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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23668/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P-Q-M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P-Q-M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris