CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso del primo ricorrente, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione, risulta privo del requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto riproducendo, con doglianze in fatto, profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, che, sulla base di congrue e logiche argomentazioni, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto pienamente provata, anche sotto il profilo materiale, la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ascrittogli (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza sulla ritenuta inconsistenza delle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, sul possesso da parte del ricorrente delle chiavi dell'alloggio all'interno del quale venivano rivenuti i beni rubati, e sull'avere questi omesso un'attendibile spiegazione circa l'origine della disponibilità degli stessi); ritenuto che l'unico motivo di cui si compone il ricorso del secondo ricorrente, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, è reiterativo di circostanze già devolute all'analisi del giudice di appello e ritenute non rilevanti posto che con giudizio incensurabile si è sottolineata la sussistenza di un precedente per furto che esclude l'occasionalità della condotta nonché fatto riferimento alle modalità dell'azione illecita; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il