava il Tribunale – nel quadro delle previsioni degli artt. 134 del d.P.R.n. 554/1999 e 25 della legge n. 109/1994 – che “la perizia di variante, compor-tando un incremento dell'importo del contratto che non trovava copertura nellasomma stanziata per l'esecuzione dell'opera, doveva essere approvata dall'or-gano deliberante, ma tale approvazione non [era] mai intervenuta, per cui nes-sun accordo modificativo dell'oggetto del contratto, nel senso fatto proprio dallaperizia, [poteva] ritenersi essersi validamente perfezionato” (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 22, ove è riprodotto il trascritto stralcio della motivazione della sen-tenza di primo grado).6. Proponeva appello la “FIP Industriale”, in proprio e quale mandatariadell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]”.Adduceva, con il quarto motivo di gravame, concernente la riserva n. 4, pe-raltro, che gli esiti delle indagini demandate al c.t.u. avevano dato senz'altroriscontro dell'esecuzione di maggiori lavori per l'importo di euro 1.330.130,48e, al contempo, che il titolo contrattuale di siffatte ulteriori prestazioni era co-stituito “dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 16 dicembre 2004, pressoNumero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026la sede dell'ANAS, da parte dell'ATI, del [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento eData pubblicazione 13/05/2026della Direzione dei Lavori” (cfr. sentenza d'appello, pag. 19).Resisteva l' “A.N.A.S.”.7. Con sentenza n. 2656 dei 12/13.4.2021 la Corte d'Appello di Roma riget-tava il gravame e compensava integralmente le spese del grado.Reputava, in parte qua, la Corte di Roma che era da condividere il rilievodell'appellata secondo cui l'approvazione della stazione appaltante non era attaa scaturire dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte – oltre che deldirettore dei lavori – del R.U.P., siccome soggetto, quest'ultimo, non in grado diesprimere la volontà negoziale della stazione appaltante (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 22).Reputava segnatamente che il direttore dei lavori, con verbale di constata-zione in data 8 settembre 2009, aveva attestato che i lavori oggetto della riservan. 4, previsti in perizia di variante non approvata, erano “stati eseguiti dall'A.T.I.nella piena consapevolezza che, essendo opere non previste in progetto e nonordinate dalla D.L., non potevano essere liquidate” (così sentenza d'appello,pag. 22).E ciò tanto più – reputava poi – che, trattandosi di una perizia di variante conaumento di spesa, “il R.U.P. non aveva alcun potere per poter vincolare nego-zialmente la stazione appaltante” (così sentenza d'appello, pag. 22).Reputava per altro verso, la Corte, che il motivo d'appello, nella parte con-cernente il rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ., non recava compiutacensura, nonostante il riferimento alla pronuncia n. 10798/2015 delle SezioniUnite di questa Corte, del rilievo del primo Giudice secondo cui la salvaguardiadel pubblico interesse induceva ad escludere che fosse dovuto il corrispettivoper opere realizzate benché non richieste dalla P.A. committente.Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Reputava comunque, nel quadro della pronuncia n. 10798 del 2015 delle Se-Data pubblicazione 13/05/2026zioni Unite, prefigurante la possibilità per la P.A. committente di dimostrare ilcarattere “imposto” dell'arricchimento, che, nella specie, l'allegazione e la provadel carattere “imposto” dell'arricchimento erano da correlare e desumere, ri-spettivamente, al verbale e dal verbale di constatazione dell'8 settembre 2009a firma del direttore dei lavori (cfr. sentenza d'appello, pag. 23).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “FIP Industriale” s.p.a., inproprio e quale mandataria dell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione conogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L' “A.N.A.S.” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inam-missibile ovvero rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. l'erronea applicazione degli artt. 7 e 134 d.P.R. n. 554/1999,dell'art. 1372 cod. civ. e dell'art. 25 legge n. 109/1994.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Roma, l'accordo modi-ficativo dell'oggetto del contratto si è validamente perfezionato ed è costituitodall'atto di sottomissione avente ad oggetto l'esecuzione delle opere ulterioripreviste nella prima perizia tecnica di variante suppletiva n. 57841, sottoscrittoin data 16.12.2004, oltre che dall'A.T.I. appaltatrice, dal direttore dei lavori edal responsabile unico del procedimento (cfr. ricorso, pag. 13).Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deduce altresì che è innegabile la riconducibilità di tale accordo alla commit-tente, siccome l'atto è stato sottoscritto nella sede dell' “A.N.A.S.” dal R.U.P.(cfr. ricorso, pag. 13) ossia dal “soggetto cui è attribuita la responsabilità dell'af-fidamento di ogni singolo intervento” (così ricorso, pag. 16).Deduce inoltre che non avrebbe eseguito lavori aggiuntivi per oltre euro1.300.000,00 “senza la minima garanzia che gli stessi avrebbero trovato la do-vuta remunerazione” (così ricorso, pag. 15).Deduce infine che i rilievi all'uopo svolti valgono a smentire quanto si affermanel verbale di constatazione in data 8.9.2009, ossia dimostrano che non è affattovero che l'A.T.I. ha “eseguito i lavori nella consapevolezza che gli stessi nonavrebbero potuto essere liquidati da parte di ANAS” (così ricorso, pag. 19).11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in maniera conforme all'e-laborazione di questa Corte.12. Viene in evidenza il dettato del 1° co. dell'art. 134 del d.P.R. n. 554/1999(applicabile ratione temporis e di cui si è denunciata l'erronea applicazione) allacui stregua “nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essereintrodotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventi-vamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e deilimiti indicati all'articolo 25 della Legge”.Viene in evidenza il dettato, in particolare, del 3° co. dell'art. 25 della leggen. 109/1994 (applicabile ratione temporis e di cui si è denunciata l'erronea ap-plicazione) alla cui stregua “non sono considerati varianti ai sensi del comma 1gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavoridi recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tuttiNumero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un au-Data pubblicazione 13/05/2026mento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sonoinoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, inaumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e dalla suafunzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivateda obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili almomento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali variantinon può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve tro-vare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”.13. Ebbene, seppur con riferimento all'art. 342, 2° co., all. “F” , della leggen. 2248 del 1865, questa Corte ha puntualizzato che “l'appaltatore che abbiaintrodotto variazioni arbitrarie, in quanto non richieste od autorizzate dall'Am-ministrazione committente, ma realizzate per sua iniziativa unilaterale, non hadiritto ad alcun aumento di prezzo o compenso aggiuntivo, neppure a titolo d'in-dennizzo per l'arricchimento ingiustificatamente ritratto dalla committente, ameno che le variazioni non fossero indispensabili per l'esecuzione dell'opera econcorrano gli altri presupposti di cui al r.d. n. 350 del 1895, n. 103, vale a direche esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'o-pera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate(…)” (così in motivazione Cass. 17.7.2014, n. 16366).Ed ha soggiunto, nella medesima occasione, che “ai fini del riconoscimentodel maggior compenso in favore dell'appaltatore non è sufficiente il parere fa-vorevole dei tecnici preposti al controllo della regolare esecuzione dei lavori,occorrendo invece una dichiarazione dell'organo istituzionalmente competentea formare e manifestare la volontà dell'ente o il riconoscimento da parte delloNumero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026stesso dell'indispensabilità ed utilità dei lavori” (così in motivazione Cass.17.7.2014, n. 16366).14. Su tale scorta non può che farsi luogo ai rilievi che seguono.14.1. Sia la dichiarazione dell'organo istituzionalmente competente a formaree manifestare la volontà dell'Amministrazione committente sia il riconoscimentopur implicito della indispensabilità dei lavori oggetto della riserva n. 4 da parteparimenti dell'organo competente dell'Amministrazione appaltante, nella specie,incontestabilmente non vi sono stati e la loro sussistenza è indubitabilmenteimprescindibile (cfr. al riguardo controricorso, pagg. 2 - 6).Cosicché invano la ricorrente assume – in verità, reiterando tout court la do-glianza svolta con il quarto motivo d'appello (cfr. sentenza d'appello, pag. 19)– che l'atto di sottomissione datato 16.12.2004, in quanto sottoscritto dal diret-tore dei lavori e dal R.U.P., è valso a modificare validamente ed efficacementel'oggetto del contratto e a formare tra le parti un accordo contrattuale (cfr. ri-corso, pag. 13).Cosicché invano la ricorrente adduce – doglianza di chiaro stampo “ermeneu-tico” - che l'indicazione di cui all'atto di sottomissione del 16.12.2004, “ il pre-sente atto obbliga e vincola le parti (…), costituisce la riprova della naturareciprocamente vincolante dell'accordo” (così ricorso, pag. 18). E che la Cortedistrettuale, in violazione delle più elementari regole ermeneutiche, ha suppostoin fondo che l'atto di sottomissione sostanzi “un inusitato atto di liberalitàdell'appaltatrice nei confronti della committente” (cfr. ricorso, pagg. 18 – 19).Cosicché invano la ricorrente prospetta che la committente ha comunque ri-conosciuto l'utilità e l'indispensabilità delle maggiori opere eseguite non solo perfacta concludentia ma anche con il verbale di validazione progettuale del 20.12.2004 sottoscritto dal R.U.P. (cfr. ricorso, pag. 16). E che – del pari reiterandoNumero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026sic et simpliciter la doglianza svolta con il quarto motivo d'appello (cfr. sentenzad'appello, pag. 19) – che, se l' “A.N.A.S.” non avesse voluto tali opere, leavrebbe disconosciute o ne avrebbe ordinato la demolizione a spese dell'appal-tatrice (cfr. ricorso, pag. 14).14.2. Il riscontro dell'esorbitanza, in rapporto alle prefigurazioni finali del 1°e del 2° periodo del 3° co. dell'art. 25 cit. e in dipendenza, nella specie, deilavori oggetto della riserva n. 4, rispetto ai complessivi limiti di spesa (oltre che,per giunta, in rapporto alle percentuali di cui al medesimo 3° co.), operato dap-prima dal Tribunale (si è anticipato che il Tribunale, con la sentenza n. 10808/2017, aveva rilevato che “la perizia di variante (…) non trovava copertura nellasomma stanziata per l'esecuzione dell'opera”: cfr. sentenza d'appello, pag. 22)e poi recepito dalla Corte d'appello (“trattandosi di una PVT con aumento dispesa, (…)”: così sentenza d'appello, pag. 22), si risolve in un accertamento “difatto”, la cui contestazione, nell'ipotesi de qua, è – in ogni caso - preclusa exart. 348 ter, u.c. cod. proc. civ. in dipendenza della “doppia conforme” che,appunto, si registra a tal specifico riguardo (la controricorrente ha a tal propositoaddotto che “il finanziamento dell'opera non era sufficiente ad acconsentireall'approvazione del progetto di variante del 16.12.2004, così come paventatoanche dal RUP nella relazione allegata al progetto di perizia”: così controricorso,pag. 18).D'altra parte, il rilievo della ricorrente, secondo cui la redazione della periziadi variante n. 57841 si era imposta ai sensi del 1° co., lett. d), dell'art. 25 dellalegge n. 109/1994 (“per il manifestarsi di errori o omissioni del progetto esecu-tivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero lasua utilizzazione”), sollecita, comunque, questa Corte a valutazioni “di merito”,in questa sede innegabilmente precluse (cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n.Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/202634476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'appa-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito).15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 2042 e2697 cod. civ.Deduce innanzitutto che, contrariamente all'assunto della Corte di Roma,mercé il richiamo nel motivo d'appello alla pronuncia n. 10798/2015 delle Se-zioni Unite, ha provveduto a censurare l'affermazione del Tribunale di Romasecondo cui la protezione del pubblico interesse induce ad escludere il dirittoall'indennizzo “per opere realizzate in carenza di una richiesta dell'amministra-zione committente” (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce poi che, contrariamente all'assunto della Corte distrettuale, non si ènella specie al cospetto, in dipendenza delle maggiori opere eseguite, di un ar-ricchimento “imposto” (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce segnatamente che le opere de quibus sono state indicate dalla com-mittente e dalla committente ordinate all'appaltatrice “attraverso la perizia tec-nica di variante e suppletiva n. 57841 e l'atto di sottomissione del 2004” (cosìricorso, pag. 22).Deduce segnatamente che le opere de quibus, per espressa ammissione delR.U.P., ricadevano nella previsione del 1° co., lett. d), dell'art. 25 della legge n.109/1994, ovvero si trattava di opere “necessarie ed indispensabili per adeguarele previsioni originarie alle nuove esigenze”, nuove esigenze costituite dall'ade-guamento del “cordolo dei viadotti (…) in modo da poter ricevere la nuova bar-riera di sicurezza” (così ricorso, pag. 22).Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Deduce segnatamente che le maggiori opere non sono state rimosse dall'Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]“A.N.A.S.” e giammai è stato rivolto ad essa ricorrente un ordine di demolizione,il che dimostra la loro utilità ai fini del completamento dell'opera pubblica (cfr.ricorso, pag. 22).Deduce dunque che sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art.2041 cod. civ., viepiù che la dichiarazione del direttore dei lavori, di cui al ver-bale di constatazione dell'8 settembre 2009 – cui la Corte di Roma ha attribuitovalore decisivo – è di circa cinque anni successiva all'esecuzione delle maggiorilavorazioni e l'utilità delle opere è stata riconosciuta dall' “A.N.A.S.” nel verbaledi validazione progettuale del 20.12.2004 sottoscritto dal R.U.P. (cfr. ricorso,pag. 25).16. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.17. Vi è da ritenere, in verità, che, contrariamente all'assunto della Corte diRoma, il riferimento nel motivo d'appello alla statuizione n. 10798/2015 delleSezioni Unite (giusta la quale è sufficiente, da parte del soggetto che ha soffertol' “impoverimento”, la dimostrazione dell' “arricchimento” della controparte, abi-litata, a sua volta, alla prova del carattere “imposto” dell' “arricchimento”; cfr.inoltre Cass. (ord.) 27.5.2024, n. 14735, secondo cui il riconoscimento dell'uti-lità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arric-chimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confrontidella P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senzache l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, po-tendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fuconsapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”) sia valso ex sealla specifica e compiuta censura della motivazione, in parte qua, del primoNumero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026dictum, nella parte in cui il Tribunale di Roma aveva reputato sufficiente il ri-scontro della “carenza di una richiesta dell'amministrazione committente”.Difatti, la “carenza di una richiesta dell'amministrazione committente” nonvaleva e non vale, neppure in tesi, ad escludere il presupposto dell' “arricchi-mento”, la prefigurazione – con l'appello in precedenza esperito - della cui sus-sistenza era dunque atta a risolversi in una specifica e rituale censura ex art.342 cod. proc. civ.18. Nondimeno, al cospetto della duplice articolazione della motivazione chesorregge, in punto di azione ex art. 2041 cod. civ., il secondo dictum, non puòche opinarsi nei termini che seguono (cfr. Cass. (ord.) 18.3.2025, n. 7176, se-condo cui, ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anchein dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con mo-tivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibilel'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito,dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione diquello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne conse-gue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concer-nente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato enon può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia deimezzi processuali).19. L'impregiudicato riscontro dell'esorbitanza rispetto ai limiti di spesa, nelquadro dell'insegnamento n. 16366/2014 dapprima citato, osta, ex se e a rigore,all'esercizio dell'azione ex art. 2041 cod. civ. (cfr. altresì Cass. 21.7.2016, n.15029).Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/202620. In ogni caso, la Corte di Roma ha atteso sulla scorta delle risultanze delverbale di costatazione dell'8 settembre 2009 all'accertamento del carattere“imposto” dell' “arricchimento”.All'evidenza si tratta di un giudizio “di fatto”.A fronte del quale la ricorrente si duole, in fondo, adducendo non solo che ilverbale di constatazione è successivo di circa cinque anni rispetto all'atto disottomissione del 16 dicembre 2004, ma anche che “resta (…) inspiegabile comela Corte d'Appello (…) abbia potuto dare rilievo ad una insignificante dichiara-zione-opinione del D.L. (…), sottovalutando del tutto gli elementi probatori, incommittente e dalla stessa indicate ed ordinate” (così ricorso, pagg. 25 – 26;così memoria ricorrente, pag. 13).21. All'evidenza si tratta di una censura “di fatto”.Soccorre, pertanto, l'elaborazione di questa Corte.Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, pro-ponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze pro-cessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichéla revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa insede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03)).Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso percassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5,cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramitedell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motiva-zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.)19.7.2021, n. 20553).22. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente, in proprio enella qualità, va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del pre-sente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.23. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, “FIP Industriale” s.p.a., in proprio e quale mandatariadell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e la “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “A.N.A.S.” s.p.a., le spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misuradel 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Numero registro generale 29192/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14087/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il presidenteGuido Mercolino