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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15909/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/11/2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (revocando le statuizioni civili e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 21/06/2017, con la quale - per quanto qui rileva - CEROLINI Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (il Tribunale aveva invece assolto l'imputato dall'ulteriore reato delitto di cui all'art. 485 cod. pen. per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato).

2. Ricorre per cassazione il CEROLIN:I, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata escussione del teste ammesso nel giudizio di primo grado ma successivamente revocato.

Si censura la sentenza impugnata perché il difensore lamentò da subito la revoca, insistendo per l'escussione anche con l'atto di appello.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità della tentata estorsione.

Si censura la sentenza per non aver adeguatamente considerato la fattispecie concreta, nella quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva neutralizzato la richiesta creditoria, e per aver ritenuto sussistente la minaccia concretizzatasi nell'istanza di fallimento esclusivamente su un giudizio ex post, basato sugli esiti del processo civile di primo grado svoltosi presso il Tribunale di Macerata, successivo di due anni rispetto alla condotta contestata.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Si lamenta la mancata considerazione della totale buona fede con cui aveva agito il CEROLINI.

2.4. Violazione di legge con riferimento alla omessa derubricazione in termini di tentata truffa.

Si lamenta la mancata considerazione del fatto che il ricorrente aveva al più prospettato, alla [OSCURATO:SOCIETA], un male ventilato come possibile e comunque non dipendente da lui.

2.5. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che l'eccezione non era stata tempestivamente proposta dopo la revoca dell'ammissione del teste.

Quanto ai rilievi sulla sussistenza del reato e la qualificazione giuridica, il P.G. rileva trattarsi di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni in linea con la giurisprudenza di legittimità.

In ordine alla residua censura, se ne rileva l'inammissibilità conseguente alla mancata deduzione in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la Corte d'Appello ritenuto tardiva la proposizione della questione solo con i motivi di appello, in piena linea di continuità con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata» (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01).2

3. Meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, sono le censure introdotte con il secondo ed il terzo motivo, che possono qui essere trattate congiuntamente.

La Corte territoriale ha ritenuto comprovata l'ipotesi accusatoria, recependo la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di primo grado tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società rappresentata dal CEROLINI, e valorizzando in particolare: la falsità delle sottoscrizioni apposte sul riconoscimento di debito e sugli altri documenti presentati con il ricorso per decreto ingiuntivo; l'intrinseca inverosimiglianza di quella documentazione, stando alla quale la società rappresentata dal ricorrente avrebbe continuato a pagare per mesi forniture che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva invece interrotto, riaccreditando alla controparte le somme nel frattempo versate; la revoca del decreto ingiuntivo a seguito del disconoscimento, in sede di opposizione, delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]; la presentazione, dopo soli tre giorni dalla predetta revoca, di un'istanza di fallimento da parte del CEROLINI, quale ditta individuale, sulla base della stessa documentazione disconosciuta; la comunicazione di tale istanza alle banche con cui la [OSCURATO:SOCIETA] intratteneva rapporti commerciali; il rigetto dell'istanza di fallimento e la declaratoria di falsità dei documenti per i quali era stata proposta querela di falso.

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto privo di criticità denuncia bili in questa sede, anche quanto alla valorizzazione, in punto di elemento soggettivo, delle condotte immediatamente successive alla revoca del decreto ingiuntivo : condotte del tutto incompatibili con quelle di una persona in buona fede, convinta della effettività del credito azionato e della autenticità della documentazione di supporto.

Risulta pertanto pienamente condivisibile l'applicazione, alla fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed intec;ira il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto» (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273542).

4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla censura concernente la qualificazione giuridica del fatto.

Oltre al precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'Appello - certamente idoneo a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 629 cod. pen. avuto riguardo all'effetto costrittivo, e non certo meramente manipolativo, derivante dalla presentazione della richiesta di fallimento e dalla sua comunicazione agli istituti bancari in 3 rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] - viene qui in rilievo l'ulteriore insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato» (2, Sentenza n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362).

Anche sotto questo profilo, appare indubbia la correttezza della qualificazione giuridica della condotta del CEROLINI, volta appunto a costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare un debito inesistente, onde evitare conseguenze certe quanto gravi, per la prosecuzione della propria attività: intento perseguito dapprima presentando documenti falsi a sostegno di un ricorso per decreto ingiuntivo, e poi - subito dopo la revoca dell'efficacia del decreto - depositando istanza di fallimento, altrettanto immediatamente comunicata alle banche cui la [OSCURATO:SOCIETA] si rivolgeva per le linee di credito ecc.

5. Quanto alla residua censura, deve osservarsi che coglie nel segno il rilievo del P.G. in ordine alla mancata deduzione in appello del motivo riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (privo di qualsiasi sviluppo, nell'odierno ricorso, è invece il tema delle attenuanti generiche, meramente richiamato nell'epigrafe del motivo).

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/11/2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (revocando le statuizioni civili e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 21/06/2017, con la quale - per quanto qui rileva - CEROLINI Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (il Tribunale aveva invece assolto l'imputato dall'ulteriore reato delitto di cui all'art. 485 cod. pen. per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato). 2. Ricorre per cassazione il CEROLIN:I, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata escussione del teste ammesso nel giudizio di primo grado ma successivamente revocato. Si censura la sentenza impugnata perché il difensore lamentò da subito la revoca, insistendo per l'escussione anche con l'atto di appello. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità della tentata estorsione. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente considerato la fattispecie concreta, nella quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva neutralizzato la richiesta creditoria, e per aver ritenuto sussistente la minaccia concretizzatasi nell'istanza di fallimento esclusivamente su un giudizio ex post, basato sugli esiti del processo civile di primo grado svoltosi presso il Tribunale di Macerata, successivo di due anni rispetto alla condotta contestata. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Si lamenta la mancata considerazione della totale buona fede con cui aveva agito il CEROLINI. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla omessa derubricazione in termini di tentata truffa. Si lamenta la mancata considerazione del fatto che il ricorrente aveva al più prospettato, alla [OSCURATO:SOCIETA], un male ventilato come possibile e comunque non dipendente da lui. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che l'eccezione non era stata tempestivamente proposta dopo la revoca dell'ammissione del teste. Quanto ai rilievi sulla sussistenza del reato e la qualificazione giuridica, il P.G. rileva trattarsi di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni in linea con la giurisprudenza di legittimità. In ordine alla residua censura, se ne rileva l'inammissibilità conseguente alla mancata deduzione in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la Corte d'Appello ritenuto tardiva la proposizione della questione solo con i motivi di appello, in piena linea di continuità con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata» (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01).2 3. Meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, sono le censure introdotte con il secondo ed il terzo motivo, che possono qui essere trattate congiuntamente. La Corte territoriale ha ritenuto comprovata l'ipotesi accusatoria, recependo la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di primo grado tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società rappresentata dal CEROLINI, e valorizzando in particolare: la falsità delle sottoscrizioni apposte sul riconoscimento di debito e sugli altri documenti presentati con il ricorso per decreto ingiuntivo; l'intrinseca inverosimiglianza di quella documentazione, stando alla quale la società rappresentata dal ricorrente avrebbe continuato a pagare per mesi forniture che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva invece interrotto, riaccreditando alla controparte le somme nel frattempo versate; la revoca del decreto ingiuntivo a seguito del disconoscimento, in sede di opposizione, delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]; la presentazione, dopo soli tre giorni dalla predetta revoca, di un'istanza di fallimento da parte del CEROLINI, quale ditta individuale, sulla base della stessa documentazione disconosciuta; la comunicazione di tale istanza alle banche con cui la [OSCURATO:SOCIETA] intratteneva rapporti commerciali; il rigetto dell'istanza di fallimento e la declaratoria di falsità dei documenti per i quali era stata proposta querela di falso. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto privo di criticità denuncia bili in questa sede, anche quanto alla valorizzazione, in punto di elemento soggettivo, delle condotte immediatamente successive alla revoca del decreto ingiuntivo : condotte del tutto incompatibili con quelle di una persona in buona fede, convinta della effettività del credito azionato e della autenticità della documentazione di supporto. Risulta pertanto pienamente condivisibile l'applicazione, alla fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed intec;ira il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto» (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273542). 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla censura concernente la qualificazione giuridica del fatto. Oltre al precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'Appello - certamente idoneo a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 629 cod. pen. avuto riguardo all'effetto costrittivo, e non certo meramente manipolativo, derivante dalla presentazione della richiesta di fallimento e dalla sua comunicazione agli istituti bancari in 3 rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] - viene qui in rilievo l'ulteriore insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato» (2, Sentenza n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362). Anche sotto questo profilo, appare indubbia la correttezza della qualificazione giuridica della condotta del CEROLINI, volta appunto a costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare un debito inesistente, onde evitare conseguenze certe quanto gravi, per la prosecuzione della propria attività: intento perseguito dapprima presentando documenti falsi a sostegno di un ricorso per decreto ingiuntivo, e poi - subito dopo la revoca dell'efficacia del decreto - depositando istanza di fallimento, altrettanto immediatamente comunicata alle banche cui la [OSCURATO:SOCIETA] si rivolgeva per le linee di credito ecc. 5. Quanto alla residua censura, deve osservarsi che coglie nel segno il rilievo del P.G. in ordine alla mancata deduzione in appello del motivo riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (privo di qualsiasi sviluppo, nell'odierno ricorso, è invece il tema delle attenuanti generiche, meramente richiamato nell'epigrafe del motivo). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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