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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10348/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente ed inerente alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 18 maggio 2004, irrevocabile il 3 luglio 2004, che lo aveva condannato alla pena di giustizia, concordata tra le parti, in relazione al reato di estorsione pluriaggravata in concorso.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. per non avere la Corte ritenuto non configurabile il reato di estorsione per il quale il ricorrente è stato condannato irrevocabilmente, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], successive alla sentenza di condanna, con le quali questi, riconoscendo alla persona offesa del procedimento una contiguità con ambienti mafiosi, aveva ricondotto la vicenda ad una diatriba tra clan rivali e non ad una estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, non rinvenendosi agli atti la procura speciale della quale il difensore doveva munirsi per proporre il ricorso per cassazione in tema di revisione (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Eduardo, Rv. 276080 - 01, secondo cui, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente ed inerente alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 18 maggio 2004, irrevocabile il 3 luglio 2004, che lo aveva condannato alla pena di giustizia, concordata tra le parti, in relazione al reato di estorsione pluriaggravata in concorso. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. per non avere la Corte ritenuto non configurabile il reato di estorsione per il quale il ricorrente è stato condannato irrevocabilmente, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], successive alla sentenza di condanna, con le quali questi, riconoscendo alla persona offesa del procedimento una contiguità con ambienti mafiosi, aveva ricondotto la vicenda ad una diatriba tra clan rivali e non ad una estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, non rinvenendosi agli atti la procura speciale della quale il difensore doveva munirsi per proporre il ricorso per cassazione in tema di revisione (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Eduardo, Rv. 276080 - 01, secondo cui, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10348/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris