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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 38776/2025

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1874/2025 CC - 28/10/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. 2.1.

Quanto all’affermazione di responsabilità, in primo luogo, il Tribunale aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che i beni era stati rinvenuti solo nella camera in uso a [OSCURATO:PERSONA], ma i giudici di appello non hanno chiarito perché la contestazione non dovesse essere estesa anche alla compagna del ricorrente, che condivideva con lui quella medesima stanza.

2.3. Lo scarso valore dei beni sequestrati avrebbe imposto l’applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62, n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen., ma nella sentenza impugnata non ci si confronta con le deduzioni difensive sul punto.

3.1. La sentenza impugnata ha correttamente chiarito come, date le modalità di conservazione e la quantità e varietà di oggetti di valore custoditi accanto al uso letto, l’odierno ricorrente risponderebbe comunque di concorso (quantomeno a titolo morale), ammessa – in ipotesi e per mera comodità di ragionamento – una qualche responsabilità della convivente.

3.3. Analogamente, risulta intangibile in questa sede di legittimità l’argomentazione che ha escluso le circostanze attenuanti speciale e comune sollecitate dalla difesa, ribadendo il numero e la tipologia degli orologi e dei gioielli, incompatibili con una modesta rilevanza patrimoniale dell’offesa e del profitto (p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1874/2025 CC - 28/10/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. 2.1. Quanto all’affermazione di responsabilità, in primo luogo, il Tribunale aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che i beni era stati rinvenuti solo nella camera in uso a [OSCURATO:PERSONA], ma i giudici di appello non hanno chiarito perché la contestazione non dovesse essere estesa anche alla compagna del ricorrente, che condivideva con lui quella medesima stanza. 2.3. Lo scarso valore dei beni sequestrati avrebbe imposto l’applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62, n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen., ma nella sentenza impugnata non ci si confronta con le deduzioni difensive sul punto. 3.1. La sentenza impugnata ha correttamente chiarito come, date le modalità di conservazione e la quantità e varietà di oggetti di valore custoditi accanto al uso letto, l’odierno ricorrente risponderebbe comunque di concorso (quantomeno a titolo morale), ammessa – in ipotesi e per mera comodità di ragionamento – una qualche responsabilità della convivente. 3.3. Analogamente, risulta intangibile in questa sede di legittimità l’argomentazione che ha escluso le circostanze attenuanti speciale e comune sollecitate dalla difesa, ribadendo il numero e la tipologia degli orologi e dei gioielli, incompatibili con una modesta rilevanza patrimoniale dell’offesa e del profitto (p
Sentenza Cassazione n. 38776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris