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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29521/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2026 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso è espressamente proposto e personalmente sottoscritto dall'imputato, soggetto non legittimato a riguardo, non valendo a legittimarne la proposizione la apposizione della firma digitale da parte del difensore, che in tale modo non fa proprio l'atto; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2026 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso è espressamente proposto e personalmente sottoscritto dall'imputato, soggetto non legittimato a riguardo, non valendo a legittimarne la proposizione la apposizione della firma digitale da parte del difensore, che in tale modo non fa proprio l'atto; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dic
Sentenza Cassazione n. 29521/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris