CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha preso atto della proposta di c.d. concordato in appello anche con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente rideterminato la pena inflitta in primo grado al ricorrente in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel recepire il c.d. concordato, la Corte di appello di Napoli ha dato atto che negli originari motivi di appello non ve ne erano relativi alla affermazione di responsabilità, essendo stata l'impugnazione formulata solo "in punto pena". 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordineall'insussistenza di cause di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. 3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. 4. Al di là del fatto che già nell'originario atto di appello non era contestata la affermazione di responsabilità dell'imputato, si deve qui evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo inammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, infatti, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (o - secondo un indirizzo minoritario - anche soltanto illegittima, tema, tuttavia, che qui non interessa; nel senso del testo, tra altre, Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 5. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:DTZTAR Dort.s useppina Cirimele