Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38324/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordir al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commess ) in I: oma il 20 aprile 2023.

Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine al tr.ittamento sanzionatorio, ovvero deduce un motivo inammissibile, atteso che I negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nel a decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi d illeplità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 2- 523,1 - 01).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inari misibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della orni' ia di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamE nto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de la C ssa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il PreM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordir al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commess ) in I: oma il 20 aprile 2023. Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine al tr.ittamento sanzionatorio, ovvero deduce un motivo inammissibile, atteso che I negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nel a decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi d illeplità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 2- 523,1 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inari misibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della orni' ia di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamE nto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de la C ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il PreM
Sentenza Cassazione n. 38324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris